Statuto Comunale

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 12.06.2001 DIVENUTO ESECUTIVO IL 25.06.2001 CON PROVVEDIMENTO CO.RE.CO. DEL 25.06.01 N. 2001/7031 PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE IL 30.06.2001 AL N. 113 PUBBLICATO SUL B.U.R.L. 18 FEBBRAIO 2002, SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 8/4


INDICE

Articolo 1. 3  Autonomia Statutaria. 3

Articolo 2. 3  Finalità. 3

Articolo 3. 4  Territorio E Sede Comunale. 4

Articolo 4. 4  Organi 4

Articolo 5. 5  Deliberazioni Degli Organi Collegiali 5

Articolo 6. 5  Consiglio Comunale. 5

Articolo 7. 6  Sessioni E Convocazione. 6

Articolo 8. 7  Commissioni 7

Articolo 9. 7  Consiglieri 7

Articolo 10. 8  Diritti E Doveri Dei Consiglieri 8

Articolo 11. 9  Gruppi Consiliari 9

Articolo 12. 9  Sindaco. 9

Articolo 13. 10  Attribuzioni Di Amministrazione. 10

Articolo 14. 10  Attribuzioni Di Vigilanza. 10

Articolo 15. 10  Attribuzioni Di Organizzazione. 10

Articolo 16. 11  Vice Sindaco. 11

Articolo 17. 11  Mozioni Di Sfiducia  (Art. 52 D.Lgs. 18.08.2000 N. 267) 11

Articolo 18. 11  Dimissioni E Impedimento Permanente Del Sindaco (Art. 53 D.Lgs. 18.08.2000 N. 267) 11

Articolo 19. 11  Giunta Comunale. 11

Articolo 20. 12  Composizione. 12

Articolo 21. 12  Nomina. 12

Articolo 22. 12  Funzionamento Della Giunta. 12

Articolo 23. 12  Competenze. 12

Articolo 24. 13  Partecipazione Popolare. 13

Articolo 25. 13  Associazionismo. 13

Articolo 26. 13  Diritti Delle Associazioni 13

Articolo 27. 14  Contributi Alle Associazioni 14

Articolo 28. 14  Volontariato. 14

Articolo 29. 14  Consultazioni 14

Articolo 30. 14  Petizioni 14

Articolo 31. 15  Proposte. 15

Articolo 32. 15  Referendum. 15

Articolo 33. 15  Accesso Agli Atti 15

Articolo 34. 16  Diritto Di Informazione. 16

Articolo 35. 16  Istanze. 16

Articolo 36. 16  Diritto Di Intervento Nei Procedimenti 16

Articolo 37. 17  Procedimenti Ad Istanza Di Parte. 17

Articolo 38. 17  Procedimenti Ad Impulso Di Ufficio. 17

Articolo 39. 17  Determinazione Del Contenuto Dell’atto. 17

Articolo 40. 17  Obiettivi Dell’attività Amministrativa. 17

Articolo 41. 18  Servizi Pubblici Comunali 18

Articolo 42. 18  Forme Di Gestione Dei Servizi Pubblici 18

Articolo 43. 18  Convenzioni 18

Articolo 44. 18  Consorzi 18

Articolo 45. 19  Accordi Di Programma. 19

Articolo 46. 19  Principi Strutturali Ed Organizzativi 19

Articolo 47. 19  Organizzazione Degli Uffici E Del Personale. 19

Articolo 48. 20  Regolamento Degli Uffici E Dei Servizi 20

Articolo 49. 20  Diritti E Doveri Dei Dipendenti 20

Articolo 50. 20  Responsabili Degli Uffici E Dei Servizi 20

Articolo 51. 21  Funzioni Dei Responsabili Degli Uffici E Dei Servizi 21

Articolo 52. 21  Incarichi Dirigenziali E Di Alta Specializzazione. 21

Articolo 53. 21  Collaborazioni Esterne. 21

Articolo 54. 22  Il Segretario Comunale. 22

Articolo 55. 22  Funzioni Del  Segretario Comunale. 22

Articolo 56. 23  Responsabilità Verso Il Comune. 23

Articolo 57. 23  Responsabilità Verso Terzi 23

Articolo 58. 23  Responsabilità Dei Contabili 23

Articolo 59. 23  Ordinamento. 23

Articolo 60. 24  Attività Finanziaria Del Comune. 24

Articolo 61. 24  Amministrazione Dei Beni Comunali 24

Articolo 62. 24  Bilancio Comunale. 24

Articolo 63. 24  Rendiconto Della  Gestione. 24

Articolo 64. 25  Attività Contrattuale. 25

Articolo 65. 25  Revisore Dei Conti 25

Articolo 66. 25  Tesoreria. 25

Articolo 67. 25  Controllo Economico Della Gestione. 25

Articolo 68. 26  Deliberazione Dello Statuto. 26

Articolo 69. 26  Modifiche Dello Statuto. 26

Articolo 70. 26  Entrata In Vigore. 26

 


 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

AUTONOMIA STATUTARIA

1.     Il Comune di  Borgo S. Siro è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.     Il Comune si avvale della sua autonomia, nel ri­spetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3.     Il Comune rappresenta la comunità di Borgo S. Siro nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Pavia e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

4.     E’ ente democratico che crede nei principi  della pace e della solidarietà.

5.     Si riconosce in un sistema statuale, basato sul  principio dell’autonomia degli enti locali.

6.     Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, nel rispetto  del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

7.     Valorizza ogni forma di collaborazione anche con gli altri enti locali.

8.     Promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del comune, nonché egli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.

9.     Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite  con atti regolamentari.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

1.     Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile sociale ed economico della comunità di Borgo S. Siro, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione e delle vigenti norme internazionali.

2.     Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3.     Il Comune in particolare ispira la propria azione ai seguenti principi:

a)    Rimozione  di tutti gli ostacoli che impediscano l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b)    Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c)    Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d)    Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e)    Superamento di ogni discriminazione fra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f)     Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g)    Promozione e tutela dell’equilibrato assetto del territorio per concorrere, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell’inquinamento;

ARTICOLO 3

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1.     Il territorio del Comune si estende per 17,33 Kmq, confina con i Comuni di Gambolò, Zerbolò, Garlasco, Tromello.

2.     La sede del Comune è fissata in via Roma n. 30. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio.

3.     E’ dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, descritti come segue:

STEMMA:

“d’argento, alla chiesa di rosso, mattonata di nero, formata dal corpo centrale e da due navate laterali, vista in prospettiva, volta verso destra, chiusa d’oro, con finestrella tonda centrale dello stesso, la navata destra finestrata di uno in facciata e di tre sul fianco, d’oro, la navata sinistra finestrata di uno in facciata, dello stesso, la chiesa munita di campanile, di rosso, mattonato di nero, unito alla parte absidale, visto di spigolo, cimato dalla croce di nero, con due finestrelle d’oro, la chiesa fondata sulla pianura diminuita di verde e accompagnata nel canton destro del capo dall’aquila di nero, coronata dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune”.

GONFALONE:

“drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”.

4.     Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo pretorio.

5.     Il Comune si articola, secondo i principi posti dal presente Statuto, in organi di governo e strutture -organizzative articolate in Aree, Servizi, uffici, tra loro coordinati  in modo da assicurare il carattere democratico e sociale dell’azione amministrativa, l’efficienza e la funzionalità dei servizi.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 4

ORGANI

1.     Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2.     Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3.     Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4.     La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

5.     l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno spettano agli Assessori comunali in quanto a ciò delegati, al segretario comunale, nonché ai responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ARTICOLO 5

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1.     Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono as­sunte, di regola, con votazione palese; sono da as­sumere a scrutinio segreto le deliberazioni con­cernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla va­lutazione dell’azione da questi svolta.

2.     L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i respon­sabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3.     Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal compo­nente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4.     I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 6

CONSIGLIO COMUNALE

1.     il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa  e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2.     L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3.     Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4.     Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina  degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico amministrativo dell’organo consiliare.

5.     Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6.     Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

7.     Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari. In particolare:

a)    ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DELL’ENTE:

1.     Statuto

2.     Istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento

3.     convalida dei consiglieri eletti

4.     costituzione commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione

5.     costituzione delle Commissioni consiliari consultive

b)    Esplicazione dell'autonomia giuridica:

1.                                             Regolamenti comunali con esclusione di quelli che la legge ne riserva l'adozione ad altro organo

2.   disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

3.   istituzione e ordinamento dei tributi

c)    Indirizzo dell'attività:

1.   linee programmatiche di mandato

2.   relazioni previsionali e programmatiche

3.   programmi e progetti preliminari

4.   bilanci annuali e previsionali e relative variazioni

5.   piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi

6.   pareri sulle dette materie

7.   gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

d)     Organizzazione interna dell'Ente:

1.     criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

2.     assunzione diretta dei pubblici servizi

3.     concessione dei pubblici servizi

4.     costituzione di istituzioni

5.     costituzione di aziende speciali e loro statuti

6.     indirizzi operativi per le aziende e istituzioni

7.     Costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata

8.     Regolamenti di organizzazione

9.     affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione

e)    Organizzazione esterna dell'Ente:

1.                                             le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici

2.     costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma

3.   definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

f)      Gestione ordinaria e straordinaria:

1.     gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari

2.    la partecipazione a società di capitali

3.    la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio

4.     l'emissione dei prestiti obbligazionari

5.     le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

6.     elezione del revisore dei Conti.

ARTICOLO 7

SESSIONI E CONVOCAZIONE

1.     L’attività del Consiglio Comunale, disciplinata da apposito Regolamento consiliare, si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2.     Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti al Bilancio di previsione,  al Rendiconto del Bilancio ed alle linee programmatiche di mandato.

3.     Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre.  In caso d’eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4.     La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è fatta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5.     La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.  L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima.

6.     L’integrazione dell’ordine del giorno con  altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. I termini di cui sopra sono conteggiati senza tener conto del giorno in cui si svolge l’adunanza. Nel computo sono però inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

7.     L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio entro i termini previsti al comma 3 a seconda del tipo di convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8.     La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni, ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9.     la documentazione relativa ad argomenti di carattere contabile e finanziario, se  disciplinata dal regolamento di Contabilità, ne segue le modalità ivi previste.

10.  Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti  dal regolamento consiliare. 

11.  La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene effettuata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

12.  In caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, purchè sia anche consigliere comunale.

13.  Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data dal suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

14.  Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede in sessione straordinaria  a verificare l’attuazione di tali linee. E’ facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ARTICOLO 8

COMMISSIONI

1.     Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con la garanzia della minoranza. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2.     La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ARTICOLO 9

CONSIGLIERI

1.     Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.     I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti, indicandone il nominativo e l’indirizzo con lettera indirizzata al Segretario Comunale, un domiciliatario, residente nel Comune, al quale dovranno essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il designato non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti al Consigliere. Le disposizioni dettagliate per la consegna degli avvisi saranno previste nell’apposito regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale.

3.     Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze.  A  parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

4.     i Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro 20 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione scritta. Decorso questo termine, il Consiglio   delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

5.    Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il periodo di mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

6.    Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.  Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.  Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo.  Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

7.     Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.  La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.  Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

8.     Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

9.     La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

ARTICOLO 10

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1.     I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, richiesta di attività ispettive, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

2.     Le modalità e le forme di esercizio del iniziativa e di controllo dei Consiglieri sono disciplinati ai successivi commi e dal regolamento del Consiglio Comunale.

3.     L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato e per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

4.     La richiesta di attività ispettiva consiste nella domanda rivolta al Sindaco affinché effettui indagini sull’operato di determinati uffici o di singoli dipendenti in relazione ad una specifica questione.

5.     Le interrogazioni e le richieste di attività ispettiva sono sempre formulate per iscritto e firmate dal richiedente.  Esse sono presentate mediante deposito presso la segreteria comunale, che ne cura la protocollazione.

6.     Il Sindaco o l'assessore da lui delegato risponde per iscritto, entro trenta giorni dalla protocollazione, alle interrogazioni ed alle richieste di attività ispettiva.

7.     L'interpellanza consiste nella richiesta di chiarimenti su specifici atti assunti dal Sindaco, dalla Giunta, dal Segretario, o dai Responsabili dei servizi.

8.     La mozione consiste nella proposta che il Consiglio comunale, nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, approvi un atto di indirizzo nei confronti del Sindaco o della Giunta, per quanto di rispettiva competenza, in riferimento ad interventi da effettuare in un determinato ambito di attività.

9.     L'ordine del giorno consiste nella proposta che il Consiglio comunale, quale espressione politico rappresentativa della comunità locale, enunci valutazioni su fatti di particolare rilevanza politica, economica o sociale, anche se non materialmente e specificamente riferibili alla comunità locale.

10.  Le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno sono sempre formulati per iscritto e firmati dal richiedente.  Sono presentate mediante deposito presso la segreteria comunale, che ne cura la immediata protocollazione dandone comunicazione al Sindaco e sono posti all’O.d.G. del primo consiglio comunale successivo alla loro presentazione.

11.  I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.  Essi,  nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei  casi specificamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione, sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo.

12.  Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

ARTICOLO 11

GRUPPI CONSILIARI

1.     I Consiglieri possono e costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo.  Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono  presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2.     I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2  membri.

3.     Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

4.     I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’Ufficio protocollo del Comune.

5.     Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento i proprio mandato.

ARTICOLO 12

SINDACO

1.     Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le  modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità,  di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.     Egli rappresenta il Comune ed è l’Organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti. 

3.     Il Sindaco esercita le funzioni attribuitigli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.  Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed escutive.

4.     Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,  provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5.     Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6.     Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione  italiana secondo la seguente formula “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana.”   

7.     Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore e con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

8.     Al Sindaco, oltre alle competenze di legge sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ARTICOLO 13

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1.     Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell’Amministrazione del Comune;  in particolare il Sindaco:

a)     dirige, coordina e controlla l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori e delle strutture ;

b)    può modificare l’attribuzione dei compiti delle funzioni degli assessori ogniqualvolta lo ritenga opportuno, per motivi di utilità e di funzionalità. Tali deleghe ed eventuali modifiche devono essere comunicate al Consiglio Comunale.

c)     promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i  soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

d)    convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

e)     adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;

f)      emana gli atti che, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di “ordinanze” o “decreti” e sono regolati secondo le disposizioni delle leggi vigenti;  

g)    nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell’apposito Albo;

h)    nomina e revoca gli Assessori, il Vice - Sindaco, che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o permanente, assenza, nonché nel caso di rimozione, decadenza o decesso;

i)      ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

j)      conferisce e revoca al segretario comunale se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

k)     nomina e revoca i responsabili degli uffici e  dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;

l)      può incaricare i consiglieri comunali di seguire particolari aspetti di strutture e servizi comunali. I consiglieri incaricati riferiscono al Sindaco, il quale resta il solo responsabile di fronte al Consiglio Comunale ed all’amministrazione. Il Sindaco può revocare l’incarico, qualora lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 14

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1.     Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazione gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2.     Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3.     Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte a assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,  istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ARTICOLO 15

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1.     Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

       a)       stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto di consiglieri;

       b)       esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

       c)       riceve le interrogazioni, le interpellanze, le petizioni e le  mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;

                          d)       convoca la Giunta Comunale e la presiede.

ARTICOLO 16

VICE SINDACO

1.     Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, deve essere anche consigliere comunale ed è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

2.     Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’Albo pretorio.

3.     In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall’assessore anziano, tale essendo il più anziano d’età tra i componenti della Giunta Comunale e così a scalare, purché si tratti sempre di membri eletti anche quali consiglieri e non assessori esterni.

ARTICOLO 17

MOZIONI Di SFIDUCIA  (ART. 52 D.LGS. 18.08.2000 N. 267)

1.     Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2.     Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3.     La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua pre­sentazione.

4.     Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 18

DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO (ART. 53 D.LGS. 18.08.2000 N. 267)

1.     In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2.     Il Vice Sindaco, oltre a sostituire il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, lo sostituisce anche nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione.

3.     Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4.     Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

ARTICOLO 19

GIUNTA COMUNALE

1.     La Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2.     La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.  In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - ammini­strativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività ammini­strativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3.     Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

ARTICOLO 20

COMPOSIZIONE

1.     La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 4 (quattro) Assessori, di cui uno è investito della carica di vice Sindaco.

2.     Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità, assicurando le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.

3.     Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto, né concorrono a determinare il “quorum” previsto per la validità della seduta.

ARTICOLO 21

NOMINA

1.     Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.  

2.     Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.

3.     Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sin­daco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4.     Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 22

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1.     La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla 1’attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2.     L’anzianità degli Assessori, nel caso in cui rilevi, viene definita  con riferimento all’anzianità anagrafica.

3.     Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

4.     Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti la Giunta e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 23

COMPETENZE

1.     La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.

2.     La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ARTICOLO 24

PARTECIPAZIONE POPOLARE

l.   Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, l'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2.     La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ARTICOLO 25

ASSOCIAZIONISMO

l.     Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2.    A tal fine la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3.    Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo, del legale rappresentante.

4.    Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5.    Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

ARTICOLO 26

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

l.   Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

2.  Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse, pareri che devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta  e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 27

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1.     il Comune può erogare alle associazioni socio-culturali o assistenziali, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2.     Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3.     Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità;

4.     Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

ARTICOLO 28

VOLONTARIATO

1.     il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2.     Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAP0  III

MODALITÀ  Di PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 29

CONSULTAZIONI

l.      L’Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2.  Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

 

ARTICOLO 30

PETIZIONI

l.   Ogni residente nel territorio comunale, avente diritto al voto, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2.  La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3.  La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame all'Organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4      Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unicamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

5      Se, su iniziativa di ogni singolo cittadino o di associazioni presenti sul territorio, la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 31

PROPOSTE

l.          Premesso che, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ogni singolo cittadino può avanzare all’Amministrazione proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, qualora un  singolo cittadino o un’associazione presente sul territorio raccolgano la sottoscrizione di almeno 100 elettori, possono essere presentate al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e del suo contenuto dispositivo, il Sindaco, sentito il Segretario Comunale e ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro trenta giorni dal ricevimento.

2.  L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.

3.  Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ARTICOLO 32

REFERENDUM 

1.     Un numero di elettori residenti non inferiore al 33% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.  

2.     Non possono essere indetti referendum in materia di:

·        tributi, bilancio e tariffe comunali;

·       revisione dello Statuto comunale;

·       regolamento del Consiglio Comunale;

·       piano regolatore generale e strumenti urbanistici;

·       materie riguardanti le minoranze etniche e religiose;

·       attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

·       quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.

3.     Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4.     Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5.     Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6.     Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.  

7.     Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni  almeno la metà più uno degli  aventi diritto.

8.     Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

9.     Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con la proposta.

ARTICOLO 33

ACCESSO AGLI ATTI

1.     Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2.     Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, o che potrebbero ledere la privacy di soggetti privati, se sottoposti ad estranei non interessati personalmente all’atto stesso.

3.     La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4.     In caso di diniego da parte dell’impiegato o Funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune che  deve comunicare le proprie  determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5.     In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6.     Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ARTICOLO 34

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1.     Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli  aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2.     La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3.     L’affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e su attestazione di questo certifica l’avvenuta pubblicazione.

4.     Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati  all’interessato.

5.     Le ordinanze del Sindaco, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6.     Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

ARTICOLO 35

ISTANZE

1.     Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell’attività amministrativa.

2.     La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall’interrogazione.

CAPO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 36

DIRITTO Di INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1.     Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2.     L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ARTICOLO 37

PROCEDIMENTI AD ISTANZA Di PARTE

1.     Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito. 

2.     Il Funzionario o l’amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3.     Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

4.     Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5.     Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 38

PROCEDIMENTI AD IMPULSO Di UFFICIO

1.     Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il Funzionario responsabile, deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2.     I soggetti interessati possono altresì, chiedere, di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3.     Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 34 dello Statuto.

ARTICOLO 39

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL’ATTO

1.     Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2.     In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO III

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 40

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1.     il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2.     Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3.     Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ARTICOLO 41

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1.     Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.

2.     I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 42

FORME Di GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1.     Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a)     in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;

b)    in concessione a terzi quando esistano ragioni  tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c)     a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d)    a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e)     a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f)      a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché  ogni altra forma consentita dalla legge.

2.     Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune

3.     Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4.     I poteri, ad eccezione dei referendum, che il pre­sente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti  delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ARTICOLO 43

CONVENZIONI

1.     Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2.     Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,  le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ARTICOLO 44

CONSORZI

1.     Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2.     A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del  precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3.     La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 34 comma 2° del presente statuto.

4.     Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell’Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ARTICOLO 45

ACCORDI DI PROGRAMMA

1.     Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per deterninarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2.     L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

3.     Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV

CAPO I

UFFICI

ARTICOLO 46

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1.     L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a)  una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi

b)  l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionari di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

e)  l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ARTICOLO 47

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

l.   Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario e/o al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2.  Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.  I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all’economicità.

4.  Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ARTICOLO 48

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1.     Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario e/o il direttore e gli organi amministrativi.

2.     I regolamenti si uniformano, al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario e/o al direttore ed al funzionario responsabile spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.     L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento.

4.      Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ARTICOLO 49

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1.     I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie e posizioni in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2.     Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.  Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario e/o  direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conse­guiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3.     Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità  psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4.     L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario e/o direttore e dagli organi collegiali.

5.     Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze d natura non contingibile ed urgente.

6.     Per quanto qui non citato si rimanda al Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi - dotazione organica - norme di accesso, approvato con deliberazione della Giunta Comunale, che disciplina l’organizzazione amministrativa. 

ARTICOLO 50

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1.        I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione.

2.        I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e/o direttore,  secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3.        Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 51

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1.        I Responsabili degli Uffici e dei Servizi stipulano, in rappresentanza dell’Ente, i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2.        Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni e concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a)       Presiedono le commissioni di gara, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b)       Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c)       Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d)       Provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e)       Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f)        Emettono le ordinanze di  ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie, nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g)       Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di Regolamento, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

h)       Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e / o dal Segretario;

i)         Forniscono  gli elementi per la predisposizione della proposta di PEG;

j)         Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario le ferie, i recuperi e le missioni del personale dipendente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e/o dal Segretario;

k)       Concedono le licenze agli eventuali obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

l)         Rispondono nei confronti del Sindaco e del Segretario del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

3.        I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono delegare le funzioni suddette al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4.        Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ARTICOLO 52

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo  determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità;

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ARTICOLO 53

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro subordinato, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 54

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato e revocato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo come previsto dal Capo II del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario comunale;

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

ARTICOLO 55

FUNZIONI DEL  SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;

2. Il  Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli consiglieri;

3. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza  di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita  ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

5. Il Segretario Comunale irroga le sanzioni disciplinari ai dipendenti comunali, così come è previsto dal contratto collettivo di lavoro degli enti locali e dal D. Lgs. N.29/93 e successive modificazioni;

6. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni ed i compiti di direttore generale previsti dall’art. 108 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.  Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico;

7. Infine, tra le funzioni di cui al precedente comma 4, sono anche previste le seguenti, solo nel caso di assenza dei responsabili dei servizi:

a)       la presidenza delle commissioni di concorso e delle gare di appalto;

b)       gli atti di amministrazione e gestione del personale.

CAPO III

LA RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 56

RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

1.     Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2.     Il Sindaco, il Segretario Comunale, il direttore, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3.     Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale, al direttore o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ARTICOLO 57

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1.     Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2.     Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario e /o direttore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3.     La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di. compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4.     Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione.  La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ARTICOLO 58

RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI

1.     Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITÀ