REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto, principi e finalità
1. Il
presente regolamento , in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n.
2. Al
fine di garantire pienamente il rispetto dei diritti e delle esigenze dei
cittadini, assicurare la migliore qualità dei servizi, valorizzare il personale
e sviluppare le risorse manageriali al proprio interno, potenziare l’efficacia,
l’efficienza e la capacità realizzativa dell’azione amministrativa
razionalizzando il costo della stessa, l’amministrazione, nell’ambito della
propria autonomia, opera secondo logica di servizio e secondo principi di
imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità e professionalità.
Art. 2
Indirizzo
politico-amministrativo e controllo
1. L’attività di indirizzo politico
- amministrativo consiste nella selezione di valori e nella definizione degli
obiettivi prioritari, delle finalità, dei tempi, dei costi e dei risultati
attesi dall’azione amministrativa e nell’attribuzione di quote del bilancio
alle strutture competenti in relazione a programmi, progetti e obiettivi.
2.
L’attività di controllo consiste:
- nella comparazione tra gli obiettivi,
i tempi, i costi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto
conto delle risorse messe a disposizione dell’ufficio;
- in una verifica della coerenza
dell’azione amministrativa e in un monitoraggio circa la conformità
dell’andamento dell’attività dei responsabili e delle strutture organizzative
da essi dirette rispetto agli atti di indirizzo e alle direttive.
3. Le
attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli
organi di governo, che le esercitano, di norma, rispettivamente, con atti di
programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva e mediante ispezioni e
valutazioni.
Alla formazione degli atti di indirizzo
politico-amministrativo concorrono gli
Assessori preposti con l’ausilio dei singoli responsabili, con attività
istruttorie, di analisi, di proposta e di supporto tecnico.
L’attività
di controllo può avvalersi del supporto dei servizi di controllo interno,
disciplinati dal Regolamento di contabilità.
4. Tra gli atti di indirizzo, in
particolare, rientrano:
a) il programma amministrativo;
b) le linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
c) il bilancio annuale e pluriennale di
previsione e la relazione previsionale e programmatica;
d) il piano delle risorse e degli obiettivi, se
approvato;
e) i piani economico-finanziari;
f) i piani territoriali ed urbanistici
ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
g) il programma triennale delle opere pubbliche, i
programmi e i progetti preliminari delle stesse;
l) gli indirizzi espressi dal Consiglio
comunale;
m) le direttive del Sindaco;
n) le direttive della Giunta;
o) le direttive degli Assessori
nell’ambito delle deleghe ricevute.
Art. 3
Attività di gestione: funzioni e responsabilità
1.
L’attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e di tutte le
attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell’ente locale.
3. Le attività di gestione sono
esercitate, di norma, mediante determinazioni, proposte, relazioni, referti,
pareri, attestazioni, certificazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze,
abilitazioni, nulla-osta, verbalizzazioni, atti di diritto privato, operazioni,
misure e altri atti amministrativi.
TITOLO II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 4
Ordinamento e funzioni dei
settori e dei servizi
1. La struttura
organizzativa del Comune può essere articolata in:
·
Direzione generale
·
Aree
·
Servizi/Uffici
2.
3. L’Area rappresenta l’unità di secondo livello della
struttura organizzativa, a cui fa capo la responsabilità di presidiare un’area di bisogno ben definita, attraverso
la combinazione delle risorse disponibili.
4. L’Area
costituisce il riferimento organizzativo principale per:
a) la pianificazione degli interventi, la definizione e
l’assegnazione dei programmi di attività;
b)
l’assegnazione delle risorse;
c) la verifica, il controllo e la valutazione dei
risultati dell’attività;
d) lo studio e la realizzazione di strumenti e tecniche
per il monitoraggio ed il miglioramento dei servizi e delle modalità di
erogazione;
e) il coordinamento e la risoluzione delle controversie
tra le articolazioni organizzative interne;
f) le
interazioni con la Direzione generale e gli organi di governo dell’ente.
5. I
servizi e gli uffici rappresentano suddivisioni interne alle Aree, definibili
con la massima flessibilità in ragione delle esigenze di intervento e delle
risorse disponibili.
6. In
relazione alle esigenze dell’ente è possibile prevedere una articolazione
temporanea di attività e di risorse, con una scadenza temporale definita,
finalizzata alla realizzazione di progetti speciali a natura inter-settoriale.
7. Le
Aree e i servizi/uffici in cui si articola l’organizzazione dell’Ente sono
quelle individuate in sede di definizione, da parte della Giunta Comunale, della
dotazione organica.
8. Il
Servizio finanziario è inserito nell’Area
Contabile-Finanziaria e Segreteria e fa capo al responsabile dell’Area
stessa o, in caso di sua assenza o impedimento, al Segretario Comunale. Il
Servizio finanziario garantisce l’esercizio delle seguenti principali funzioni
di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria:
a)
programmazione e bilanci;
b)
rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
c)
investimenti e fonti di finanziamento;
d)
gestione del bilancio riferita alle entrate e alle spese;
e)
rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei
pagamenti;
f)
tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari;
g)
rapporti con gli organismi gestionali dell’ente;
h)
rapporti con l’organo di revisione economico- finanziario;
i)
controllo e mantenimento degli equilibri di bilancio;
l)
rapporti con la funzione del controllo di gestione e con le altre Aree
dell’Ente;
m) controllo di regolarità
amministrativa e contabile;
n)
rapporti con il Servizio di Tesoreria e con gli altri agenti contabili
interni;
o)
servizio economato,
p)
tutte le altre funzioni previste dal Regolamento di Contabilità.
Art. 5
1. La
dotazione organica, deliberata dalla Giunta Comunale, comprende l’indicazione
della dotazione complessiva dei posti suddivisi secondo il sistema di
inquadramento professionale, nonché le caratteristiche della struttura
organizzativa in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi
dell’Amministrazione. Può essere rideterminata sulla base di periodici
monitoraggi delle attività, funzioni, obiettivi, programmi, progetti, nonché in
rapporto all’evoluzione dei servizi da erogare.
2.
Il Sindaco nomina i titolari di Posizioni Organizzative, responsabili delle
Aree. E’ compito dei responsabili
definire l’assetto organizzativo interno dei servizi e l’articolazione delle funzioni e
responsabilità che ne derivano.
Uffici di diretta collaborazione con gli
organi di governo (staff del Sindaco)
1. Il Sindaco, al fine di assicurare il migliore
esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, può istituire,
nominandone direttamente i componenti, uffici di staff alle sue dirette
dipendenze.
2. La
dotazione organica di tali uffici può essere costituita da personale dipendente
dell’ente, ovvero, purché l’ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi
in situazioni strutturalmente deficitarie, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato
amministrativo. In ogni caso, il contratto a tempo determinato si intende
risolto di diritto decorsi quindici giorni dalla cessazione del mandato da
parte del Sindaco per qualsiasi causa.
3. Il personale di questi uffici è posto, a
tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, alle dirette dipendenze del
Sindaco o degli Assessori di riferimento.
4. Gli uffici possono avvalersi di collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità.
Art. 7
Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale viene nominato
e/o revocato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, tra gli iscritti
all’Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale.
2. Il Segretario Comunale, oltre ai
compiti e alle funzioni stabilite dalla Legge, esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco o dalla
Giunta, ivi comprese eventuali funzioni di gestione.
5. Al Segretario Comunale spetta il
trattamento economico stabilito dal C.C.N.L. di comparto vigente. Allo stesso è
inoltre riconosciuta (qualora non gli siano state conferite le funzioni di
Direttore Generale) una retribuzione di risultato, quantificata dal Sindaco con
proprio decreto (nel limite massimo del 10% del monte salari individuale) e
correlata al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Art. 8
Convenzione di Segreteria
1. Il Comune può stipulare con uno o più
Comuni le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa
sezione regionale dell’Agenzia, una Convenzione per l’Ufficio di Segreteria.
2. Nella Convenzione vengono stabilite:
- le modalità di espletamento del
servizio;
- il Sindaco competente alla nomina e
alla revoca del Segretario;
- la ripartizione degli oneri finanziari
per la retribuzione del Segretario;
- la durata della Convenzione;
- la possibilità di recesso da parte dei
Comuni e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 9
Vicesegretario
1. Il Sindaco può nominare un
Vicesegretario, conferendo l’incarico a un responsabile di posizione organizzativa
dell’Ente, in possesso del titolo di studio e dell’esperienza di lavoro e
formativa adeguati. La durata dell’incarico non può in ogni caso essere
superiore a quella del mandato del Sindaco. L’incarico può essere revocato in
qualsiasi momento, con provvedimento del Sindaco.
2. Il provvedimento di nomina di cui al
comma precedente stabilisce il trattamento economico del medesimo, con una
indennità commisurata alla funzione, consistente in una integrazione
dell’indennità di P.O. e di risultato, entro i limiti stabiliti dal CCNL
vigente.
3. Al Vicesegretario competono compiti di
collaborazione con il Segretario Comunale nell’esercizio delle sue funzioni,
oltre alla sua sostituzione in caso di vacanza, assenza, impedimento.
4. Il responsabile cui è conferito
l’incarico di Vicesegretario conserva altresì la responsabilità della posizione
organizzativa cui è preposto.
Art. 10
Delegazione di parte pubblica
1. La delegazione trattante di parte pubblica,
in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, è costituita come
segue:
-
dal Sindaco o suo delegato,
che presiede;
-
dal Segretario Comunale, in
veste di verbalizzante;
-
da almeno un Assessore, in
veste di uditore per
Art. 11
Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari nei confronti dei
dipendenti non titolari di posizioni organizzative vengono irrogate dai
rispettivi responsabili, ai quali spetta pure di curare la relativa istruttoria
che li precede ed il conseguente proseguimento del contenzioso.
2. Rimane di competenza del Segretario Comunale
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, con i relativi provvedimenti
preliminari e conseguenti, nei confronti dei responsabili di posizione
organizzativa.
3. E’ fatta salva la possibilità per l’Ente di
avvalersi di collaborazioni esterne e/o stipulare convenzioni con altri Enti al
fine di una gestione sovracomunale e coordinata del contenzioso nonché per
questioni di particolare complessità.
Art. 12
Tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro. Datore di lavoro. Responsabile del servizio
1.
Ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, ricoprono la figura di “datore di
lavoro” i responsabili di posizione organizzativa e il Segretario Comunale, nei
limiti delle rispettive attribuzioni.
2. Il
Segretario Comunale, con proprio provvedimento, nomina il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
Art. 13
Conferimento degli incarichi di
responsabilità di Posizione Organizzativa
1.
Gli incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa, fatta salva la
facoltà prevista al precedente art. 5, comma 3, sono conferiti dal Sindaco a
Funzionari dell’Ente, a Dirigenti o Funzionari di altre Pubbliche
Amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, o a soggetti esterni dotati
di requisiti di professionalità, capacità e attitudine adeguati alle funzioni
da svolgere e valutati sulla base delle
esperienze svolte nel settore pubblico o privato o nelle libere professioni.
Nello stesso provvedimento di nomina viene stabilita la relativa indennità, nel
rispetto di quanto previsto dai CCNL vigenti, della posizione di lavoro
valutata, in relazione agli obiettivi definiti dai programmi
dell’Amministrazione.
2.I Responsabili di Posizione
Organizzativa hanno la responsabilità, con autonomia operativa e negli ambiti
di propria competenza, dell’ottimale
gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa delle risorse loro assegnate,
per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi
politici, rispondendo, altresì, della legittimità, idoneità, efficienza,
efficacia, economicità e validità delle prestazioni e del raggiungimento degli
obiettivi programmati.
3.
Il provvedimento di conferimento di incarico deve contenere l’indicazione dei
compiti che lo caratterizzano e dei poteri conferiti.
4.
Gli incarichi sono a tempo determinato e rinnovabili. La durata dell’incarico
non può eccedere, in ogni caso, il mandato amministrativo del Sindaco in carica
al momento della loro assegnazione.
5. Il Sindaco, in relazione ad esigenze
organizzative o produttive, al raggiungimento di determinati risultati o alla
formulazione di specifici piani e programmi da realizzare, modifica la
definizione e specificazione degli incarichi. Il Sindaco può affidare la
responsabilità anche di più Aree ad un solo Responsabile.
Art. 14
Nucleo di valutazione delle
prestazioni e delle competenze organizzative dei responsabili
1. La valutazione delle prestazioni e delle
competenze organizzative dei responsabili dei servizi è riservata al nucleo di
valutazione.
2. Il
nucleo di valutazione è composto dal Segretario Comunale con funzioni di
presidente, da due membri esterni, esperti in tecniche di
organizzazione e gestione del personale e di valutazione. I componenti esterni nominati
dal Sindaco con proprio decreto e l’incarico non può superare la durata del
mandato elettivo, salvo revoche motivate.
3. Il
compenso spettante ai membri del nucleo di valutazione è determinato come
segue:
ü
Al Segretario
Comunale non spetta alcun compenso;
ü
Ai componenti
esterni spetta il compenso stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina.
4. Il
Comune può costituire il nucleo in forma associata con altre pubbliche
amministrazioni locali, previa approvazione di una specifica convenzione.
5. Il
nucleo di valutazione risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta, svolge la propria
attività in modo collegiale, ha accesso agli atti e documenti amministrativi e
può richiedere informazioni, apporti e collaborazione agli uffici e/o
effettuare verifiche dirette. Allo stesso possono essere attribuiti dal Sindaco
ulteriori compiti specifici, sempre nell’ambito dell’organizzazione del
personale dipendente.
6.
La valutazione dei responsabili è finalizzata all’attribuzione della
retribuzione di risultato e a fornire al Sindaco elementi di supporto per
l’assegnazione o revoca degli incarichi; ha periodicità almeno annuale e ha la
finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti
dalla Giunta Comunale, le capacità professionali e organizzative e l’andamento
qualitativo del servizio.
Art. 15
Competenze e funzioni generali
dei responsabili
1. Le
attribuzioni dei responsabili, nominati dal Sindaco ai sensi dei precedenti
articoli 5, comma 3, e 17, sono definite dalle disposizioni legislative,
statutarie, regolamentari e dagli atti di nomina.
2. I
responsabili, in conformità all’indirizzo politico-amministrativo stabilito
dagli organi di governo, alla cui formazione collabora ai sensi dell’art. 2,
negoziano le risorse ( P.R.O. ), ne garantiscono la gestione amministrativa,
tecnica e finanziaria, mediante l’esercizio di autonomi poteri di spesa,
organizzazione di risorse umane, strumentali, di servizio e mediante l’adozione
di atti, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
3.
Oltre alle determinazioni per l’organizzazione dei servizi, tra i poteri
generali di amministrazione e gestione del personale di competenza dei responsabili rientrano, tra l’altro:
· l’individuazione
dei responsabili di procedimento;
· l’attribuzione
del trattamento accessorio al personale loro assegnato;
· l’attribuzione
delle mansioni superiori o inferiori e
dei compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore;
· la verifica
periodica dei carichi di lavoro e della produttività dei singoli e della unità
organizzativa nel suo complesso;
· la concessione
di ferie, permessi, aspettative;
· la
contestazione degli addebiti, l’istruttoria e l’irrogazione delle sanzioni, ai
sensi del precedente articolo 15;
· l’esercizio del
potere di risoluzione del contratto di lavoro.
Art. 16
Revoca
1. Gli incarichi di responsabilità
potranno essere revocati dal Sindaco in presenza dei presupposti di cui
all’art. 109, comma 1. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e nell’ipotesi in cui
venga meno l’intuitus personae.
2. L’incarico dirigenziale può
essere revocato anzitempo dal Sindaco anche in relazione a ristrutturazioni
organizzative.
Art. 17
Copertura assicurativa dei
dirigenti/responsabili
1. Il Comune può stipulare polizze assicurative con oneri a proprio
carico, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave degli assicurati, per:
- i propri amministratori e
rappresentanti contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato;
-
la responsabilità
civile del Segretario Comunale, dei responsabili, ivi compreso il patrocinio
legale.
Art. 18
Le determinazioni
1. I provvedimenti di competenza dei
responsabili assumono la denominazione di determinazioni.
2. Ogni responsabile di posizione
organizzativa effettua la registrazione cronologica annuale delle proprie
determinazioni.
3. La determinazione può essere
predisposta direttamente dal responsabile di P.O. o dal responsabile del
procedimento che la sottopone al responsabile competente per l’approvazione.
4. Le determinazioni non comportanti
impegno di spesa divengono esecutive per effetto della sottoscrizione da parte
del responsabile competente. Le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono trasmesse al responsabile del servizio finanziario, per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che le rende
esecutive. Entrambe sono soggette a pubblicazione all’albo pretorio dell’ente,
per quindici giorni consecutivi.
Art. 19
Le deliberazioni
1. Le proposte di deliberazione sono
predisposte dal responsabile di P.O., tenuto conto degli indirizzi e delle
direttive del Sindaco e dell’Assessore di riferimento.
2. Sulle proposte di deliberazione che
non siano meri atti di indirizzo va acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
t.u. enti locali, il parere di regolarità tecnica del responsabile competente.
Nell’ipotesi in cui l’atto comporti impegno di spesa, va richiesto anche il
parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.
Art. 20
Avocazione, sospensione e
intervento sostitutivo
1. Gli atti di competenza dei
responsabili sono definitivi. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare
o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei
responsabili.
4. Il
provvedimento di nomina del commissario
ad acta viene inviato, a scopo di conoscenza, al nucleo di valutazione, il
quale, esaminati i motivi e le ragioni dell’esercizio del potere sostitutivo,
valuterà il comportamento del responsabile e procederà all’accertamento di
eventuali responsabilità.
Art. 21
Limiti, criteri e modalità per la stipula di
contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica (art. 110,
comma 2
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)
1. Possono essere instaurati, al di fuori della
dotazione organica, mediante apposito contratto, rapporti di lavoro a tempo
determinato per il reclutamento di personale:
a) di alta specializzazione
b) funzionari di P.O. in assenza di professionalità
analoghe presenti all’interno dell’Ente.
2. Tali contratti non possono essere stipulati in
misura superiore al 5% della dotazione organica complessiva, con arrotondamento
per eccesso.
3. Il personale assunto mediante tale contratto deve
essere in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire
(diploma di laurea e professionalità, capacità e attitudine adeguati alle
funzioni da svolgere, valutati sulla base delle esperienze svolte nel settore
pubblico o privato o nelle libere professioni o in altre attività professionali
di particolare qualificazione).
Art. 22
Collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità
1. Il Sindaco può conferire
incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità ed
incarichi ad esperti di provata competenza per il conseguimento di obiettivi
determinati.
2.
Il ricorso a tali incarichi può essere effettuato, di norma, per attività
specifiche, determinate e tendenzialmente a carattere non continuativo, quali,
ad esempio:
a)
attività ad alto contenuto di professionalità scientifica, tecnica,
culturale ed artistica;
b) attività di assistenza, consulenza e
rappresentanza legale, consulenza amministrativa, fiscale, tributaria,
contabile, assicurativa, organizzativa, informatica, tecnico-specialistica,
ecc.;
c) attività di progettazione di opere
pubbliche, direzione dei lavori, collaudo, coordinatore unico, responsabile dei
lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, ecc.;
d) la direzione
o il coordinamento di progetti speciali a tempo determinato.
3. Gli incarichi possono essere
conferiti, in particolare, a:
a)
professionisti iscritti agli albi tenuti dagli Ordini professionali;
b) persone o società professionalmente
impegnate in attività di particolare qualificazione connesse alla specificità
delle prestazioni richieste;
c) persone impegnate in attività di
particolare qualificazione cui è notoriamente riconosciuta una specifica
competenza;
d) dirigenti, funzionari, dipendenti della
pubblica amministrazione che abbiano acquisito una specifica competenza
riguardo alla specificità delle prestazioni richieste;
e)
docenti o ricercatori universitari.
4. Nella convenzione tra il Comune
ed il soggetto incaricato, saranno indicati:
a) gli elementi
giustificativi della scelta;
b) l’obiettivo o
gli obiettivi da realizzare;
c) la durata della collaborazione (che non
potrà eccedere, in ogni caso, la durata del mandato del Sindaco al momento del
conferimento);
d) il
corrispettivo previsto;
e) le modalità di espletamento della
collaborazione (con possibilità di prevedere l’utilizzo, da parte del
collaboratore convenzionato, dei locali, delle risorse umane e strumentali del
Comune);
f) le forme di
controllo su di essa;
g) le modalità dei rapporti con i
responsabili e gli amministratori dell’Ente.
3. Il limite di spesa annua complessivo per
gli incarichi di cui al presente articolo non può superare l’importo di € 50.000,00.
Art. 23
Valutazione
delle prestazioni professionali
1. I
criteri generali di destinazione della produttività e la quantificazione del
relativo fondo sono oggetto di contrattazione decentrata.
2. I
responsabili predispongono progetti, piani di lavoro e altre iniziative
finalizzate al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di
efficacia dei servizi, con particolare riferimento a quelli rivolti all’utenza.
La valutazione delle prestazioni e dell’apporto partecipativo di ciascun
dipendente compete al responsabile.
3. Le
proposte di cui sopra, elaborate nel rispetto dei criteri generali di cui al
comma 1, sono sottoposte all’approvazione da parte della Giunta Comunale.
Art. 24
Formazione
ed aggiornamento
1. La formazione e
l’aggiornamento professionale vengono
assunti quale metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle
competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale
rivolta al risultato, per sviluppare l’autonomia, la capacità innovativa e di
iniziativa delle posizioni organizzative di maggiore responsabilità e per
orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
2. La formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento
professionale sono assicurati mediante lo
stanziamento annuale, compatibilmente con le
esigenze di bilancio, di una quota almeno pari all’1% della spesa complessiva
del personale.
TITOLO III
ACCESSO AGLI IMPIEGHI
CAPO I – AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Art. 25
Modalità
di accesso – primi adempimenti
1. L’accesso ai posti di ruolo ha
luogo, nel limite dei posti disponibili, con le seguenti procedure:
a)
concorsi pubblici per esami;
b)
reclutamento a mezzo uffici preposti per le categorie A e B1;
c)
concorsi interni;
d)
mobilità interna ed esterna;
e)
assunzioni a tempo determinato.
2. Prima di procedere alle
assunzioni di cui al precedente comma 1., lettere a) e b), saranno esperite le
procedure di mobilità, comunicando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica, le disponibilità di posti che si
intendono coprire con le assunzioni, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. n.
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Trascorsi inutilmente 45 giorni dalla richiesta, saranno avviate le
procedure di reclutamento.
Art. 26
Commissione
esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, unica per le prove di
concorso, sarà nominata con determinazione del Responsabile di P.O. o del
Segretario Comunale e sarà così composta:
a)
Presidente di diritto: il Responsabile di P.O. dell’Area nella quale è previsto
il posto messo a concorso, o il Segretario Comunale se si tratta di concorso
per figura apicale o in caso di decesso, incompatibilità o impedimenti
sopravvenuti per il Presidente;
b)
due componenti esperti nelle materie oggetto del concorso, aventi qualifica
pari o superiore a quella dei posti a concorso, se dipendenti di Ente Locale.
2. La composizione della Commissione
deve rispettare la normativa in tema di pari opportunità, salva motivata
impossibilità.
3. Con la stessa determinazione di
nomina della commissione esaminatrice si provvederà alla nomina del Segretario
della Commissione stessa, nella persona di un dipendente dell’Ente Locale con
categoria di appartenenza almeno pari a quella del posto messo a concorso.
4. Tutte le operazioni della
Commissione dovranno risultare da appositi verbali, redatti a cura del
Segretario della stessa.
5. La composizione della Commissione
rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso, salvo in caso di
decesso, incompatibilità od impedimenti sopravvenuti per uno o più membri della
stessa. Verificandosi una di tali evenienze, il Presidente della Commissione
nomina con proprio provvedimento nuovi componenti esperti, in possesso dei
requisiti del caso. Qualora le evenienze riguardassero il Segretario Comunale
nelle vesti di Presidente, la scelta del nuovo Presidente è demandata alla
Giunta Comunale.
CAPO II – CONCORSI PUBBLICI PER ESAMI
Art. 27
Bando
di concorso
1. Il bando di concorso pubblico, indetto con
provvedimento del Responsabile del Servizio interessato o dal Segretario
Comunale, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale per la copertura del
posto, è vincolante per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella
procedura concorsuale, non può essere variato dopo la sua pubblicazione e deve
contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall’art. 3, comma 2, del D.P.R.
n. 487/1994 e s.m.i.:
a) il numero dei posti messi a concorso, l’area e la
categoria di appartenenza, la figura professionale ed il trattamento economico
spettante;
b) le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura
dell’aspirante;
c) i documenti da allegarsi alla domanda;
d) l’ammontare della tassa da corrispondere per la
partecipazione al concorso e le modalità di versamento;
e) la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di
cui alla legge n. 482/1968 e s.m.i.;
f) il diario delle prove d’esame;
g) le modalità che saranno seguite per convocare i
concorrenti ammessi alla prova concorsuale;
h) ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile.
2. Il bando di concorso sarà pubblicato nel rispetto
delle procedure vigenti alla data di approvazione.
3. L’Amministrazione può stabilire di riaprire il termine
fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle
domande presentate entro tale termine appaia, a giudizio insindacabile della
Commissione esaminatrice, insufficiente per assicurare un esito soddisfacente
del concorso.
Art. 28
Domanda
di ammissione al concorso. Termini e modalità
1. La domanda di ammissione al
concorso, redatta in carta semplice conformemente allo schema approvato con il
bando, dovrà essere inviata per posta, a mezzo di Raccomandata con Avviso di
Ricevimento, ovvero presentata a mano entro il termine fissato dal bando.
2. La data di spedizione della
domanda è comprovata dal timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante. Il
termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato
di diritto al giorno seguente non festivo.
3. Non saranno comunque prese in
considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al
Comune otre il decimo giorno dopo quello di scadenza del bando.
4. Il Comune non assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili al Comune stesso.
5. Nella domanda i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione:
a)
cognome, nome, data e luogo di nascita;
b)
codice fiscale;
c)
residenza;
d)
l’indicazione del concorso;
e)
di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel
pubblico impiego alla data di scadenza del termine stabilito dal bando e
precisamente dovranno dichiarare:
-
il possesso della
cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti
appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7
febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1994, serie generale
n. 61;
-
iscrizione nelle
liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
-
di non aver
riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso
contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali
condanne o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;
-
l’idoneità fisica
all’impiego;
-
il possesso di
eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 5
del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i., nonché dalla legge n. 482/1968 e s.m.i.;
-
la non
destituzione o la non dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente o insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall’impiego
stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d), del T.U. approvato con D.P.R. n.
3/1957 e s.m.i.;
-
la non
interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
f)
il possesso del titolo di studio richiesto;
g)
l’indirizzo completo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente
dalla residenza, con l’esatta indicazione di almeno un numero telefonico.
6. La domanda deve essere
sottoscritta dal candidato ed è esente da bollo, così come tutta la
documentazione allegata.
Art. 29
Documenti
da allegare alla domanda
1. I candidati dovranno allegare
alla domanda di cui all’articolo precedente:
a)
la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concorso;
b)
eventuali altri documenti la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal
bando di concorso;
c)
eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza
nella nomina, così come individuati dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
s.m.i.;
d)
copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge.
Art. 30
Adempimenti
della Commissione esaminatrice
1.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle
domande,
3. Le domande contenenti
irregolarità od omissioni possono essere sanate dai candidati entro e non oltre
il quinto giorno precedente la data fissata per la prima prova del concorso.
4. Il Presidente della Commissione
comunicherà l’esclusione ai non ammessi.
Art. 31
Prove
concorsuali e punteggio
a) punti 30 per la prova scritta o attitudinale;
b) punti 30 per la prova pratica;
c) punti 30 per la prova orale.
Art. 32
Valutazione
delle prove di esame
1. Il superamento di ciascuna delle
previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
almeno 21/30.
2. Le prove di esame dovranno
svolgersi nel seguente ordine:
-
prova scritta o attitudinale;
-
prova pratica;
-
prova orale.
3. Al termine della valutazione
delle prove scritta e pratica
Art. 33
Svolgimento
delle prove
1. Il diario delle prove dovrà
essere indicato nel bando del concorso, da pubblicarsi nel rispetto delle
procedure vigenti alla data di approvazione.
2.
2. Per lo svolgimento delle prove
scritta/attitudinale e pratica
3. Ai candidati che conseguono
l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti.
4. Le prove orali devono svolgersi
in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurarne la
partecipazione.
Art. 34
Prova
scritta e attitudinale
1. La prova scritta può essere
teorica o teorico-pratica.
2. Per prova scritta teorica si
intende quella che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine
dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi
tratti dalle materie oggetto della prova.
3. Per prova scritta teorico-pratica
si intende quella che si basa principalmente sull’analisi e risoluzione di
problematiche di gestione attiva mediante l’uso di casi simulati, di quiz o
questionari e nella quale l’aspetto dottrinario e teorico è considerato
meramente propedeutico.
4. La prova attitudinale accerta la
professionalità dei candidati, con riferimento alle attività che i medesimi
sono chiamati a svolgere, esclusivamente mediante l’utilizzo di apparecchiature
o di mezzi tecnici, messi a disposizione dalla Commissione.
5.
6.
Art. 35
Prova
pratica
1. La prova pratica tende ad
accertare la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i
medesimi sono chiamati a svolgere, anche mediante l’utilizzo di apparecchiature
informatiche o di mezzi tecnici.
2.
3.
Art. 36
Prova
orale
1. Per prova orale si intende quella
che permette, attraverso interrogazioni sulle materie oggetto delle prove
scritte e sulle altre indicate nel bando, di conoscere la preparazione e
l’esperienza dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro
aspetto relazionale.
2. Le domande sono predisposte dalla
Commissione prima dell’inizio della prova, scritte su appositi foglietti
piegati, affinché non se ne veda il contenuto, da far estrarre a sorte dai
candidati stessi, in numero minimo di tre ciascuno.
Art. 37
Formazione
della graduatoria di merito
1. Ultimate le operazioni d’esame
2. La validità della graduatoria è stabilita
dalla normativa vigente.
Art. 38
Valutazione
di legittimità delle operazioni concorsuali
1.
2. Qualora
a) se l’irregolarità discende da errore
di trascrizione o di conteggio nell’applicazione dei criteri definiti dalla
commissione, tale cioè da apparire – ad evidenza – errore di esecuzione,
procede direttamente con apposita deliberazione alla rettifica dei verbali e
alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito;
b) se l’irregolarità è conseguente a
violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme
contenute nel presente regolamento ovvero, rilevata la palese incongruenza o
contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione con
invito al presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla
base delle indicazioni, all’eliminazione del vizio o dei vizi rilevati,
apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito.
3. Qualora il presidente non
provveda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa riunirsi per
mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni
ricevute, si procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione
dei verbali, all’annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e
conseguenti e alla nomina di una nuova Commissione che ripeta le operazioni
concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di
nuova ed autonoma graduatoria.
Art. 39
Contratto
individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro è
costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di
legge e dei C.C.N.L. vigenti.
2. Nel contratto di lavoro
individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a)
l’identità delle parti;
b)
il luogo di lavoro nonché la sede del datore del lavoro;
c)
la data di inizio del rapporto di lavoro;
d)
l’indicazione del rapporto di lavoro, se a tempo indeterminato o determinato e,
in questo caso, la durata;
e)
la durata del periodo di prova, se previsto;
f)
l’inquadramento e la categoria attribuiti al lavoratore, con l’eventuale
indicazione sommaria delle mansioni da svolgere;
g)
la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;
h)
l’orario di lavoro;
i)
i termini del preavviso in caso di recesso.
3. Al contratto di lavoro
individuale va allegata la scheda di inquadramento economico, con l’indicazione
dell’importo iniziale della retribuzione e dei relativi elementi costitutivi.
4. Copia del contratto va consegnata
al lavoratore entro 30 giorni dalla data di assunzione.
CAPO III
ASSUNZIONE MEDIANTE SELEZIONE
Art. 40
Procedure
per l’assunzione mediante selezione
1. Le assunzioni mediante selezione
sono disposte con l’osservanza delle disposizioni del capo III del D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La selezione sarà effettuata da
apposita Commissione, costituita ai sensi dell’art. 31.
Art. 41
Finalità
della selezione e contenuto delle prove
1. Il giudizio reso dalla
Commissione nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla procedura di
selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a
svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.
2. Le prove di selezione consistono
nello svolgimento di attività pratiche – attitudinali ovvero nella esecuzione
di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante
test specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta
chiusa e/o aperta; le seconde possono riguardare l’effettiva esecuzione di un
lavoro di mestiere o di professionalità non altamente specializzata, se
richiesta.
3. I contenuti delle prove pratiche
e delle sperimentazioni lavorative sono determinati dalla Commissione subito
prima dell’inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o nella giornata
precedente, qualora sia necessario l’approntamento di materiale e mezzi.
Art. 42
Svolgimento
e valutazione delle prove
1. Le operazioni di selezione sono
curate dalla stessa Commissione fino alla individuazione dei soggetti idonei,
nella quantità indicata dalla richiesta di avviamento.
2. La selezione è effettuata seguendo
l’ordine di avvio indicato dalla sezione circoscrizionale, previa verifica
dell’identità del canditato.
3. Per l’effettuazione delle prove
di selezione
4. Allo scadere del termine dato,
5. Il giudizio della Commissione è
reso con il giudizio complessivo di “idoneo” o “non idoneo”.
6. Ove i lavoratori avviati non
abbiano risposto alla convocazione ovvero non abbiano superato le prove, il
responsabile del servizio interessato comunica alla competente sezione
circoscrizionale l’esito dell’avviamento e chiede un successivo avviamento di
lavoratori in numero doppio ai posti ancora da ricoprire. Alla ricezione della
nuova comunicazione di avviamento
CAPO IV
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 43
Modalità
di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
1. La costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, avviene nell’ambito delle
previsioni di legge, con le modalità di seguito indicate:
a)
per le categorie A e B1, per le quali è prescritto il possesso del titolo di
studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo, secondo quanto
disposto nel precedente CAPO III;
b)
per le categorie B3 e superiori, mediante prova selettiva alla quale sono
ammessi i candidati che, in possesso dei requisiti professionali richiesti,
abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità indicati nell’apposito
avviso di reclutamento.
2. L’avviso dovrà contenere
l’indicazione del rapporto, a tempo pieno o parziale, del numero delle unità
richieste, dei requisiti professionali necessari.
3. L’avviso dovrà essere
opportunamente pubblicizzato, con affissione all’Albo Pretorio Comunale e invio
ai Comuni limitrofi.
4. La selezione, consistente in una
prova pratica attitudinale, sarà effettuata da apposita Commissione, costituita
ai sensi dell’art. 31.
5. La prova selettiva deve accertare
il possesso del grado di professionalità necessario per l’espletamento delle
mansioni da attribuire, mediante la soluzione, in tempi predeterminati dalla
Commissione, di appositi quiz a risposta multipla, sulle materie oggetto della
prova. Per la valutazione della prova
6. Al termine della selezione,
CAPO V
CONCORSI INTERNI
Art. 44
Procedure
dei concorsi interni
1. Per la copertura dei posti
mediante concorso interno, nel rispetto di quanto stabilito dal Contratto
Integrativo Decentrato e dai Contratti Collettivi Nazionali in vigore, si
seguono le stesse modalità e criteri di valutazione previsti per i concorsi pubblici, ad eccezione:
a)
della pubblicità del bando, che è fatta con affissione all’albo pretorio e
diffusione dello stesso all’interno dell’Ente, e del termine di scadenza del
bando che è ridotto a giorni quindici;
b)
del contenuto della domanda, che può essere limitato alle sole dichiarazioni
seguenti:
1) l’indicazione del concorso al
quale intendono partecipare;
2) il cognome, nome e luogo di
nascita, nonché la residenza e l’eventuale recapito;
3) il titolo di studio richiesto,
specificando in quale data e presso quale Istituto è stato conseguito e la
valutazione riportata;
4) la figura professionale, l’area
di attività e la qualifica funzionale di appartenenza;
5) il possesso dell’anzianità
richiesta per l’ammissione al concorso;
6) le eventuali sanzioni
disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del bando di
concorso;
c)
della prova pratica.
CAPO VI
MOBILITA’
Art. 45
Mobilità
esterna
1. L’Amministrazione può ricorrere
all’istituto della mobilità esterna per la copertura di posti vacanti, in
alternativa alle procedure selettive concorsuali.
2. La mobilità esterna determina il passaggio del
lavoratore dalle dipendenze di altra Amministrazione dello stesso o di altro
Comparto, senza introdurre soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 46
Mobilità
interna
1. Per mobilità interna si intende
il cambiamento del lavoro svolto, l’eventuale modifica del profilo
professionale e/o l’assegnazione ad un’Area diversa da quella di appartenenza.
2. La mobilità interna deve
rispondere ad esigenze di servizio, ed è finalizzata al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a)
razionalizzazione dell’impiego del personale;
b)
riorganizzazione dei servizi;
c)
copertura dei posti vacanti.
3. La mobilità è volontaria quando,
avendo l’Amministrazione deciso di coprire un posto con personale interno, vi
sono uno o più dipendenti interni disponibili volontariamente a coprire quel
posto. La mobilità è obbligatoria allorché, dovendosi comunque coprire un posto
e non essendovi candidati interni volontari, si assegna comunque il posto ad un
dipendente. Nei procedimenti di mobilità si dà sempre precedenza alla mobilità
volontaria.
4. Alla mobilità interna, sia di
carattere temporaneo che a titolo definitivo, provvede, sentiti i Responsabili
delle Aree interessate,
5. La mobilità interna temporanea
può essere attivata per far fronte ad obiettive esigenze organizzative ovvero
ad eccezionali carichi di lavoro, anche in relazione alla stagionalità del
servizio e alla straordinarietà di particolari adempimenti.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 47
Modifiche al regolamento
1. Le modifiche al presente
regolamento sono deliberate dalla Giunta Comunale, in ossequio alle
disposizioni di legge vigenti ed ai criteri generali definiti dal Consiglio
Comunale.
Art. 48
Abrogazione di norme
regolamentari
1. E’ abrogata ogni disposizione contenuta in altri
regolamenti comunali contrastante con il presente regolamento.
Art. 49
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore ad
intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.