REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Oggetto, principi e finalità

 

            1. Il presente regolamento , in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge, in particolare, dall’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Titolo V dello Statuto, ed in applicazione dei criteri generali definiti con deliberazioni consiliari n. 21 del 12/05/2003 e n. 8 del 19/04/2007, disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, nonché le procedure per la selezione del personale e l’accesso nei singoli profili delle varie qualifiche funzionali previste nella dotazione organica del Comune e ne determina i criteri di valutazione dei titoli e delle prove finali.

 

            2. Al fine di garantire pienamente il rispetto dei diritti e delle esigenze dei cittadini, assicurare la migliore qualità dei servizi, valorizzare il personale e sviluppare le risorse manageriali al proprio interno, potenziare l’efficacia, l’efficienza e la capacità realizzativa dell’azione amministrativa razionalizzando il costo della stessa, l’amministrazione, nell’ambito della propria autonomia, opera secondo logica di servizio e secondo principi di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità e professionalità.

 

 

 

Art. 2

Indirizzo politico-amministrativo e controllo

 

            1. L’attività di indirizzo politico - amministrativo consiste nella selezione di valori e nella definizione degli obiettivi prioritari, delle finalità, dei tempi, dei costi e dei risultati attesi dall’azione amministrativa e nell’attribuzione di quote del bilancio alle strutture competenti in relazione a programmi,  progetti e obiettivi.

 

            2. L’attività di controllo consiste:

 

- nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse messe a disposizione dell’ufficio;

 

- in una verifica della coerenza dell’azione amministrativa e in un monitoraggio circa la conformità dell’andamento dell’attività dei responsabili e delle strutture organizzative da essi dirette rispetto agli atti di indirizzo e alle direttive.

 

            3. Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo, che le esercitano, di norma, rispettivamente, con atti di programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva e mediante ispezioni e valutazioni.

Alla formazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo concorrono gli Assessori preposti con l’ausilio dei singoli responsabili, con attività istruttorie, di analisi, di proposta e di supporto tecnico.

            L’attività di controllo può avvalersi del supporto dei servizi di controllo interno, disciplinati dal Regolamento di contabilità.

 

            4. Tra gli atti di indirizzo, in particolare, rientrano:

 

            a) il programma amministrativo;

            b) le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

            c) il bilancio annuale e pluriennale di previsione e la relazione previsionale e programmatica;

d) il piano delle risorse e degli obiettivi, se approvato;

            e) i piani economico-finanziari;

            f) i piani territoriali ed urbanistici ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;

g) il programma triennale delle opere pubbliche, i programmi e i progetti preliminari delle stesse;

            l) gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale;

            m) le direttive del Sindaco;

            n) le direttive della Giunta;

            o) le direttive degli Assessori nell’ambito delle deleghe ricevute.

 

 

 

Art. 3

Attività di gestione: funzioni e responsabilità

 

            1. L’attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e di tutte le attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell’ente locale.

 

            2. In attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi politici, l’attività di gestione, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d) del t.u. enti locali e dell’art. 10, comma 1, del presente regolamento, è attribuita ai responsabili, che rispondono in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione stessa e dei relativi risultati.

 

            3. Le attività di gestione sono esercitate, di norma, mediante determinazioni, proposte, relazioni, referti, pareri, attestazioni, certificazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla-osta, verbalizzazioni, atti di diritto privato, operazioni, misure e altri atti amministrativi.

 

TITOLO II

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

 

Art. 4

Ordinamento e funzioni dei settori e dei servizi

 

1.       La struttura organizzativa del Comune può essere articolata in:

·         Direzione generale

·         Aree

·         Servizi/Uffici 

 

2.       La Direzione generale rappresenta l’unità di vertice gerarchico della struttura organizzativa, a cui fa capo la responsabilità complessiva di attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, nonché di sovraintendere alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

 

3.       L’Area  rappresenta l’unità di secondo livello della struttura organizzativa, a cui fa capo la responsabilità di presidiare  un’area di bisogno ben definita, attraverso la combinazione delle risorse disponibili. 

 

4.       L’Area  costituisce il riferimento organizzativo principale per:

a) la pianificazione degli interventi, la definizione e l’assegnazione dei programmi di attività;

b) l’assegnazione delle risorse;

c) la verifica, il controllo e la valutazione dei risultati dell’attività;

d) lo studio e la realizzazione di strumenti e tecniche per il monitoraggio ed il miglioramento dei servizi e delle modalità di erogazione;

e) il coordinamento e la risoluzione delle controversie tra le articolazioni organizzative interne;

f) le interazioni con la Direzione generale e gli organi di governo dell’ente.

 

5.       I servizi e gli uffici rappresentano suddivisioni interne alle Aree, definibili con la massima flessibilità in ragione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.

 

6.       In relazione alle esigenze dell’ente è possibile prevedere una articolazione temporanea di attività e di risorse, con una scadenza temporale definita, finalizzata alla realizzazione di progetti speciali a natura inter-settoriale.

 

7.       Le Aree e i servizi/uffici in cui si articola l’organizzazione dell’Ente sono quelle individuate in sede di definizione, da parte della Giunta Comunale, della dotazione organica.

 

8.       Il Servizio finanziario è inserito nell’Area  Contabile-Finanziaria e Segreteria e fa capo al responsabile dell’Area stessa o, in caso di sua assenza o impedimento, al Segretario Comunale. Il Servizio finanziario garantisce l’esercizio delle seguenti principali funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria:

            a)  programmazione e bilanci;

            b)  rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;

            c)  investimenti e fonti di finanziamento;

            d)  gestione del bilancio riferita alle entrate e alle spese;

            e)  rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti;

            f)   tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari;

            g)  rapporti con gli organismi gestionali dell’ente;

            h)  rapporti con l’organo di revisione economico- finanziario;

            i)   controllo e mantenimento degli equilibri di bilancio;

            l)   rapporti con la funzione del controllo di gestione e con le altre Aree dell’Ente;

            m) controllo di regolarità amministrativa e contabile;

            n)  rapporti con il Servizio di Tesoreria e con gli altri agenti contabili interni;

            o)  servizio economato,

            p)  tutte le altre funzioni previste dal Regolamento di Contabilità.

 

Art. 5

Organizzazione del Comune. Competenze generali

 

            1. La dotazione organica, deliberata dalla Giunta Comunale, comprende l’indicazione della dotazione complessiva dei posti suddivisi secondo il sistema di inquadramento professionale, nonché le caratteristiche della struttura organizzativa in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell’Amministrazione. Può essere rideterminata sulla base di periodici monitoraggi delle attività, funzioni, obiettivi, programmi, progetti, nonché in rapporto all’evoluzione dei servizi da erogare.

           

            2. Il Sindaco nomina i titolari di Posizioni Organizzative, responsabili delle Aree. E’ compito dei responsabili definire l’assetto organizzativo interno dei servizi  e l’articolazione delle funzioni e responsabilità che ne derivano.

 

 

 

Art. 6

Uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo (staff del Sindaco)

 

1. Il Sindaco, al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, può istituire, nominandone direttamente i componenti, uffici di staff alle sue dirette dipendenze.

 

            2. La dotazione organica di tali uffici può essere costituita da personale dipendente dell’ente, ovvero, purché l’ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi in situazioni strutturalmente deficitarie, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato amministrativo. In ogni caso, il contratto a tempo determinato si intende risolto di diritto decorsi quindici giorni dalla cessazione del mandato da parte del Sindaco per qualsiasi causa.

 

            3.  Il personale di questi uffici è posto, a tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori di riferimento.

 

            4. Gli uffici possono avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

 

 

 

Art. 7

Segretario Comunale

 

1. Il Segretario Comunale viene nominato e/o revocato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, tra gli iscritti all’Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale.

 

2. Il Segretario Comunale, oltre ai compiti e alle funzioni stabilite dalla Legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco o dalla Giunta, ivi comprese eventuali funzioni di gestione.

 

5. Al Segretario Comunale spetta il trattamento economico stabilito dal C.C.N.L. di comparto vigente. Allo stesso è inoltre riconosciuta (qualora non gli siano state conferite le funzioni di Direttore Generale) una retribuzione di risultato, quantificata dal Sindaco con proprio decreto (nel limite massimo del 10% del monte salari individuale) e correlata al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 

 

 

 

Art. 8

Convenzione di Segreteria

 

1. Il Comune può stipulare con uno o più Comuni le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, una Convenzione per l’Ufficio di Segreteria.

 

2. Nella Convenzione vengono stabilite:

- le modalità di espletamento del servizio;

- il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario;

- la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario;

- la durata della Convenzione;

- la possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie.

 

 

Art. 9

Vicesegretario

 

1. Il Sindaco può nominare un Vicesegretario, conferendo l’incarico a un responsabile di posizione organizzativa dell’Ente, in possesso del titolo di studio e dell’esperienza di lavoro e formativa adeguati. La durata dell’incarico non può in ogni caso essere superiore a quella del mandato del Sindaco. L’incarico può essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento del Sindaco.

 

2. Il provvedimento di nomina di cui al comma precedente stabilisce il trattamento economico del medesimo, con una indennità commisurata alla funzione, consistente in una integrazione dell’indennità di P.O. e di risultato, entro i limiti stabiliti dal CCNL vigente.

 

3. Al Vicesegretario competono compiti di collaborazione con il Segretario Comunale nell’esercizio delle sue funzioni, oltre alla sua sostituzione in caso di vacanza, assenza, impedimento.

 

4. Il responsabile cui è conferito l’incarico di Vicesegretario conserva altresì la responsabilità della posizione organizzativa cui è preposto.

 

 

Art. 10

Delegazione di parte pubblica

 

1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, è costituita come segue:

-          dal Sindaco o suo delegato, che presiede;

-          dal Segretario Comunale, in veste di verbalizzante;

-          da almeno un Assessore, in veste di uditore per la Giunta.

 

 

 

Art. 11

Sanzioni disciplinari

 

1. Le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti non titolari di posizioni organizzative vengono irrogate dai rispettivi responsabili, ai quali spetta pure di curare la relativa istruttoria che li precede ed il conseguente proseguimento del contenzioso.

 

2. Rimane di competenza del Segretario Comunale l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, con i relativi provvedimenti preliminari e conseguenti, nei confronti dei responsabili di posizione organizzativa.

 

3. E’ fatta salva la possibilità per l’Ente di avvalersi di collaborazioni esterne e/o stipulare convenzioni con altri Enti al fine di una gestione sovracomunale e coordinata del contenzioso nonché per questioni di particolare complessità.

 

 

Art. 12

Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Datore di lavoro. Responsabile del  servizio

 

1.      Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, ricoprono la figura di “datore di lavoro” i responsabili di posizione organizzativa e il Segretario Comunale, nei limiti delle rispettive attribuzioni.

 

2.   Il Segretario Comunale, con proprio provvedimento, nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

 

 

 

Art. 13

Conferimento degli incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa

 

            1. Gli incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa, fatta salva la facoltà prevista al precedente art. 5, comma 3, sono conferiti dal Sindaco a Funzionari dell’Ente, a Dirigenti o Funzionari di altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, o a soggetti esterni dotati di requisiti di professionalità, capacità e attitudine adeguati alle funzioni da svolgere e  valutati sulla base delle esperienze svolte nel settore pubblico o privato o nelle libere professioni. Nello stesso provvedimento di nomina viene stabilita la relativa indennità, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL vigenti, della posizione di lavoro valutata, in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’Amministrazione.

 

            2.I Responsabili di Posizione Organizzativa hanno la responsabilità, con autonomia operativa e negli ambiti di propria competenza,  dell’ottimale gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa delle risorse loro assegnate, per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, rispondendo, altresì, della legittimità, idoneità, efficienza, efficacia, economicità e validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

 

            3. Il provvedimento di conferimento di incarico deve contenere l’indicazione dei compiti che lo caratterizzano e dei poteri conferiti.

 

            4. Gli incarichi sono a tempo determinato e rinnovabili. La durata dell’incarico non può eccedere, in ogni caso, il mandato amministrativo del Sindaco in carica al momento della loro assegnazione.

 

           5. Il Sindaco, in relazione ad esigenze organizzative o produttive, al raggiungimento di determinati risultati o alla formulazione di specifici piani e programmi da realizzare, modifica la definizione e specificazione degli incarichi. Il Sindaco può affidare la responsabilità anche di più Aree ad un solo Responsabile.

 

 

Art. 14

Nucleo di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei responsabili

 

            1.  La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei responsabili dei servizi è riservata al nucleo di valutazione.

 

            2. Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario Comunale con funzioni di presidente,  da due  membri esterni, esperti in tecniche di organizzazione e gestione del personale e di valutazione. I componenti esterni nominati dal Sindaco con proprio decreto e l’incarico non può superare la durata del mandato elettivo, salvo revoche motivate.

 

            3. Il compenso spettante ai membri del nucleo di valutazione è determinato come segue:

ü           Al Segretario Comunale non spetta alcun compenso;

ü           Ai componenti esterni spetta il compenso stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina.

           

            4. Il Comune può costituire il nucleo in forma associata con altre pubbliche amministrazioni locali, previa approvazione di una specifica convenzione.

 

            5. Il nucleo di valutazione risponde esclusivamente al  Sindaco e alla Giunta, svolge la propria attività in modo collegiale, ha accesso agli atti e documenti amministrativi e può richiedere informazioni, apporti e collaborazione agli uffici e/o effettuare verifiche dirette. Allo stesso possono essere attribuiti dal Sindaco ulteriori compiti specifici, sempre nell’ambito dell’organizzazione del personale dipendente.

 

            6. La valutazione dei responsabili è finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al Sindaco elementi di supporto per l’assegnazione o revoca degli incarichi; ha periodicità almeno annuale e ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti dalla Giunta Comunale, le capacità professionali e organizzative e l’andamento qualitativo del servizio.

 

 

Art. 15

Competenze e funzioni generali dei responsabili

 

1. Le attribuzioni dei responsabili, nominati dal Sindaco ai sensi dei precedenti articoli 5, comma 3, e 17, sono definite dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e dagli atti di nomina.

 

2. I responsabili, in conformità all’indirizzo politico-amministrativo stabilito dagli organi di governo, alla cui formazione collabora ai sensi dell’art. 2, negoziano le risorse ( P.R.O. ), ne garantiscono la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, mediante l’esercizio di autonomi poteri di spesa, organizzazione di risorse umane, strumentali, di servizio e mediante l’adozione di atti, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

 

            3. Oltre alle determinazioni per l’organizzazione dei servizi, tra i poteri generali di amministrazione e gestione del personale di competenza  dei responsabili rientrano, tra l’altro:

·      l’individuazione dei responsabili di procedimento;

·      l’attribuzione del trattamento accessorio al personale loro assegnato;

·      l’attribuzione delle mansioni superiori  o inferiori e dei compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore;

·      la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dei singoli e della unità organizzativa nel suo complesso;

·      la concessione di ferie, permessi, aspettative;

·      la contestazione degli addebiti, l’istruttoria e l’irrogazione delle sanzioni, ai sensi del precedente articolo 15;

·      l’esercizio del potere di risoluzione del contratto di lavoro.

 

4. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile, le relative funzioni sono esercitate dal Segretario Comunale.

 

 

Art. 16

Revoca

 

           1. Gli incarichi di responsabilità potranno essere revocati dal Sindaco in presenza dei presupposti di cui all’art. 109, comma 1. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e nell’ipotesi in cui venga meno l’intuitus personae.

 

            2. L’incarico dirigenziale può essere revocato anzitempo dal Sindaco anche in relazione a ristrutturazioni organizzative.

 

 

Art. 17

Copertura assicurativa dei dirigenti/responsabili

 

1.      Il Comune può stipulare  polizze assicurative con oneri a proprio carico, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave degli assicurati, per:

            - i propri amministratori e rappresentanti contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato;

-   la responsabilità civile del Segretario Comunale, dei responsabili, ivi compreso il patrocinio legale.

 

 

 

Art. 18

Le determinazioni

 

            1. I provvedimenti di competenza dei responsabili assumono la denominazione di determinazioni.

 

            2. Ogni responsabile di posizione organizzativa effettua la registrazione cronologica annuale delle proprie determinazioni.

 

3. La determinazione può essere predisposta direttamente dal responsabile di P.O. o dal responsabile del procedimento che la sottopone al responsabile competente per l’approvazione.

 

4. Le determinazioni non comportanti impegno di spesa divengono esecutive per effetto della sottoscrizione da parte del responsabile competente. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono trasmesse al responsabile del servizio finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che le rende esecutive. Entrambe sono soggette a pubblicazione all’albo pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi.

 

 

 

Art. 19

Le deliberazioni

 

            1. Le proposte di deliberazione sono predisposte dal responsabile di P.O., tenuto conto degli indirizzi e delle direttive del Sindaco e dell’Assessore di riferimento.

 

          2. Sulle proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo va acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, t.u. enti locali, il parere di regolarità tecnica del responsabile competente. Nell’ipotesi in cui l’atto comporti impegno di spesa, va richiesto anche il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

 

 

Art. 20

Avocazione, sospensione e intervento sostitutivo

 

            1. Gli atti di competenza dei responsabili sono definitivi. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili.

 

            2. In caso di inerzia o di ritardo da parte di un responsabile il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di inosservanza di direttive degli organi di governo del Comune o di motivato pregiudizio per l’interesse pubblico e/o per motivi di necessità ed urgenza, il Sindaco può conferire le funzioni di commissario ad acta al Direttore generale. Nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia nominato il Sindaco potrà affidare le funzioni di commissario ad acta al Segretario comunale, oppure ad altro responsabile di P.O..

             

4. Il provvedimento di nomina del commissario ad acta viene inviato, a scopo di conoscenza, al nucleo di valutazione, il quale, esaminati i motivi e le ragioni dell’esercizio del potere sostitutivo, valuterà il comportamento del responsabile e procederà all’accertamento di eventuali responsabilità.

 

 

 

Art. 21

Limiti, criteri e modalità per la stipula di contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica (art. 110, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

 

1. Possono essere instaurati, al di fuori della dotazione organica, mediante apposito contratto, rapporti di lavoro a tempo determinato per il reclutamento di personale:

            a) di alta specializzazione

b) funzionari di P.O. in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente.

 

2. Tali contratti non possono essere stipulati in misura superiore al 5% della dotazione organica complessiva, con arrotondamento per eccesso.

                                  

3. Il personale assunto mediante tale contratto deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire (diploma di laurea e professionalità, capacità e attitudine adeguati alle funzioni da svolgere, valutati sulla base delle esperienze svolte nel settore pubblico o privato o nelle libere professioni o in altre attività professionali di particolare qualificazione).

 

3. A tali assunzioni provvede la Giunta Comunale con proprio atto motivato.

 

 

Art. 22

Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

 

            1. Il Sindaco può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità ed incarichi ad esperti di provata competenza per il conseguimento di obiettivi determinati.

 

            2. Il ricorso a tali incarichi può essere effettuato, di norma, per attività specifiche, determinate e tendenzialmente a carattere non continuativo, quali, ad esempio:

 

            a)  attività ad alto contenuto di professionalità scientifica, tecnica, culturale ed artistica;

b) attività di assistenza, consulenza e rappresentanza legale, consulenza amministrativa, fiscale, tributaria, contabile, assicurativa, organizzativa, informatica, tecnico-specialistica, ecc.;

            c) attività di progettazione di opere pubbliche, direzione dei lavori, collaudo, coordinatore unico, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ecc.;

d) la direzione o il coordinamento di progetti speciali a tempo determinato.

 

            3. Gli incarichi possono essere conferiti, in particolare, a:

a) professionisti iscritti agli albi tenuti dagli Ordini professionali;

b) persone o società professionalmente impegnate in attività di particolare qualificazione connesse alla specificità delle prestazioni richieste;

c) persone impegnate in attività di particolare qualificazione cui è notoriamente riconosciuta una specifica competenza;

d) dirigenti, funzionari, dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano acquisito una specifica competenza riguardo alla specificità delle prestazioni richieste;

            e) docenti o ricercatori universitari.

 

            4. Nella convenzione tra il Comune ed il soggetto incaricato, saranno indicati:

a) gli elementi giustificativi della scelta;

b) l’obiettivo o gli obiettivi da realizzare;

c) la durata della collaborazione (che non potrà eccedere, in ogni caso, la durata del mandato del Sindaco al momento del conferimento);

d) il corrispettivo previsto;

e) le modalità di espletamento della collaborazione (con possibilità di prevedere l’utilizzo, da parte del collaboratore convenzionato, dei locali, delle risorse umane e strumentali del Comune);

f) le forme di controllo su di essa;

            g) le modalità dei rapporti con i responsabili e gli amministratori dell’Ente.

 

             3.     Il limite di spesa annua complessivo per gli incarichi di cui al presente articolo non può superare  l’importo di € 50.000,00.

 

Art. 23

Valutazione delle prestazioni professionali

 

            1. I criteri generali di destinazione della produttività e la quantificazione del relativo fondo sono oggetto di contrattazione decentrata.

 

            2. I responsabili predispongono progetti, piani di lavoro e altre iniziative finalizzate al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi, con particolare riferimento a quelli rivolti all’utenza. La valutazione delle prestazioni e dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente compete al responsabile.

           

            3. Le proposte di cui sopra, elaborate nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 1, sono sottoposte all’approvazione da parte della Giunta Comunale.

 

 

 

Art. 24

Formazione ed aggiornamento

 

            1. La formazione e l’aggiornamento  professionale vengono assunti quale metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale rivolta al risultato, per sviluppare l’autonomia, la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni organizzative di maggiore responsabilità e per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.

 

2. La formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento professionale sono assicurati mediante lo

 stanziamento annuale, compatibilmente con le esigenze di bilancio, di una quota almeno pari all’1% della spesa complessiva del personale.

 

TITOLO III

ACCESSO AGLI IMPIEGHI

 

CAPO I – AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

 

Art. 25

Modalità di accesso – primi adempimenti

 

            1. L’accesso ai posti di ruolo ha luogo, nel limite dei posti disponibili, con le seguenti procedure:

a) concorsi pubblici per esami;

b) reclutamento a mezzo uffici preposti per le categorie A e B1;

c) concorsi interni;

d) mobilità interna ed esterna;

e) assunzioni a tempo determinato.

            2. Prima di procedere alle assunzioni di cui al precedente comma 1., lettere a) e b), saranno esperite le procedure di mobilità, comunicando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, le disponibilità di posti che si intendono coprire con le assunzioni, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Trascorsi inutilmente  45 giorni dalla richiesta, saranno avviate le procedure di reclutamento.

 

 

Art. 26

Commissione esaminatrice

 

1. La commissione esaminatrice, unica per le prove di concorso, sarà nominata con determinazione del Responsabile di P.O. o del Segretario Comunale e sarà così composta:

a) Presidente di diritto: il Responsabile di P.O. dell’Area nella quale è previsto il posto messo a concorso, o il Segretario Comunale se si tratta di concorso per figura apicale o in caso di decesso, incompatibilità o impedimenti sopravvenuti per il Presidente;

b) due componenti esperti nelle materie oggetto del concorso, aventi qualifica pari o superiore a quella dei posti a concorso, se dipendenti di Ente Locale.

            2. La composizione della Commissione deve rispettare la normativa in tema di pari opportunità, salva motivata impossibilità.

            3. Con la stessa determinazione di nomina della commissione esaminatrice si provvederà alla nomina del Segretario della Commissione stessa, nella persona di un dipendente dell’Ente Locale con categoria di appartenenza almeno pari a quella del posto messo a concorso.

            4. Tutte le operazioni della Commissione dovranno risultare da appositi verbali, redatti a cura del Segretario della stessa.

            5. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso, salvo in caso di decesso, incompatibilità od impedimenti sopravvenuti per uno o più membri della stessa. Verificandosi una di tali evenienze, il Presidente della Commissione nomina con proprio provvedimento nuovi componenti esperti, in possesso dei requisiti del caso. Qualora le evenienze riguardassero il Segretario Comunale nelle vesti di Presidente, la scelta del nuovo Presidente è demandata alla Giunta Comunale.

 

CAPO II – CONCORSI PUBBLICI PER ESAMI

 

 

Art. 27

Bando di concorso

 

1.    Il bando di concorso pubblico, indetto con provvedimento del Responsabile del Servizio interessato o dal Segretario Comunale, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale per la copertura del posto, è vincolante per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale, non può essere variato dopo la sua pubblicazione e deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.:

a)      il numero dei posti messi a concorso, l’area e la categoria di appartenenza, la figura professionale ed il trattamento economico spettante;

b)      le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell’aspirante;

c)      i documenti da allegarsi alla domanda;

d)      l’ammontare della tassa da corrispondere per la partecipazione al concorso e le modalità di versamento;

e)      la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge n. 482/1968 e s.m.i.;

f)       il diario delle prove d’esame;

g)      le modalità che saranno seguite per convocare i concorrenti ammessi alla prova concorsuale;

h)      ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile.

2. Il bando di concorso sarà pubblicato nel rispetto delle procedure vigenti alla data di approvazione.

3. L’Amministrazione può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro tale termine appaia, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, insufficiente per assicurare un esito soddisfacente del concorso.

 

 

Art. 28

Domanda di ammissione al concorso. Termini e modalità

 

            1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice conformemente allo schema approvato con il bando, dovrà essere inviata per posta, a mezzo di Raccomandata con Avviso di Ricevimento, ovvero presentata a mano entro il termine fissato dal bando.

            2. La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

            3. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune otre il decimo giorno dopo quello di scadenza del bando.

            4. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.

            5. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) codice fiscale;

c) residenza;

d) l’indicazione del concorso;

e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza del termine stabilito dal bando e precisamente dovranno dichiarare:

-       il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1994, serie generale n. 61;

-       iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

-       di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

-       l’idoneità fisica all’impiego;

-       il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i., nonché dalla legge n. 482/1968 e s.m.i.;

-       la non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente o insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d), del T.U. approvato con D.P.R. n. 3/1957 e s.m.i.;

-       la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

f) il possesso del titolo di studio richiesto;

g) l’indirizzo completo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l’esatta indicazione di almeno un numero telefonico.

            6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato ed è esente da bollo, così come tutta la documentazione allegata.

 

 

Art. 29

Documenti da allegare alla domanda

 

            1. I candidati dovranno allegare alla domanda di cui all’articolo precedente:

a) la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concorso;

b) eventuali altri documenti la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di concorso;

c) eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina, così come individuati dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;

d) copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge.

 

 

Art. 30

Adempimenti della Commissione esaminatrice

 

            1. La Commissione esaminatrice si esprime a maggioranza di voti palesi e con la presenza, a pena di nullità, di tutti i suoi componenti.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Commissione esaminatrice, convocata dal Presidente della stessa, si insedia e procede all’esame delle domande pervenute e della documentazione allegata, per verificare l’ammissibilità dei candidati.

            3. Le domande contenenti irregolarità od omissioni possono essere sanate dai candidati entro e non oltre il quinto giorno precedente la data fissata per la prima prova del concorso.

            4. Il Presidente della Commissione comunicherà l’esclusione ai non ammessi.

 

 

Art. 31

Prove concorsuali e punteggio

1. Le prove concorsuali si distinguono in prova scritta o attitudinale, prova pratica e prova orale.

2. La Commissione dispone complessivamente di 90 punti, suddivisi come di seguito indicato:

a)      punti 30 per la prova scritta o attitudinale;

b)      punti 30 per la prova pratica;

c)      punti 30 per la prova orale.

 

 

 

Art. 32

Valutazione delle prove di esame

 

            1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30.

            2. Le prove di esame dovranno svolgersi nel seguente ordine:

- prova scritta o attitudinale;

- prova pratica;

- prova orale.

            3. Al termine della valutazione delle prove scritta e pratica la Commissione dovrà esporre all’Albo Pretorio l’elenco dei concorrenti ammessi alla prova successiva con a fianco di ciascuno il punteggio attribuito.

 

 

Art. 33

Svolgimento delle prove

 

            1. Il diario delle prove dovrà essere indicato nel bando del concorso, da pubblicarsi nel rispetto delle procedure vigenti alla data di approvazione.

            2. La Commissione, prima dell’inizio di ciascuna prova di esame, accerta l’identità personale dei concorrenti in base ad un documento di identità personale in corso di validità, quale: carta d’identità; patente automobilistica; passaporto.

            2. Per lo svolgimento delle prove scritta/attitudinale e pratica la Commissione assegna, in relazione all’importanza di ciascuna prova, la durata della prova stessa, comunicandola ai concorrenti prima dell’inizio.

            3. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti.

            4. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurarne la partecipazione.

 

 

Art. 34

Prova scritta e attitudinale

 

            1. La prova scritta può essere teorica o teorico-pratica.

            2. Per prova scritta teorica si intende quella che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova.

            3. Per prova scritta teorico-pratica si intende quella che si basa principalmente sull’analisi e risoluzione di problematiche di gestione attiva mediante l’uso di casi simulati, di quiz o questionari e nella quale l’aspetto dottrinario e teorico è considerato meramente propedeutico.

            4. La prova attitudinale accerta la professionalità dei candidati, con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere, esclusivamente mediante l’utilizzo di apparecchiature o di mezzi tecnici, messi a disposizione dalla Commissione.

            5. La Commissione propone tre prove da inserire in tre buste sigillate e, con estrazione a sorte, un candidato volontario procede alla scelta della prova oggetto di esame.

            6. La Commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti il materiale necessario per l’espletamento della prova scritta. Durante la prova è ammessa la consultazione di testi di legge non commentati.

 

 

Art. 35

Prova pratica

 

            1. La prova pratica tende ad accertare la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere, anche mediante l’utilizzo di apparecchiature informatiche o di mezzi tecnici.

            2. La Commissione propone tre prove da inserire in tre buste sigillate e, con estrazione a sorte, un candidato volontario procede alla scelta della prova oggetto di esame.

            3. La Commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l’espletamento della prova.

 

 

 

Art. 36

Prova orale

 

            1. Per prova orale si intende quella che permette, attraverso interrogazioni sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando, di conoscere la preparazione e l’esperienza dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto  relazionale.

            2. Le domande sono predisposte dalla Commissione prima dell’inizio della prova, scritte su appositi foglietti piegati, affinché non se ne veda il contenuto, da far estrarre a sorte dai candidati stessi, in numero minimo di tre ciascuno.

 

 

Art. 37

Formazione della graduatoria di merito

 

            1. Ultimate le operazioni d’esame la Commissione forma un’unica graduatoria di merito, da pubblicare all’Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi e da trasmettere alla Giunta Comunale per la presa d’atto e la nomina del vincitore.

            2. La validità della graduatoria è stabilita dalla normativa vigente.

 

 

Art. 38

Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali

 

            1. La Giunta Comunale provvede alla presa d’atto delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso e, qualora non venga riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale la graduatoria presentata e la nomina del vincitore, demandando gli atti conseguenti al funzionario che ha bandito il relativo concorso.

            2. Qualora la Giunta Comunale riscontri irregolarità, procede come segue:

a) se l’irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell’applicazione dei criteri definiti dalla commissione, tale cioè da apparire – ad evidenza – errore di esecuzione, procede direttamente con apposita deliberazione alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito;

b) se l’irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento ovvero, rilevata la palese incongruenza o contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione con invito al presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni, all’eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito.

            3. Qualora il presidente non provveda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni ricevute, si procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all’annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti e alla nomina di una nuova Commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.

 

 

Art. 39

Contratto individuale di lavoro

 

            1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge e dei C.C.N.L. vigenti.

            2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) l’identità delle parti;

b) il luogo di lavoro nonché la sede del datore del lavoro;

c) la data di inizio del rapporto di lavoro;

d) l’indicazione del rapporto di lavoro, se a tempo indeterminato o determinato e, in questo caso, la durata;

e) la durata del periodo di prova, se previsto;

f) l’inquadramento e la categoria attribuiti al lavoratore, con l’eventuale indicazione sommaria delle mansioni da svolgere;

g) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;

h) l’orario di lavoro;

i) i termini del preavviso in caso di recesso.

            3. Al contratto di lavoro individuale va allegata la scheda di inquadramento economico, con l’indicazione dell’importo iniziale della retribuzione e dei relativi elementi costitutivi.

            4. Copia del contratto va consegnata al lavoratore entro 30 giorni dalla data di assunzione.

 

CAPO III

ASSUNZIONE MEDIANTE SELEZIONE

 

 

Art. 40

Procedure per l’assunzione mediante selezione

 

            1. Le assunzioni mediante selezione sono disposte con l’osservanza delle disposizioni del capo III del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

            2. La selezione sarà effettuata da apposita Commissione, costituita ai sensi dell’art. 31.

 

 

Art. 41

Finalità della selezione e contenuto delle prove

 

            1. Il giudizio reso dalla Commissione nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.

            2. Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratiche – attitudinali ovvero nella esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante test specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o aperta; le seconde possono riguardare l’effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o di professionalità non altamente specializzata, se richiesta.

            3. I contenuti delle prove pratiche e delle sperimentazioni lavorative sono determinati dalla Commissione subito prima dell’inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o nella giornata precedente, qualora sia necessario l’approntamento di materiale e mezzi.

 

 

Art. 42

Svolgimento e valutazione delle prove

 

            1. Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa Commissione fino alla individuazione dei soggetti idonei, nella quantità indicata dalla richiesta di avviamento.

            2. La selezione è effettuata seguendo l’ordine di avvio indicato dalla sezione circoscrizionale, previa verifica dell’identità del canditato.

            3. Per l’effettuazione delle prove di selezione la Commissione stabilisce un congruo termine, in relazione alle caratteristiche delle mansioni da svolgere e lo comunica ai candidati prima dell’inizio della prova.

            4. Allo scadere del termine dato, la Commissione provvede immediatamente a valutare gli elaborati nel caso che la prova sia consistita nella compilazione di un apposito questionario, o a giudicare il risultato della sperimentazione nel caso in cui la prova sia consistita nell’esecuzione di un lavoro di mestiere.

            5. Il giudizio della Commissione è reso con il giudizio complessivo di “idoneo” o “non idoneo”.

            6. Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione ovvero non abbiano superato le prove, il responsabile del servizio interessato comunica alla competente sezione circoscrizionale l’esito dell’avviamento e chiede un successivo avviamento di lavoratori in numero doppio ai posti ancora da ricoprire. Alla ricezione della nuova comunicazione di avviamento la Commissione precedentemente nominata rinnova le operazioni di selezione.

 

 

CAPO IV

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

 

 

Art. 43

Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

 

            1. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, avviene nell’ambito delle previsioni di legge, con le modalità di seguito indicate:

a) per le categorie A e B1, per le quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo, secondo quanto disposto nel precedente CAPO III;

b) per le categorie B3 e superiori, mediante prova selettiva alla quale sono ammessi i candidati che, in possesso dei requisiti professionali richiesti, abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità indicati nell’apposito avviso di reclutamento.

            2. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del rapporto, a tempo pieno o parziale, del numero delle unità richieste, dei requisiti professionali necessari.

            3. L’avviso dovrà essere opportunamente pubblicizzato, con affissione all’Albo Pretorio Comunale e invio ai Comuni limitrofi.

            4. La selezione, consistente in una prova pratica attitudinale, sarà effettuata da apposita Commissione, costituita ai sensi dell’art. 31.

            5. La prova selettiva deve accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l’espletamento delle mansioni da attribuire, mediante la soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione, di appositi quiz a risposta multipla, sulle materie oggetto della prova. Per la valutazione della prova la Commissione dispone di 10 punti. Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 7/10.

            6. Al termine della selezione, la Commissione formula la graduatoria di merito, la quale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e trasmessa alla Giunta Comunale per gli adempimenti conseguenti.

 

CAPO V

CONCORSI INTERNI

 

 

Art. 44

Procedure dei concorsi interni

 

            1. Per la copertura dei posti mediante concorso interno, nel rispetto di quanto stabilito dal Contratto Integrativo Decentrato e dai Contratti Collettivi Nazionali in vigore, si seguono le stesse modalità e criteri di valutazione previsti  per i concorsi pubblici, ad eccezione:

a) della pubblicità del bando, che è fatta con affissione all’albo pretorio e diffusione dello stesso all’interno dell’Ente, e del termine di scadenza del bando che è ridotto a giorni quindici;

b) del contenuto della domanda, che può essere limitato alle sole dichiarazioni seguenti:

            1) l’indicazione del concorso al quale intendono partecipare;

            2) il cognome, nome e luogo di nascita, nonché la residenza e l’eventuale recapito;

            3) il titolo di studio richiesto, specificando in quale data e presso quale Istituto è stato conseguito e la valutazione riportata;

            4) la figura professionale, l’area di attività e la qualifica funzionale di appartenenza;

            5) il possesso dell’anzianità richiesta per l’ammissione al concorso;

            6) le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del bando di concorso;

c) della prova pratica.

 

 

 

 

CAPO VI

MOBILITA’

 

 

Art. 45

Mobilità esterna

 

            1. L’Amministrazione può ricorrere all’istituto della mobilità esterna per la copertura di posti vacanti, in alternativa alle procedure selettive concorsuali.

2. La mobilità esterna determina il passaggio del lavoratore dalle dipendenze di altra Amministrazione dello stesso o di altro Comparto, senza introdurre soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

 

 

Art. 46

Mobilità interna

 

            1. Per mobilità interna si intende il cambiamento del lavoro svolto, l’eventuale modifica del profilo professionale e/o l’assegnazione ad un’Area diversa da quella di appartenenza.

            2. La mobilità interna deve rispondere ad esigenze di servizio, ed è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione dell’impiego del personale;

b) riorganizzazione dei servizi;

c) copertura dei posti vacanti.

            3. La mobilità è volontaria quando, avendo l’Amministrazione deciso di coprire un posto con personale interno, vi sono uno o più dipendenti interni disponibili volontariamente a coprire quel posto. La mobilità è obbligatoria allorché, dovendosi comunque coprire un posto e non essendovi candidati interni volontari, si assegna comunque il posto ad un dipendente. Nei procedimenti di mobilità si dà sempre precedenza alla mobilità volontaria.

            4. Alla mobilità interna, sia di carattere temporaneo che a titolo definitivo, provvede, sentiti i Responsabili delle Aree interessate, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, del quale viene data altresì informazione alle rappresentanze sindacali e all’Ufficio Personale, per i provvedimenti di competenza.

            5. La mobilità interna temporanea può essere attivata per far fronte ad obiettive esigenze organizzative ovvero ad eccezionali carichi di lavoro, anche in relazione alla stagionalità del servizio e alla straordinarietà di particolari adempimenti.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art. 47

Modifiche al regolamento

 

            1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dalla Giunta Comunale, in ossequio alle disposizioni di legge vigenti ed ai criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.

 

 

 

Art. 48

Abrogazione di norme regolamentari

 

            1. E’ abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contrastante con il presente regolamento.

 

 

Art. 49

Entrata in vigore

 

            1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.