REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE
AUTOMEZZI PUBBLICI NON DI LINEA
(Allegato alla delibera di
Consiglio Comunale n. 06 del 20.02.2007)
Indice
DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO
CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE
UBICAZIONE DELL’AUTORIMESSA E DELL'ABITAZIONE
DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE
ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO
TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO
ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO
PROCEDURA PRELIMINARE PER LA ASSEGNAZIONE
MODALITÀ' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
REQUISITl GENERALI PER OTTENERE
TITOLI DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO
DECISIONI IN MERITO ALLA GRADUATORIA
DURATA E VALIDITA’ DELL'AUTORIZZAZIONE
TRASFERIBILITA’ DELLE AUTORIZZAZIONI
SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E DIRITTO
OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO
TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
LOCALITÀ NELLE QUALI E' FATTO OBBLIGO
REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
DI SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOMEZZI PUBBLICI NON DI LINEA
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Il presente regolamento disciplina
le funzioni amministrative comunali relative agli automezzi non di linea ed in
particolare il servizio di noleggio con conducente e autovettura,
motocarrozzetta e i veicoli a trazione animale, di cui
Tale servizio è altresì disciplinato
da ogni altra disposizione generale o speciale, dagli usi e dalle consuetudini.
Il servizio N.C.C. provvede al
trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo una funzione
complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
L'autoservizio è compiuto a richiesta dall’utenza
e si svolge in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari
stabiliti di volta in volta dagli utenti.
Il numero e il tipo dei
veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti ai sensi dell'art. 5,
comma 1° lettera a) della legge n. 21/1992, il Consiglio Comunale stabilisce il
numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. da
rilasciare ed il tipo dei veicoli, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge
Regionale 15 aprile 1995 n. 20.
1) E' costituita nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, una Commissione tecnico- consultiva presieduta dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall'Assessore all'uopo delegato e composta dagli altri seguenti membri:
a) n. 1 consigliere comunale nominato
dal Consiglio Comunale;
b) un rappresentante delle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) un rappresentante delle associazioni
degli utenti (art. 4 - comma 4 - Legge 15.1.1992, n. 21).
In mancanza di designazione di cui ai
punti b) e c) precedenti entro il termine perentorio all’uopo fissato, la
nomina dei membri di cui sopra sarà effettuata dal Sindaco.
2) Funge da Segretario della
Commissione il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Borgo
San Siro.
3) Ogni ente od organizzazione
rappresentata è tenuta a designare, oltre al membro effettivo, anche il membro
supplente che sostituisce l’effettivo in caso di assenza o impedimento.
4)
5)
6) La seduta della commissione è valida
con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e le decisioni
sono adottate a maggioranza dei presenti.
7)
Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura N.C.C. inamovibile e di un numero progressivo.
Il contrassegno e le targhe sopra
specificate dovranno essere predisposte e montate sull'autovettura a cura del
Titolare dell'autorizzazione, nella foggia e dimensioni stabilite dal Comune.
Il
conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione
previsti dalle Leggi vigenti, l'Autorizzazione comunale, copia del presente
regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.
I titolari di autorizzazione hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio preposto l’ubicazione delle autorimesse, nonché quella dell'abitazione.
Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio preposto, mentre l'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato al predetto Ufficio entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.
Nel Comune di Borgo San
Siro, fino a quando non sarà esercitato il servizio di taxi, i veicoli
immatricolati per il servizio di N.C.C. sono autorizzati allo stazionamento su
aree pubbliche.
E'
vietato agli utenti del servizio:
a) di fare uso, per salire e scendere
dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
b) insudiciare o guastare l'autoveicolo
o le sue apparecchiature;
c) compiere atti contrari alla decenza;
d) fare schiamazzi o rumori molesti;
e) molestare il conducente o comunque
rendere difficile la guida del veicolo;
f) mangiare e bere durante il
trasporto;
g) contravvenire alle norme vigenti in
materia di Trasporti e Sicurezza ed Igiene
h) fumare.
Il
corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è direttamente concordato
tra l'utenza ed il vettore. Qualora, successivamente all'emanazione del
presente regolamento, venissero adottati idonei atti per la determinazione
delle tariffe dai competenti Organi (Regione, Ministero dei Trasporti, ecc.),
il corrispettivo dovrà essere fissato anche in base ai criteri eventualmente
stabiliti dagli Organi suddetti.
Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
Le
tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo ben
visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell’autorimessa. Le
tariffe dovranno essere fissate anche in base ai criteri che potranno essere
eventualmente stabiliti dagli Organi competenti (Ministero dei Trasporti,
Regione, ecc.).
A
richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del
presente Regolamento.
Nei casi di necessità accertati
dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere
integrati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi di servizi di
linea, previa autorizzazione comunale.
L'autorizzazione
viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il
concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C.
Il
rapporto convenzionale deve disciplinare tra l’altro, in particolare, le
condizioni, i vincoli, la garanzia per il rispetto degli obblighi di trasporto
previsti.
Per esercitare il servizio di
N.C.C. è necessaria l’autorizzazione comunale.
Il rilascio dell'autorizzazione è
demandata al Responsabile del Servizio Commercio, nei limiti stabiliti dalle
norme, sentita
Nell'autorizzazione,
oltre al numero, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo
e le caratteristiche dell'autoveicolo.
In sede di assegnazione di
autorizzazioni di nuova istituzione la medesima persona fisica o giuridica non
può essere assegnataria di più di una sola autorizzazione.
I
titolari di autorizzazione per l'esercizio di N.C.C., al fine del libero
esercizio della propria attività possono:
a) essere iscritti, in qualità di
titolari di Impresa Artigiana di Trasporto, all'Albo delle lmprese Artigiane
previsto dall'art. 5 della Legge 05/08/1985, n. 443;
b)
associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo le stesse a
proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità
alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in Consorzio tra Imprese
Artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
d) essere Imprenditori privati che
svolgono esclusivamente attività di cui alla lettera b) del comma 2 della Legge
n. 21/1992.
Nei
casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi
ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente
conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
In
caso di recesso dagli organismi di cui al comma
Le
autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito Bando di Concorso per
Titoli.
Ogni qualvolta si rende necessario
assegnare una autorizzazione, o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o
per revoca o per decadenza del precedente titolare, il Sindaco dà avviso alla
cittadinanza del Bando di Concorso con pubblico manifesto con invito agli
interessati ad avanzare la prescritta domanda; parimenti il Responsabile del
Servizio Commercio cura la pubblicazione del Bando di Concorso, di cui sopra,
per una volta sui giornali quotidiani di interesse della Provincia di
appartenenza del Comune.
Entrambi
gli avvisi di cui sopra debbono essere pubblicati almeno venti giorni prima del
termine di scadenza per la presentazione della domanda.
I
contenuti obbligatori del Bando di Concorso per l'assegnazione
dell'Autorizzazione di Autonoleggio sono:
a) numero autorizzazioni da assegnare;
b) elenco dei titoli oggetto di
valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di
valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la
presentazione delle domande;
e) indicazione dei requisiti e delle
cause di impedimento descritti nell’art. 15;
f)
schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione
di proprietà o di disponibilità del veicolo.
L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è rilasciata, a seguito di Bando di Concorso pubblico, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata secondo quanto previsto dalle norme vigenti
L'autorizzazione
è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo
soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio medesimo ovvero
il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
dell'autorizzazione per l’esercizio de! servizio di N.C.C.. E ' invece ammesso
il cumulo, in capo ad un medesimo sogetto, di più autorizzazioni per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Chi
intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di N.C.C. deve
presentare domanda in competente bollo al Comune.
Nella
domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, compreso
il numero di codice fiscale, e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche
dell’autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel ruolo di cui all’art.
6 della Legge n. 21/1992;
b) cittadinanza italiana e comunitaria;
c) residenza o sede, se trattasi di
persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di appartenenza a questo
Comune;
d) non essere interdetto
dall'assunzione di pubblici uffici;
e) non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi.
Quando
trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti b), d) ed e)
precedenti si intendono riferiti all'amministratore.
Nella
domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:
a) impegno a non esplicare, pena la
revoca dell'autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle
dipendenze di terzi;
b) di non essere affetto da malattia
psico - fisica o contagiosa che impedisca o
sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.
Il
richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per
l'assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della
presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione su
richiesta della Amministrazione Comunale.
Alla domanda dovranno essere allegati i documenti
necessari per l’accertamento antimafia: certificato di residenza e stato di
famiglia del Titolare o Rappresenti (se società) e certificato di iscrizione al
Registro Ditte o Atto costituivo (se società).
Al fine del rilascio
dell'autorizzazione comunale per l'esercizio della professione N.C.C.
costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima da
predeterminarsi dalla Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento
sono:
a) la specifica professionalità;
b) l'avere esercitato servizio in qualità
di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione per un periodo di
tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una
impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo
preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del
servizio di N.C.C.;
c) i titoli preferenziali valutabili
nei concorsi pubblici;
d) la conoscenza di lingue estere, che
sarà accertata secondo le modalità stabilite dall'Autorità Comunale;
e) l'aver stipulato,
in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con
clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
f) residenza nel comune di Borgo San
Siro da almeno un anno.
Nel caso di parità di titoli,
l'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta tenendo conto della data della
domanda o di altri elementi utili allo scopo.
La graduatoria formulata
meramente in medo consultivo dalla Commissione, è trasmessa alla Giunta Comunale.
Ogni
definitiva decisione in merito alla graduatoria è rimessa alla Giunta Comunale
cui compete l’approvazione.
Il
richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, deve
presentare, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di
assegnazione, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti
dall’art. 15.
Dovrà
esibire altresì i seguenti documenti:
a) patente di guida e relativo
certificato di abilitazione professionale;
b) autorizzazione prevista dall'art. 86
del TU. delle Leggi di PS. 18 giugno 1931, n. 773, o certificato di iscrizione
di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S., quando trattasi di noleggiatore
proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;
c) certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria Agricoltura Artigianato per l'attività dei
trasporti o certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi
della Legge 860 del 25 luglio 1956;
d) certificato di iscrizione presso la
cancelleria del Tribunale qualora trattasi di società;
e) certificato di idoneità psico -
fisica per l'esercizio dell'attività di Autonoleggiatore con conducente.
Successivamente
alla produzione dei documenti suddetti verranno rilasciati il Nulla - Osta per intestazione
autoveicolo la relativa autorizzazione "provvisoria", così come
previsto e richiesto dalla Motorizzazione.
Subito
dopo aver ottenuto
E'
fatto obbligo al titolare di
autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro
dell'autorizzazione e di iniziare il noleggio non oltre i tre mesi dalla
notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio,
salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Sindaco per comprovate
esigenze.
La
consegna dell'autorizzazione "definitiva" all'interessato resta
tuttavia subordinata:
a)
alla prova della proprietà dell'autoveicolo idoneo all'espletamento del
servizio di N.C.C. ovvero sotto forma di leasing;
b) alla dimostrazione di aver contratto
assicurazione in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità
civile per le cose e per le persone trasportate o investite.
L'Autorizzazione
Comunale deve essere restituita al cessare,
per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli
successivi.
L'autorizzazione
comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere
vidimata annualmente.
La
domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei
requisiti di cui agli art.15 e 18 ed essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno,
corredata dall’autorizzazione.
All'atto della presentazione della
domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio
complementare ed il certificato di assicurazione.
L'autorizzazione
per l'esercizio del servizio di N.C.C. è trasferita, su richiesta del titolare,
previo accordo con
a) sia titolare di autorizzazione da
cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno
di età,
c) sia divenuto permanentemente inabile
o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della
patente di guida, indipendentemente dal requisito di cui al sub a).
L'autorizzazione
al trasferimento, nei casi previsti dal comma precedente, verrà rilasciato
soltanto dopo che l'interessato avrà esibito
l'atto di trasferimento dell'azienda debitamente registrato.
In
caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli
eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei
requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di
due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi
appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui
all'art. 6 della Legge 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti.
Al
titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra
per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni
dal trasferimento della prima.
Il
rilascio dell'autorizzazione è altresì soggetto alla certificazione prefettizia
che a carico del richiedente non sussistono procedimenti o provvedimenti per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge
27 dicembre 1956 n. 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo
comma dell'art. 10 nonché negli artt. 10 - ter e 10 - quater della Legge
31/O5/1965, n. 575 e successive modificazioni.
Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l’igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio.
I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art 6 della Legge n. 21/1992 e in possesso dei requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità
temporanea, gravidanza e puerperio,
b) per un periodo di ferie non
superiore a giorni trenta annui;
c) per sospensione o ritiro temporaneo
della patente di guida;
d) nel caso di incarichi a tempo pieno
sindacali o pubblici elettivi.
Gli eredi minori del titolare di autorizzazione
per l’esercizio di autonoleggio possono farsi sostituire alla guida da persone
iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/1992 ed in possesso dei
requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
Il
rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di
lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962, n.
Il
rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un
contratto di gestione per un termine non superiore ai sei mesi.
I
titolari di autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. possono avvalersi, nello
svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari sempreché iscritti
nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/l992, conformemente a quanto
previsto dall'art. 230/bis del codice civile.
Ogni
responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia
direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed
all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa,
rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione
Comunale che l'ha concessa.
Nel corso del periodo di durata dell’autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell’attività di noleggio, purchè in idoneo stato d’uso da verificarsi da parte della Polizia Locale o dagli altri uffici comunale preposti.
In tale ipotesi, sull’autorizzazione
deve essere apposta l’annotazione relativa alla modifica intervenuta.
La suddetta autorizzazione dovrà
essere comunicata alla Provincia.
Il prezzo del servizio è quello che
risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti delle
tariffe stabilite a norma dell'art. 9.
Qualora,
per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba
essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo
l’importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale
a quella contenuta.
In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente Ufficio Comunale.
Quando i passeggeri, nel luogo di
arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente
se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.
Quando
il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il
veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al
conducente la somma pattuita per l'intero percorso.
Gli autoveicoli destinati al
servizio di N.C.C. sono sottoposti prima dell’ammissione in servizio, a
verifica da parte della commissione di cui all'art. 4 e poi una volta all'anno,
a verifica da parte della Polizia Locale.
Altre
revisioni possono essere eccezionalmente disposte dal Sindaco.
La
commissione o
Ogni
qualvolta
Ove,
invece, l'autovettura non
risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il
titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa
in efficienza o alla sostituzione della medesima, sarà provveduto al ritiro
dell'autorizzazione comunale.
I veicoli dovranno essere in
regola con le norme anti - inquinamento.
I
conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio
debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e
comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.
In
particolare essi hanno l'obbligo di;
a) conservare costantemente
nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività' dell’esercizio
ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
b) segnalare tempestivamente al
competente Ufficio ComunaIe il cambiamento di domicilio;
c) presentarsi regolarmente alle
verifiche di cui al precedente art. 29 e di attenersi alle prescrizioni del
Comune a seguito delle verifiche stesse;
d) rispettare le tariffe ed assolvere
gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 9 del presente;
e) curare che il contachilometri
funzioni regolarmente;
f) compiere i servizi che siano
richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della
sicurezza dei cittadini;
g)
visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l’interno dell'autoveicolo
e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare
l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolare la
restituzione al proprietario.
Ai
conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto:
a)
procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell’ambito di un Comune
diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione di esercizio;
b) esercitare servizi ad itinerari
fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli
itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regoIarmente concessi o
provvisoriamente autorizzati;
c) far salire sull'autoveicolo persone
estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
d) negare il trasporto per il numero di
persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di
circolazione;
e) portare animali propri nell'autoveicolo;
f) deviare, di loro iniziativa, dal
cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
g) chiedere, per qualsiasi titolo, una
somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i
diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
h) fermare l'autoveicolo, interrompere
il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore
o di evidente pericolo.
I
veicoli adibiti al servizio possono circolare e sostare liberamente secondo
quanto stabilito dai regolamenti comunali.
Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazioni, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4 Legge 21/1992.
Nel servizio di noleggio con
conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di
stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di
taxi.
E'
tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre
facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
Il
Comune, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di
circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo
con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di
persone, può, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3,
purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi
e comunque da esse chiaramente distinte, deIimitate e individuate come rimessa.
I servizi
di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
I veicoli immatricolati a partire dalla
data del presente regolamento dovranno essere in grado di trasportare quanto
necessario alla mobilità dei portatori di handicap.
Il conducente del mezzo ha l'obbligo
di prestare tutta l’assistenza necessaria per la salita e la discesa dei
soggetti portatori di handicap e di eventuali mezzi necessari alla loro
mobilità.
La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla Legge.
Il
trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità del
portatore di handicap è gratuito.
I veicoli dovranno in ogni loro
parte, sia interna che esterna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e
decoro.
E' vietata ogni forma di pubblicità' di qualsiasi natura nell’interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Comunale.
L'obbligo
di prestare servizio si intende esteso a tutte
le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico
e di uso pubblico.
L’autorizzazione comunale di
esercizio viene a decadere:
a)
per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica
dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
b)
per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all’autorizzazione;
c)
per fallimento del titolare.
L'autorizzazione
comunale di esercizio viene revocata:
a) quando venga a mancare nel titolare
qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
b) se l’attività viene esercitata da
altri che non sia il titolare, saIvo quanto disposto dall'art.24;
c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
d) in caso di recidiva per mancato
rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per
manomissione dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
e) quando quest'ultimo od i suoi
dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o
comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;
f) quando consti che il conducente non
sia più in possesso della prescritta patente di guida e comunque sia stato
disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;
g) quando il titolare venga sottoposto
alla diffida ed alla sorveglianza da parte dell’Autorità di P.S. oppure venga
assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge
richiamate nell'art. 22;
h) quando sia stato condannato con
sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi e pena restrittiva della
libertà personale superiore a sei mesi;
i) quando si sia dimostrato
abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella
persona e recidivo in violazioni al presente regolamento;
l) quando il titolare abbia intrapreso
altra attività lavorativa, non subordinata, che pregiudichi il regolare
svolgimento del servizio;
m) quando nel periodo di due anni sia
stato punito per due volte per avere adibito il veicolo a servizi diversi da
quelli per i quali è stata rilasciata autorizzazione;
n)
per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del
servizio.
L’autorizzazione
può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per
due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al
presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca
dell’autorizzazione stessa.
Le
suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti,
alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente
sorveglianza di questi ultimi.
Il
provvedimento di revoca, decadenza o sospensione dell'autorizzazione comunale
di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dal Responsabile del
Servizio Commercio sentita
Il
Responsabile del Servizio di cui sopra, nel caso di urgenza, ha la facoltà di
applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non
superiore ai 15 giorni.
I provvedimenti di sospensione decadenza e revoca previsti dai presente Regolamento saranno adottati dal Responsabile del Servizio Commercio previa contestazione con avviso di notifica appositamente all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.
Il
presente regolamento entra in vigore dopo l’ approvazione da parte del
Consiglio Comunale e la successiva
pubblicazione per la durata di 10 giorni all'albo pretorio della relativa
pubblicazione.
Le deliberazioni riguardanti
modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio
Comunale.
Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada e relativo regolamento e senza pregiudizio delle sanzioni di decadenza, sospensione o revoca innanzi descritte, le infrazioni al presente regolamento saranno punite con la sanzione da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00), che è comminata dal Responsabile del Servizio Commercio, ai sensi dell'art. 7/bis del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall’art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 1 quater, comma 5, della legge 20.05.2003 n. 116