REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE

AUTOMEZZI PUBBLICI NON DI LINEA

(Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 20.02.2007)  

 

 

Indice   

Art. 1. 5

Disciplina del servizio.. ….5

Art. 2. 5

Definizione del Servizio.. 5

Art. 3. 5

DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO.. 5

Art. 4. 5

COMMISSIONE CONSULTIVA.. 5

Art. 5. 5

CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE. 5

Art. 6. 6

UBICAZIONE DELL’AUTORIMESSA E DELL'ABITAZIONE. 6

DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE. 6

Art. 7. 6

STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE. 6

Art. 8. 6

ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO.. 6

Art. 9. 6

TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO.. 6

Art. 10. 6

ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO.. 6

DEI SERVIZI DI LINEA.. 6

Art. 11. 7

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 7

Art. 12. 7

FIGURE GIURIDICHE. 7

Art. 13. 7

PROCEDURA PRELIMINARE PER LA ASSEGNAZIONE. 7

DELL'AUTORIZZAZIONE: 7

BANDO Dl CONCORSO PUBBLICO.. 7

Art. 14. 7

MODALITÀ' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 7

Art. 15. 8

REQUISITl GENERALI PER OTTENERE. 8

L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE. 8

Art. 16. 8

TITOLI DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE. 8

DELL'AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO.. 8

CON AUTOVETTURA.. 8

Art. 17. 8

DECISIONI IN MERITO ALLA GRADUATORIA.. 8

Art. 18. 9

DOCUMENTI DA PRESENTARE: 9

Art. 19. 9

INIZIO DEL SERVIZIO.. 9

Art. 20. 9

DURATA E VALIDITA’ DELL'AUTORIZZAZIONE. 9

Art. 21. 9

TRASFERIBILITA’ DELLE AUTORIZZAZIONI 9

Art. 22. 10

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA.. 10

Art. 23. 10

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.. 10

Art. 24. 10

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA.. 10

Art. 25. 10

RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE. 10

DELL'AUTORIZZAZIONE. 10

Art. 26. 10

SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI 10

Art. 27. 11

PREZZO DEL SERVIZIO.. 11

Art. 28. 11

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E DIRITTO.. 11

AL PAGAMENTO.. 11

Art. 29. 11

VISITE E VERIFICHE. 11

Art. 3O.. 11

COMPORTAMENTO IN SERVIZIO.. 11

Art. 31. 12

OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO.. 12

DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 12

Art. 32. 12

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP. 12

Art. 33. 12

MANUTENZIONE DEI VEICOLI 12

Art. 34. 13

LOCALITÀ NELLE QUALI E' FATTO OBBLIGO.. 13

DI PRESTARE SERVIZIO.. 13

Art. 35. 13

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE. 13

Art. 36. 13

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE. 13

Art. 37. 13

PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI 13

DI SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA.. 13

DELL'AUTORIZZAZIONE. 13

Art. 38. 14

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.. 14

Art. 39. 14

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO.. 14

Art. 40. 14

PENALITÀ'. 14


 

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOMEZZI PUBBLICI NON DI LINEA

 

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

 

Art. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

         

           Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli automezzi non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e i veicoli a trazione animale, di cui la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 in seguito denominato servizio N.C.C.

          Tale servizio è altresì disciplinato da ogni altra disposizione generale o speciale, dagli usi e dalle consuetudini.

 

Art. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

         

             Il servizio N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

            L'autoservizio è compiuto a richiesta dallutenza e si svolge in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

 

Art. 3

DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

 

            Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti ai sensi dell'art. 5, comma 1° lettera a) della legge n. 21/1992, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. da rilasciare ed il tipo dei veicoli, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale 15 aprile 1995 n. 20.

 

Art. 4

COMMISSIONE CONSULTIVA

 

1) E' costituita nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, una Commissione tecnico- consultiva presieduta dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall'Assessore all'uopo delegato e composta dagli altri seguenti membri:

a) n. 1 consigliere comunale nominato dal Consiglio Comunale;

b) un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) un rappresentante delle associazioni degli utenti (art. 4 - comma 4 - Legge 15.1.1992, n.  21).

In mancanza di designazione di cui ai punti b) e c) precedenti entro il termine perentorio all’uopo fissato, la nomina dei membri di cui sopra sarà effettuata dal Sindaco.

2) Funge da Segretario della Commissione il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Borgo San Siro.

3) Ogni ente od organizzazione rappresentata è tenuta a designare, oltre al membro effettivo, anche il membro supplente che sostituisce l’effettivo in caso di assenza o impedimento.

4) La Commissione dura in carica quattro anni.

5) La Commissione è convocata dal presidente. L’ordine del giorno deve essere inviato ai membri, tramite lettera raccomandata a.r., almeno 5 giorni prima di ciascuna riunione.

6) La seduta della commissione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

7) La Commissione che esprime il proprio parere nei casi previsti dal presente Regolamento, si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

 

 

Art. 5

CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

 

            Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura N.C.C. inamovibile e di un numero progressivo.

            Il contrassegno e le targhe sopra specificate dovranno essere predisposte e montate sull'autovettura a cura del Titolare dell'autorizzazione, nella foggia e dimensioni stabilite dal Comune.

            Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle Leggi vigenti, l'Autorizzazione comunale, copia del presente regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

 

Art. 6

UBICAZIONE DELL’AUTORIMESSA E DELL'ABITAZIONE

DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

 

            I titolari di autorizzazione hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio preposto l’ubicazione delle autorimesse, nonché quella dell'abitazione.

            Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio preposto, mentre l'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato al predetto Ufficio entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

 

Art. 7

STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE

 

            Nel Comune di Borgo San Siro, fino a quando non sarà esercitato il servizio di taxi, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. sono autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche.

 

Art. 8

ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO

 

            E' vietato agli utenti del servizio:

a) di fare uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;

b) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;

c) compiere atti contrari alla decenza;

d) fare schiamazzi o rumori molesti;

e) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;

f) mangiare e bere durante il trasporto;

g) contravvenire alle norme vigenti in materia di Trasporti e Sicurezza ed Igiene

h) fumare.

 

Art. 9

TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO

 

            Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore. Qualora, successivamente all'emanazione del presente regolamento, venissero adottati idonei atti per la determinazione delle tariffe dai competenti Organi (Regione, Ministero dei Trasporti, ecc.), il corrispettivo dovrà essere fissato anche in base ai criteri eventualmente stabiliti dagli Organi suddetti.

            Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

            Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo ben visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell’autorimessa. Le tariffe dovranno essere fissate anche in base ai criteri che potranno essere eventualmente stabiliti dagli Organi competenti (Ministero dei Trasporti, Regione, ecc.).

            A richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del presente Regolamento.

 

Art. 10

ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO

DEI SERVIZI DI LINEA

 

            Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere integrati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi di servizi di linea, previa autorizzazione comunale.

            L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C.

            Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l’altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, la garanzia per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

 

Art. 11

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

 

            Per esercitare il servizio di N.C.C. è necessaria l’autorizzazione comunale.

            Il rilascio dell'autorizzazione è demandata al Responsabile del Servizio Commercio, nei limiti stabiliti dalle norme, sentita la Commissione di cui all'art. 4 ed in base alla graduatoria predisposta in seguito a Pubblico Concorso e approvata dalla Giunta Comunale.

            Nell'autorizzazione, oltre al numero, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

           In sede di assegnazione di autorizzazioni di nuova istituzione la medesima persona fisica o giuridica non può essere assegnataria di più di una sola autorizzazione.

 

Art. 12

FIGURE GIURIDICHE

 

            I titolari di autorizzazione per l'esercizio di N.C.C., al fine del libero esercizio della propria attività possono:

a) essere iscritti, in qualità di titolari di Impresa Artigiana di Trasporto, all'Albo delle lmprese Artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 05/08/1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo le stesse a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in Consorzio tra Imprese Artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;

d) essere Imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di cui alla lettera b) del comma 2 della Legge n. 21/1992.

            Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

            In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

 

Art. 13

PROCEDURA PRELIMINARE PER LA ASSEGNAZIONE

DELL'AUTORIZZAZIONE:

BANDO Dl CONCORSO PUBBLICO

 

            Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito Bando di Concorso per Titoli.

            Ogni qualvolta si rende necessario assegnare una autorizzazione, o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare, il Sindaco dà avviso alla cittadinanza del Bando di Concorso con pubblico manifesto con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda; parimenti il Responsabile del Servizio Commercio cura la pubblicazione del Bando di Concorso, di cui sopra, per una volta sui giornali quotidiani di interesse della Provincia di appartenenza del Comune.

            Entrambi gli avvisi di cui sopra debbono essere pubblicati almeno venti giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

            I contenuti obbligatori del Bando di Concorso per l'assegnazione dell'Autorizzazione di Autonoleggio sono:

a) numero autorizzazioni da assegnare;

b) elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;

c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;

e) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nell’art. 15;

f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

 

Art. 14

MODALITÀ' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

 

            L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è rilasciata, a seguito di Bando di Concorso pubblico, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata secondo quanto previsto dalle norme vigenti

            L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio medesimo ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l’esercizio de! servizio di N.C.C.. E ' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo sogetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

 

Art. 15

REQUISITl GENERALI PER OTTENERE

L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

 

            Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di N.C.C. deve presentare domanda in competente bollo al Comune.

            Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, compreso il numero di codice fiscale, e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel ruolo di cui all’art. 6 della Legge n. 21/1992;

b) cittadinanza italiana e comunitaria;

c) residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di appartenenza a questo Comune;

d) non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici;

e) non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi.

            Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti b), d) ed e) precedenti si intendono riferiti all'amministratore.

            Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

a) impegno a non esplicare, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;

b) di non essere affetto da malattia psico - fisica o contagiosa che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

            Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione su richiesta della Amministrazione Comunale.

            Alla domanda dovranno essere allegati i documenti necessari per l’accertamento antimafia: certificato di residenza e stato di famiglia del Titolare o Rappresenti (se società) e certificato di iscrizione al Registro Ditte o Atto costituivo (se società).

 

Art. 16

TITOLI DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE

DELL'AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO

CON AUTOVETTURA

 

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio della professione N.C.C. costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima da predeterminarsi dalla Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento sono:

a) la specifica professionalità;

b) l'avere esercitato servizio in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.;

c) i titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici;

d) la conoscenza di lingue estere, che sarà accertata secondo le modalità stabilite dall'Autorità Comunale;

e) l'aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;

f) residenza nel comune di Borgo San Siro da almeno un anno.

            Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta tenendo conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

 

Art. 17

DECISIONI IN MERITO ALLA GRADUATORIA

 

            La graduatoria formulata meramente in medo consultivo dalla Commissione, è trasmessa alla Giunta Comunale.

            Ogni definitiva decisione in merito alla graduatoria è rimessa alla Giunta Comunale cui compete l’approvazione.

 

Art. 18

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

 

            Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, deve presentare, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 15.

            Dovrà esibire altresì i seguenti documenti:

a) patente di guida e relativo certificato di abilitazione professionale;

b) autorizzazione prevista dall'art. 86 del TU. delle Leggi di PS. 18 giugno 1931, n. 773, o certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S., quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;

c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 860 del 25 luglio 1956;

d) certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale qualora trattasi di società;

e) certificato di idoneità psico - fisica per l'esercizio dell'attività di Autonoleggiatore con conducente.

            Successivamente alla produzione dei documenti suddetti verranno rilasciati il Nulla - Osta per intestazione autoveicolo la relativa autorizzazione "provvisoria", così come previsto e richiesto dalla Motorizzazione.

            Subito dopo aver ottenuto la Carta di circolazione, per il cui rilascio l'autorizzazione provvisoria costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo da parte della Commissione Comunale, come disposto dall'art. 29 del presente regolamento.

 

 

Art. 19

INIZIO DEL SERVIZIO

 

            E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro dell'autorizzazione e di iniziare il noleggio non oltre i tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Sindaco per comprovate esigenze.

            La consegna dell'autorizzazione "definitiva" all'interessato resta tuttavia subordinata:

a) alla prova della proprietà dell'autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di N.C.C. ovvero sotto forma di leasing;

b) alla dimostrazione di aver contratto assicurazione in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

            L'Autorizzazione Comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

 

Art. 20

DURATA E VALIDITA’ DELL'AUTORIZZAZIONE

 

            L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.

            La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli art.15 e 18 ed essere presentata  non oltre il 15 dicembre di ogni anno, corredata dall’autorizzazione.

            All'atto della presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.

 

Art. 21

TRASFERIBILITA’ DELLE AUTORIZZAZIONI

 

            L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è trasferita, su richiesta del titolare, previo accordo con la Commissione Comunale, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Iegge 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età,

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida, indipendentemente dal requisito di cui al sub a).

            L'autorizzazione al trasferimento, nei casi previsti dal comma precedente, verrà rilasciato soltanto dopo che l'interessato avrà esibito l'atto di trasferimento dell'azienda debitamente registrato.

            In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti.

            Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

 

 

Art. 22

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

 

            Il rilascio dell'autorizzazione è altresì soggetto alla certificazione prefettizia che a carico del richiedente non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 10 nonché negli artt. 10 - ter e 10 - quater della Legge 31/O5/1965, n. 575 e successive modificazioni.

 

Art. 23

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

 

            Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l’igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio.

 

Art. 24

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

 

            I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art 6 della Legge n. 21/1992 e in possesso dei requisiti prescritti:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio,

b) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

d) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

            Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l’esercizio di autonoleggio possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

            Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l’assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata Legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari.

            Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore ai sei mesi.

            I titolari di autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/l992, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/bis del codice civile.

 

Art. 25

RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE

DELL'AUTORIZZAZIONE

 

            Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che l'ha concessa.

 

Art. 26

SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

 

            Nel corso del periodo di durata dell’autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell’attività di noleggio, purchè in idoneo stato d’uso da verificarsi da parte della Polizia Locale o dagli altri uffici comunale preposti.

           In tale ipotesi, sull’autorizzazione deve essere apposta l’annotazione relativa alla modifica intervenuta.

           La suddetta autorizzazione dovrà essere comunicata alla Provincia.

 

 

Art. 27

PREZZO DEL SERVIZIO

 

            Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti delle tariffe stabilite a norma dell'art. 9.

 

Art. 28

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E DIRITTO

AL PAGAMENTO

 

            Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l’importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella contenuta.

            In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente Ufficio Comunale.

            Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

            Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

 

Art. 29

VISITE E VERIFICHE

 

            Gli autoveicoli destinati al servizio di N.C.C. sono sottoposti prima dell’ammissione in servizio, a verifica da parte della commissione di cui all'art. 4 e poi una volta all'anno, a verifica da parte della Polizia Locale.

            Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dal Sindaco.

            La commissione o la Polizia Locale, riscontrerà se il veicolo o i veicoli rispondono alle volute condizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico demandato ai competenti Organi.

            Ogni qualvolta la Commissione o la Polizia Locale, ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenere la carta di circolazione, dovrà provvedere, attraverso l'Ufficio di Polizia Locale alla segnalazione all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

            Ove,  invece, l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, sarà provveduto al ritiro dell'autorizzazione comunale.

            I veicoli dovranno essere in regola con le norme anti - inquinamento.

 

Art. 30

COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

 

            I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

            In particolare essi hanno l'obbligo di;

a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività' dellesercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;

b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio ComunaIe il cambiamento di domicilio;

c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente art. 29 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;

d) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 9 del presente;

e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;

f) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

g) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l’interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

            Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto:

a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell’ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione di esercizio;

b) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regoIarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

c) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

d) negare il trasporto per il numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;

e) portare animali propri nell'autoveicolo;

f) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;

g) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

h) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

 

Art. 31

OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO

DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

 

            I veicoli adibiti al servizio possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

            Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazioni, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4 Legge 21/1992.

            Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi.

            E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

            Il Comune, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, può, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, deIimitate e individuate come rimessa.

 

Art. 32

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

 

            I servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

I veicoli immatricolati a partire dalla data del presente regolamento dovranno essere in grado di trasportare quanto necessario alla mobilità dei portatori di handicap.

            Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e di eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

            La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla Legge.

            Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità del portatore di handicap è gratuito.

 

Art. 33

MANUTENZIONE DEI VEICOLI

 

            I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia interna che esterna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

            E' vietata ogni forma di pubblicità' di qualsiasi natura nell’interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Comunale.

 

 

Art. 34

LOCALITÀ NELLE QUALI E' FATTO OBBLIGO

DI PRESTARE SERVIZIO

 

            L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico e di uso pubblico.

 

Art. 35

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

 

            L’autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

a) per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);

b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all’autorizzazione;

c) per fallimento del titolare.

 

Art. 36

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

 

            L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;

b) se l’attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, saIvo quanto disposto dall'art.24;

c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;

d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissione dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;

e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;

f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida e comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;

g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza da parte dell’Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate nell'art. 22;

h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi e pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;

i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente regolamento;

l) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa, non subordinata, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

m) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per avere adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata autorizzazione;

n) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio.

            L’autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca dell’autorizzazione stessa.

            Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

            Il provvedimento di revoca, decadenza o sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dal Responsabile del Servizio Commercio sentita la Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

            Il Responsabile del Servizio di cui sopra, nel caso di urgenza, ha la facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai 15 giorni.

 

 

Art. 37

PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

DI SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA

DELL'AUTORIZZAZIONE

 

            I provvedimenti di sospensione decadenza e revoca previsti dai presente Regolamento saranno adottati dal Responsabile del Servizio Commercio previa contestazione con avviso di notifica appositamente all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

 

Art. 38

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

 

            Il presente regolamento entra in vigore dopo l’ approvazione da parte del Consiglio Comunale  e la successiva pubblicazione per la durata di 10 giorni all'albo pretorio della relativa pubblicazione.

 

Art. 39

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

 

            Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale.

 

Art. 40

PENALITÀ'.

 

            Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada e relativo regolamento e senza pregiudizio delle sanzioni di decadenza, sospensione o revoca innanzi descritte, le infrazioni al presente regolamento saranno punite con la sanzione da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00), che è comminata dal Responsabile del Servizio Commercio, ai sensi dell'art. 7/bis del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall’art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 1 quater, comma 5, della legge 20.05.2003 n. 116