Regolamento Generale delle Entrate

 

 

 

 

§        Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2007

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

CAPO – I – PRINCIPI GENERALI – RAPPORTI CON I CITTADINI. 3

Articolo 1. 3

Oggetto del regolamento. 3

Articolo 2. 3

Finalità e principi generali del regolamento. 3

Articolo 3. 3

Rapporti con i cittadini 3

CAPO II – ENTRATE COMUNALI – GESTIONE E RISCOSSIONE.. 3

Articolo 4. 3

Definizione delle entrate tributarie. 3

Articolo 5. 3

Definizione delle entrate patrimoniali 3

Articolo 6. 3

Determinazione delle aliquote e delle tariffe. 3

Articolo 7. 3

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni 3

Articolo 8. 3

Forme di gestione delle entrate. 3

Articolo 9. 3

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali. 3

Articolo 10. 3

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie. 3

Articolo 11. 3

Dichiarazioni tributarie. 3

Articolo 12. 3

Attività di controllo delle entrate. 3

Articolo 13. 3

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali 3

Articolo 14. 3

Sanzioni 3

Articolo 15. 3

Interessi 3

Articolo 16. 3

Rimborsi 3

Articolo 17. 3

Rateazione. 3

Articolo 18. 3

Riscossione. 3

CAPO III – COMPENSAZIONE – DIRITTO D’INTERPELLO – CONTENZIOSO.. 3

Articolo 19. 3

Compensazione. 3

Articolo 20. 3

Diritto di interpello. 3

Articolo 21. 3

Contenzioso tributario. 3

CAPO IV – NORME FINALI. 3

Articolo 22. 3

Disposizioni finali 3

 

CAPO – I – PRINCIPI GENERALI – RAPPORTI CON I CITTADINI

 

Articolo 1

Oggetto del regolamento

 

  1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie.
  2. E’ esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.
  3. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono anche le altre norme legislative non derogate e le norme contenute in altri regolamenti comunali, in particolare quelli concernenti i singoli tributi e le altre entrate non tributarie, in quanto compatibili.

 

 

 Articolo 2

Finalità e principi generali del regolamento

 

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie, nel rispetto dei principi generali di equità, trasparenza, efficacia ed economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

 

 

Articolo 3

Rapporti con i cittadini

 

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

 


 

CAPO II – ENTRATE COMUNALI – GESTIONE E RISCOSSIONE

 

 

Articolo 4

Definizione delle entrate tributarie

 

Per entrate tributarie s’intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva costituzionale, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

 

 

 

Articolo 5

Definizione delle entrate patrimoniali

 

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l’uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

 

 

Articolo 6

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

 

  1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
  2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s’intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

 

 

 

Articolo 7

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

 

Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell’autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

 


 

Articolo 8

Forme di gestione delle entrate

 

  1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste dall’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446:

a)      gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

b)     affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all’art. 113, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

c)      affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all’art. 113, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;

d)     affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al D.P.R. 28/1/1988, n. 43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art.53 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

  1. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
  2. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
  3. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

 

 

Articolo 9

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

                                                                                                             

  1. Per ogni tributo di competenza dell’Ente, il Comune designa un “Funzionario Responsabile”, scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
  2. Con lo stesso provvedimento di designazione del Funzionario Responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
  3. Al Funzionario Responsabile sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’entrata. Sottoscrive ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell’entrata, compreso gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall’esercizio di autotutela da parte del Comune.

 

 

Articolo 10

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

 

Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari delle diverse aree ai quali le stesse competono, come definito nella Dotazione Organica.

 

 

 

Articolo 11

Dichiarazioni tributarie

 

Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale/negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

 

 

 

Articolo 12

Attività di controllo delle entrate

 

I soggetti responsabili di ciascuna risorsa di entrata o il soggetto gestore  provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

Nell’ambito dell’attività di controllo l’ufficio o il soggetto gestore invita il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari allorché necessario ai fini del completamento delle procedure di controllo.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l’attività di accertamento e liquidazoine in ordine a omesse o infedeli dichiarazioni svolta dagli uffici comunali copmetenti possono essere stabiliti compensi incentintavineti a favore dei dipendenti degli stessi.

 

 

 

Articolo 13

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

 

  1. L’attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
  2. Presso l’ufficio competente potrà essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate.
  3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge l’avviso di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’avviso di accertamento deve contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui effettuare il pagamento.
  4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
  5. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
  6. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, l’attività di evasione è svolta dallo stesso soggetto in conformità al disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.
  7. Il Funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell’inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un atto di evasione.

 

 

Articolo 14

Sanzioni

 

  1. Nel caso di inadempienza del contribuente, in materia di tributi locali, si applicano le sanzioni amministrative previste dai D. Lgs. 18/12/1997, n.  471, 472 e 473 e s.m.i.
  2. L’irrogazione delle sanzioni è demandata al Funzionario Responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472.
  3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

 

 

Articolo 15

Interessi

 

  1. Il Comune applica gli interessi per le attività di accertamento, riscossione e rimborso dei tributi utilizzando il tasso legale vigente (maggiorato di 2,5 punti percentuali)*.
  2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

(*) ABROGATO CON DELIBERA C.C. N. 3 DEL 27.02.2008


 

Articolo 16

Rimborsi

 

  1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
  2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

 

 

Articolo 17

Rateazione

 

  1. In casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano l’assolvimento di un’obbligazione tributaria entro le scadenze previste, il Funzionario Responsabile può consentire, previo atto formale, la rateizzazione del debito con maggiorazione degli interessi a decorrere dalla data di scadenza del debito.
  2. In caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite, anche di una sola rata, il contribuente dovrà versare l’intero debito residuo entro 15 (quindici) giorni dall’inadempimento.

 

 

 

Articolo 18

Riscossione

 

  1. La riscossione volontaria delle entrate comunali, avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi. Nella definizione di tali modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.
  2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973, n. 602 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. 14/4/1910, n. 639.
  3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell’affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
  4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell’economo o di altri agenti contabili.

 

 

CAPO III – COMPENSAZIONE – DIRITTO D’INTERPELLO – CONTENZIOSO

 

Articolo 19

Compensazione

 

  1. Il soggetto debitore di un’entrata comunale, disciplinata nel presente regolamento, nei termini di versamento della medesima, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della stessa tipologia di entrata (I.C.I. con I.C.I., TARSU con TARSU ecc…) relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
  2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al Responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L’istanza dovrà contenere, tra l’altro, generalità e codice fiscale dell’interessato, l’indicazione esatta del credito e l’importo che si intende utilizzare per la compensazione e l’affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l’indicazione della domanda in cui sono state esposte.
  3. L’istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
  4. Il Funzionario Responsabile del tributo, accertata con proprio atto la sussistenza del credito (certo, liquido ed esigibile), provvede ad emettere apposito provvedimento di compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere rimborsata, previa domanda di rimborso effettuata dallo stesso contribuente. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

 

 

Articolo 20

Diritto di interpello

 

  1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
  2. L’istanza dovrà contenere l’indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l’interpretazione che ritiene corretta.
  3. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza.
  4. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall’interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell’arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
  5. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
  6. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
  7. La presentazione dell’istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
  8. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
  9. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
  10. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al Funzionario Responsabile del tributo cui l’interpello si riferisce.
  11. Il Funzionario Responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
  12. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 3 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l’avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

 

 

Articolo 21

Contenzioso tributario

 

  1.  Spetta al Sindaco, ovvero, qualora previsto nello statuto comunale, al Funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell’interesse del Comune, quali la proposizione o l’accettazione di conciliazioni giudiziali.
  2. Il contenzioso tributario può essere gestito direttamente dal Comune mediante i propri uffici ovvero attraverso apposita struttura derivante dalla gestione associata con altri Comuni.
  3. Qualora ritenuto necessario, in mancanza di idonee professionalità all’interno del Comune, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all’Ente.

 

 

 


 

CAPO IV – NORME FINALI

 

 

Articolo 22

Disposizioni finali

 

  1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
  2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
  3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

CAPO SETTIMO

 

di aliquote e tariffe.