Regolamento Generale delle Entrate
§
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 8 del 24.04.2007
INDICE
CAPO – I – PRINCIPI GENERALI –
RAPPORTI CON I CITTADINI. 3
Articolo 1. 3
Oggetto
del regolamento. 3
Articolo 2. 3
Finalità
e principi generali del regolamento. 3
Articolo 3. 3
Rapporti con i cittadini 3
CAPO II – ENTRATE COMUNALI –
GESTIONE E RISCOSSIONE.. 3
Articolo 4. 3
Definizione delle entrate
tributarie. 3
Articolo 5. 3
Definizione delle entrate
patrimoniali 3
Articolo 6. 3
Determinazione delle aliquote e
delle tariffe. 3
Articolo 7. 3
Agevolazioni, riduzioni,
esenzioni ed esclusioni 3
Articolo 8. 3
Forme di gestione delle entrate. 3
Articolo 9. 3
Funzionario Responsabile per la
gestione dei tributi locali. 3
Articolo 10. 3
Soggetti responsabili delle
entrate non tributarie. 3
Articolo 11. 3
Dichiarazioni tributarie. 3
Articolo 12. 3
Attività di controllo delle entrate. 3
Articolo 13. 3
Attività di liquidazione, accertamento e
rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali 3
Articolo 14. 3
Sanzioni 3
Articolo 15. 3
Interessi 3
Articolo 16. 3
Rimborsi 3
Articolo 17. 3
Rateazione. 3
Articolo 18. 3
Riscossione. 3
CAPO III – COMPENSAZIONE –
DIRITTO D’INTERPELLO – CONTENZIOSO.. 3
Articolo 19. 3
Compensazione. 3
Articolo 20. 3
Diritto di interpello. 3
Articolo 21. 3
Contenzioso
tributario. 3
CAPO IV – NORME FINALI. 3
Articolo 22. 3
Disposizioni finali 3
- Il presente
regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446,
disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o
non tributarie.
- E’ esclusa
dal presente atto ogni regolamentazione inerente l’individuazione e la
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell’aliquota massima dei singoli tributi.
- Oltre ad ogni
disposizione di legge inderogabile, valgono anche le altre norme
legislative non derogate e le norme contenute in altri regolamenti
comunali, in particolare quelli concernenti i singoli tributi e le altre
entrate non tributarie, in quanto compatibili.
Le norme del presente regolamento sono finalizzate
a garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo
dei tributi e delle altre entrate non tributarie, nel rispetto dei principi
generali di equità, trasparenza, efficacia ed economicità, nonché a stabilire
un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
Articolo 3
I rapporti con i cittadini devono essere informati
a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
Vengono
ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo
e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
Presso gli
uffici competenti e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite
tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate
applicate.
Per entrate tributarie s’intendono i tributi di
competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della
riserva costituzionale, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi
erariali, regionali e provinciali.
Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte
quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per
l’uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la
fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra
risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
- Il Comune
determina, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto
del limite massimo stabilito dalla legge.
- Se le norme
che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso
di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente,
s’intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.
Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio
al principio dell’autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva
e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni,
le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
- La gestione
delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste
dall’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446:
a) gestione
diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi
degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
b) affidamento
mediante convenzione ad aziende speciali di cui all’art. 113, comma 1, lettera
c), del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
c) affidamento
mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico locale di cui all’art. 113, comma 1, lettera e),
del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i
soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;
d) affidamento
in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui
al D.P.R. 28/1/1988, n. 43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell’albo di
cui all’art.53 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.
- La forma di
gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore
economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i
cittadini in condizione di eguaglianza.
- L’affidamento
della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il
contribuente.
- È esclusa
ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro
parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle
aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.
- Per ogni
tributo di competenza dell’Ente, il Comune designa un “Funzionario
Responsabile”, scelto sulla base della qualifica ed esperienza
professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è
affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo
stesso.
- Con lo stesso
provvedimento di designazione del Funzionario Responsabile, sono
individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di
assenza.
- Al
Funzionario Responsabile sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale dell’entrata. Sottoscrive ogni
provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione
dell’entrata, compreso gli atti di annullamento, di revoca e di
sospensione derivanti dall’esercizio di autotutela da parte del Comune.
Sono responsabili delle singole entrate non
tributarie del Comune i Funzionari delle diverse aree ai quali le stesse
competono, come definito nella Dotazione Organica.
Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha
la rappresentanza legale/negoziale, se non diversamente disposto, deve
presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con
le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
I soggetti responsabili di ciascuna risorsa di
entrata o il soggetto gestore provvedono
al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli
adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai
regolamenti comunali.
Nell’ambito
dell’attività di controllo l’ufficio o il soggetto gestore invita il cittadino
a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o
questionari allorché necessario ai fini del completamento delle procedure di
controllo.
Sulla base
degli obiettivi stabiliti per l’attività di accertamento e liquidazoine in
ordine a omesse o infedeli dichiarazioni svolta dagli uffici comunali
copmetenti possono essere stabiliti compensi incentintavineti a favore dei
dipendenti degli stessi.
- L’attività di
liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e
patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di
prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è
informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità
delle procedure.
- Presso
l’ufficio competente potrà essere istituito un apposito sportello
abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti
necessari relativamente alle entrate.
- Per le
entrate tributarie per le quali sia previsto per legge l’avviso di
accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l’indicazione dei
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo
richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L’avviso di accertamento deve contenere, altresì, l’indicazione
dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in
merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo
o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità,
del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere,
nonché il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui effettuare il
pagamento.
- Per le
entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità
degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
- Le
comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di
messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- Nel
caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all’art. 52,
comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, l’attività di
evasione è svolta dallo stesso soggetto in conformità al disciplinare che
regola il suo rapporto con il Comune.
- Il
Funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di
prova contraria) dell’inadempimento, può invitare il contribuente a
fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente
previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di
emettere un atto di evasione.
- Nel caso di
inadempienza del contribuente, in materia di tributi locali, si applicano
le sanzioni amministrative previste dai D. Lgs. 18/12/1997, n. 471, 472 e 473 e s.m.i.
- L’irrogazione
delle sanzioni è demandata al Funzionario Responsabile della singola
entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli
16 e 17 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472.
- Le sanzioni
relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni
singola entrata.
- Il Comune
applica gli interessi per le attività di accertamento, riscossione e
rimborso dei tributi utilizzando il tasso legale vigente (maggiorato di
2,5 punti percentuali)*.
- Tali interessi sono calcolati con
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente
per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito
versamento.
(*) ABROGATO CON DELIBERA C.C. N. 3 DEL 27.02.2008
- Il rimborso delle somme versate e non
dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5
(cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione.
- Il Comune provvede ad effettuare il
rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’istanza.
Articolo 17
- In casi
eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la
sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano
l’assolvimento di un’obbligazione tributaria entro le scadenze previste,
il Funzionario Responsabile può consentire, previo atto formale, la
rateizzazione del debito con maggiorazione degli interessi a decorrere
dalla data di scadenza del debito.
- In caso di mancato pagamento entro le
scadenze stabilite, anche di una sola rata, il contribuente dovrà versare
l’intero debito residuo entro 15 (quindici) giorni dall’inadempimento.
- La
riscossione volontaria delle entrate comunali, avviene secondo le modalità
indicate nei regolamenti dei singoli tributi. Nella definizione di tali
modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di
acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di
pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento
stesso.
- La
riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene
secondo la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973, n. 602 qualora affidata
al concessionario della riscossione; in alternativa può essere effettuata
direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. 14/4/1910,
n. 639.
- In caso di
gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia
patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la
notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove
previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di
pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al
momento dell’affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei
propri crediti.
- Regolamenti
specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da
parte dell’economo o di altri agenti contabili.
- Il soggetto
debitore di un’entrata comunale, disciplinata nel presente regolamento,
nei termini di versamento della medesima, può detrarre dalla quota dovuta
eventuali eccedenze di versamento della stessa tipologia di entrata
(I.C.I. con I.C.I., TARSU con TARSU ecc…) relativa agli anni precedenti,
senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al
rimborso.
- Ai fini
dell’applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al
Responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita
istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione
tributaria utilizzando il credito vantato. L’istanza dovrà contenere, tra
l’altro, generalità e codice fiscale dell’interessato, l’indicazione
esatta del credito e l’importo che si intende utilizzare per la
compensazione e l’affermazione di non aver domandato il rimborso delle
quote versate in eccedenza, o l’indicazione della domanda in cui sono
state esposte.
- L’istanza
prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima
della data prevista per il pagamento del tributo.
- Il
Funzionario Responsabile del tributo, accertata con proprio atto la
sussistenza del credito (certo, liquido ed esigibile), provvede ad
emettere apposito provvedimento di compensazione e a darne immediata
comunicazione al contribuente. Nel caso in cui le somme a credito siano
maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere rimborsata, previa
domanda di rimborso effettuata dallo stesso contribuente. In tal caso, il
rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso
deve essere verificato alla data di prima applicazione della
compensazione.
- Il
contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il
Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli
atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
- L’istanza
dovrà contenere l’indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà
inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello
stesso. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare
l’interpretazione che ritiene corretta.
- Il Comune
dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla
presentazione dell’istanza.
- Qualora la
risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre
il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta
dovesse differire dall’interpretazione indicata dal contribuente, non
saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni
commesse dal contribuente medesimo nell’arco di tempo compreso tra il
termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha
conoscenza della risposta tardiva.
- Il Comune può
mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi
dei commi precedenti. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla
base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre
essere comunicato per iscritto al contribuente.
- Non saranno
applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal
contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento
di parere.
- La
presentazione dell’istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla
decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per
gli adempimenti tributari.
- La risposta
del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto
dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
- Qualunque
atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità
della risposta è nullo.
- La competenza
a gestire le procedure di interpello spetta al Funzionario Responsabile
del tributo cui l’interpello si riferisce.
- Il
Funzionario Responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il
quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e
documenti al contribuente.
- La
comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il
decorso del termine di cui al comma 3 del presente articolo che riprende a
decorrere dopo l’avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.
- Spetta al Sindaco, ovvero, qualora
previsto nello statuto comunale, al Funzionario delegato, costituirsi in
giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto
le opportune azioni accessorie nell’interesse del Comune, quali la
proposizione o l’accettazione di conciliazioni giudiziali.
- Il
contenzioso tributario può essere gestito direttamente dal Comune mediante
i propri uffici ovvero attraverso apposita struttura derivante dalla
gestione associata con altri Comuni.
- Qualora
ritenuto necessario, in mancanza di idonee professionalità all’interno del
Comune, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti
esterni all’Ente.
- Per quanto
non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di
leggi o di altri regolamenti vigenti.
- Sono abrogate
tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel
presente regolamento.
- Il presente
regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
CAPO SETTIMO
di aliquote e tariffe.