(Artt.
22, 26 e 27 del codice della strada
Art.46
del relativo regolamento di esecuzione)
Art. 2 Definizione
di passo carrabile
Art. 3 Autorizzazione
alla costruzione
Art. 4 Ufficio
comunale competente
Art. 5 Spese e cauzione
Art. 6 Formalità
del provvedimento di autorizzazione
Art. 7 Oneri a carico del richiedente
Art. 8 Riconoscimento del passo carrabile
Art. 9 Passo
carrabile di accesso a più proprietà
Art. 10 Sanzioni
Art. 11 Entrata in vigore
Contenuto del regolamento
Il presente regolamento
disciplina il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed alla modifica di
passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia
prevista dal codice della strada (D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285) e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992
n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
Definizione di passo carrabile
Si intende per passo carrabile
quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo, granito od
altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla
strada, che consente l’accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla
strada, ai sensi dell’art. 44, comma 4, del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507.
Art. 3
Autorizzazione
Sulle strade di proprietà
comunale e nei tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti
nell’interno di centri abitati o in concessione, senza la preventiva
autorizzazione del Comune non possono essere realizzati nuovi passi carrabili o
apportate modifiche a quelli esistenti.
Per i passi carrabili già
esistenti dovrà essere formalizzata l’autorizzazione.
Per l’apposizione del segnale di
divieto di sosta negli accessi a raso, potrà essere
pure formalizzata apposita autorizzazione, come previsto dall’art. 46, comma 3,
del D.P.R. n. 495/1992
I passi
carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente
autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.
L’autorizzazione di cui al
presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed
urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d’esecuzione
citati all’art. 1 del presente regolamento.
Eventuali
deroghe per l’adeguamento dei passi carrabili esistenti potranno essere
concesse in sede di rilascio dell’autorizzazione tenuto conto
dell’impossibilità tecnica di operare l’adeguamento e/o della
incompatibilità architettonica, paesaggistica e ambientale con
riferimento alle normative urbanistiche vigenti al momento del rilascio.
Art. 4
Uffici comunali competenti
Competente alla
istruttoria delle domande ed al rilascio dell’autorizzazione di cui
all’art. 3 è l’ufficio Polizia Locale che vi provvede sentito il parere
dell’ufficio Tecnico e del Servizio
Finanziario.
Le domande dirette a conseguire
l’autorizzazione in questione devono essere corredate da adeguata documentazione
tecnica e dall’impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di
sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa eventuale cauzione.
Art. 5
Spese e cauzione
Per ogni domanda di cui all’art.
4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria,
il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale, da aggiornarsi
ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l’importo di eventuale
cauzione da richiedersi all’interessato.
Formalità del provvedimento di autorizzazione
Il provvedimento di autorizzazione di cui
al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le
prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal codice della
strada e dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada; la
durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29; nonché gli estremi del avvenuto
pagamento della tassa di cui al successivo art. 7.
L’autorizzazione potrà essere
revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l’Amministrazione comunale
sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
Art. 7
Oneri a carico del richiedente
Ogni passo carrabile è
assoggettato alla relativa tassa per l’occupazione del suolo pubblico, secondo
quanto previsto dal vigente regolamento TOSAP.
La scadenza annuale è fissata al 31 Dicembre
di ogni anno.
Per il primo anno e gli anni
successivi il versamento della tassa sarà effettuato entro il 30 giorno
successivo a quello dell’inizio della annualità
corrente.
Riconoscimento del passo carrabile
Ogni passo carrabile autorizzato deve essere
individuato con l’apposito segnale, di cui all’art. 120 del Regolamento di
esecuzione e attuazione al nuovo Codice della Strada, figura II/78, recante il
numero di autorizzazione e l’indicazione dell’anno di rilascio.
Il segnale in questione è fornito dal
competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell’autorizzazione , previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso
spese, da determinarsi con atto della Giunta Comunale.
L’installazione è affidata al titolare
dell’autorizzazione.
Art. 9
Passo carrabile di accesso a più proprietà
Nel caso che più proprietà
immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti dal
richiedente avente titolo, salva ripartizione fra i proprietari interessati.
Art. 10
Sanzioni
Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all’art. 3 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall’art. 22 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992.
Art. 11
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entrerà in vigore a
partire dal 01.01.2009.