REGOLAMENTO

PASSI CARRABILI

 

 

 

(Artt. 22, 26 e 27 del codice della strada

Art.46 del relativo regolamento di esecuzione)

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.  1                         Contenuto del regolamento

 

Art.  2                         Definizione di passo carrabile

 

Art.  3                         Autorizzazione alla costruzione

 

Art.  4                         Ufficio comunale competente

 

Art.  5                         Spese e cauzione

 

Art.  6                         Formalità del provvedimento di autorizzazione

 

Art.  7                         Oneri a carico del richiedente

 

Art.  8                         Riconoscimento del passo carrabile

 

Art.  9                         Passo carrabile di accesso a più proprietà

 

Art. 10                        Sanzioni

 

Art. 11                        Entrata in vigore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

Contenuto del regolamento

 

                Il presente regolamento disciplina il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed alla modifica di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 2

Definizione di passo carrabile

 

                Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo, granito od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l’accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada, ai sensi dell’art. 44, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

 

Art. 3

Autorizzazione

 

                Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati o in concessione, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere realizzati nuovi passi carrabili o apportate modifiche a quelli esistenti.

              Per i passi carrabili già esistenti dovrà essere formalizzata l’autorizzazione.

              Per l’apposizione del segnale di divieto di sosta negli accessi a raso, potrà essere pure formalizzata apposita autorizzazione, come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.P.R. n. 495/1992

                I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

                L’autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d’esecuzione citati all’art. 1 del presente regolamento.

                Eventuali deroghe per l’adeguamento dei passi carrabili esistenti potranno essere concesse in sede di rilascio dell’autorizzazione tenuto conto dell’impossibilità tecnica di operare l’adeguamento e/o della incompatibilità architettonica, paesaggistica e ambientale con riferimento alle normative urbanistiche vigenti al momento del rilascio.

               

 

Art. 4

Uffici comunali competenti

 

                Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 3 è l’ufficio Polizia Locale che vi provvede sentito il parere dell’ufficio Tecnico  e del Servizio Finanziario.

                Le domande dirette a conseguire l’autorizzazione in questione devono essere corredate da adeguata documentazione tecnica e dall’impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa eventuale cauzione.

 

 

Art. 5

Spese e cauzione

 

                Per ogni domanda di cui all’art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale, da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l’importo di eventuale cauzione da richiedersi all’interessato.

Art. 6

Formalità del provvedimento di autorizzazione

 

                Il  provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada; la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29; nonché gli estremi del avvenuto pagamento della tassa di cui al successivo art. 7.

                L’autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l’Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

 

Art. 7

Oneri a carico del richiedente

 

                Ogni passo carrabile è assoggettato alla relativa tassa per l’occupazione del suolo pubblico, secondo quanto previsto dal vigente regolamento TOSAP.

              La scadenza annuale è fissata al 31 Dicembre di ogni anno.

              Per il primo anno e gli anni successivi il versamento della tassa sarà effettuato entro il 30 giorno successivo a quello dell’inizio della annualità corrente.

 

               

Art. 8

Riconoscimento del passo carrabile

 

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l’apposito segnale, di cui all’art. 120 del Regolamento di esecuzione e attuazione al nuovo Codice della Strada, figura II/78, recante il numero di autorizzazione e l’indicazione dell’anno di rilascio.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell’autorizzazione , previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese, da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

L’installazione è affidata al titolare dell’autorizzazione.

               

 

Art. 9

Passo carrabile di accesso a più proprietà

 

                Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti dal richiedente avente titolo, salva ripartizione fra i proprietari interessati.

 

 

Art. 10

Sanzioni

 

Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all’art. 3 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall’art. 22 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992.

 

 

 

 

 

 

Art. 11

Entrata in vigore

 

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 01.01.2009.