|
REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA |
Art. 1 Oggetto del Regolamento
Art. 2 Modalità di esecuzione in economia
Art. 3 Procedure alternative e vincoli legali
nella determinazione dei prezzi
Art. 4 Limiti economici agli interventi in
economia
Art. 5 Limiti speciali a talune tipologie di
lavori in economia
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI
Art. 6 Lavori in economia
Art. 7 Forniture
in economia
Art. 8 Servizi in economia
Art. 9 Interventi misti
Art. 10 Norma di salvaguardia
TITOLO III -
PROCEDIMENTO
Art. 11 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
Art. 12 Interventi in economia mediante
amministrazione diretta
Art. 13 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
Art. 14 Atti della procedura
Art. 15 Scelta del contraente
Art. 16 Offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 17 Contratti aperti
Art. 18 Mezzi di tutela
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI
PARTICOLARI
Art. 19 Interventi d’urgenza
Art. 20 Lavori di somma urgenza
Art. 21 Interventi d’urgenza o lavori di somma
urgenza ordinati dal Sindaco
Art. 22 Disposizioni speciali per i lavori
agricoli e simili
Art. 23 Disposizioni speciali per beni e servizi
convenzionati con categorie protette
Art. 24 Disposizioni speciali per i servizi legali
Art. 25 Disposizioni speciali per i servizi
tecnici
Art. 26 Interventi affidati in economia per cottimo
Art. 27 Garanzie
Art. 28 Revisione prezzi
Art. 29 Contabilizzazione e liquidazione dei
lavori in amministrazione diretta
Art. 30 Contabilizzazione e liquidazione dei
lavori effettuati per cottimo
Art. 31 Lavori o prezzi non contemplati nel
contratto, perizie di variante o suppletive
Art. 32 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
Art. 33 Inadempimenti
Art. 34 Verifica e collaudo
Art. 35 Procedure contabili
Art. 36 Entrata in vigore
Art. 1 -
Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento è emanato nell’ambito dell’autonomia
comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi
primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le
modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di
lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui
all’articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
all’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito
semplicemente «Codice»), nell’ambito dei principi di buon andamento e
imparzialità dell'amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione e
dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente
nell’ordinamento.
3. Per la
definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all’ordinamento giuridico
vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è
ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di
previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne
prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono
essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non
può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli
interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi
da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da
stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle
parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti
di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del
contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo,
si applica la disciplina prevista dall’ordinamento per l’intervento
complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente
regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 2 -
Modalità di esecuzione in economia
1. L'esecuzione degli interventi
in economia può avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in
amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di
alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell’ente impiegando
materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello
stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia;
sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta
consegna.
3. Sono per
cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero
opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune,
purché in possesso dei necessari requisiti.
Art. 3 -
Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
1. La fornitura di beni e la prestazione di
servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono
essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all’articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La fornitura di beni e la prestazione di
servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono
avvenire utilizzando i parametri di
qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del
convenzionamento di cui all’articolo 26, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, o sulla base di rilevazioni dei
prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di
orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di
offerta e di contrattazione.
3. L’esecuzione di lavori in economia di cui
all’articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o
listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da
organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di
tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del
lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio
di competenza.
Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia
1. In
ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto
del rapporto tra il costo dell’impiego delle risorse umane e organizzative
necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i
diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie,
l’affidamento di interventi in economia non può superare l’importo di euro
200.000,00.
2. L’importo di
cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o
suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione,
estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o
extracontrattuale.
3. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni
o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di
eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali
pevisti dal regolamento.
4. Non sono considerati
artificiosamente frazionati:
a) l’esecuzione
di interventi in economia il cui impegno di spesa si imputabile ad esercizi
finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente
autonome e separate l’una dall’altra;
b) gli
affidamenti di un intervento misto di cui all’articolo 9, separatamente a
contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati
siano ritenuti più convenienti in termini di efficenza, risparmio economico o
rapidità di esecuzione.
5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato
all’importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in
relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in
materia.
Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in
economia
1. Limitatamente all’esecuzione
dei lavori di cui all’articolo 6, l’affidamento in economia non può superare
l’importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti
in amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
2. Limitatamente all’esecuzione
dei lavori di cui all’articolo 6, l’affidamento in economia non può superare
l’importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di
manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali
di cui all’articolo 6, comma 1.
3. Eventuali costi relativi alla
sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell’articolo 131 del Codice
concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente
regolamento.
TITOLO II
- INTERVENTI ORDINARI
Art. 6 - Lavori in economia
1. Possono
essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 4, comma 1, i
seguenti lavori:
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti
quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od
opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste
in via ordinaria per l’appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a
titolo indicativo, i seguenti interventi:
1) prime opere
per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
2) riparazioni
alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti
causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
3) lavori da
eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in
esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
4) lavori da
eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la
salvaguardia dell’incolumità pubblica;
b) lavori non
diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a
disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi
approvati;
c) interventi
non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti,
viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
d) lavori che
non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura
di gara;
e) lavori
necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di
fattibilità;
f) completamento
di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i
lavori;
g) lavori da
eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli
appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di
collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo
giurisdizionale;
h) lavori di
demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli
articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza
titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere
e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui
alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari
procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono
altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 5, tutti
i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa
fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
a) manutenzione
delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e
pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e
condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle
banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione
della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la
sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
b) lavori di
conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali
demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi,
accessori e pertinenze;
c) lavori di
conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili,
con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o
presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono
poste a carico del locatario;
d) manutenzione
e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi
nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
e) manutenzione
e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
f) manutenzione
e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed
elementi di arredo urbano e parchi gioco;
g) manutenzione
e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
3. Possono
altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 5, i
lavori accessori e strumentali all’installazione di beni forniti ai sensi
dell’articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 8.
Art. 7 - Forniture in economia
1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici
e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti
convenzionali vigenti, relativi a:
a) arredi e attrezzature per i quali debba essere
garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e
attrezzature già esistenti;
b) libri,
riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su
supporto cartaceo che su supporto informatico;
c) materiale di
cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature
d’ufficio di qualsiasi genere;
d) materiale
per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri
materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
e) prodotti per
autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e
pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
f) vestiario
di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici,
supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei
servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
h) beni per la
gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
i) beni
necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione,
all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a
manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti
istituzionali o da servizi a domanda individuale;
l) combustibile
per il riscaldamento di immobili;
m) fornitura e
consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche,
compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei
locali;
n) materiali
per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili,
delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
o) attrezzature
per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per
gli impianti sportivi, i di giochi,
arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
p) sabbia,
ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
q) coppe,
trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a
manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi,
inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività
ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
r) acquisto di
contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
s) opere d’arte
o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717
del 1949;
t) forniture
di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche
extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
u) forniture da
eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti,
risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o
incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione
della fornitura;
v) forniture di
qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le
procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano
nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i
seguenti beni:
a) mobili e
soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per
ufficio;
b) beni
informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e
diffusione di immagini, suoni e filmati;
c) veicoli di
servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
d) apparecchi
integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione,
cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi
prefabbricati ecc.)
e) mezzi e
attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane,
segnaletica).
3. Possono
altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali
all’esecuzione di lavori ai sensi dell’articolo 6 o alla prestazione di servizi
ai sensi dell’articolo 8.
Art. 8 - Servizi
in economia
1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a
favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti
convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come
segue:
a) servizi di manutenzione e riparazione di
attrezzature, mezzi e impianti, di cui all’allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112,
6122, 633, 886;
b) servizi di
trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti,
servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o
messaggeria estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria
2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
c) servizi di
trasporto aereo di qualunque genere, compreso
l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all’allegato
II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
d) servizi di
telecomunicazione di cui all’allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento
CPC 752;
e) servizi
assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui
all’allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi
i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili
ed immobili e i contratti di leasing;
f) servizi
informatici e affini di cui all’allegato II.A, categoria 7, numero di
riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di
gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione
degli adempimenti, aggiornamenti software;
g) servizi di
ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento
CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni
socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
h) servizi di
contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all’allegato II.A, categoria 9,
numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta
e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la
consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei
conti;
i) servizi di
ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica cui all’allegato II.A,
categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
j) servizi di
consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II.A, categoria 11, numeri
di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di
interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento
atipico;
k) servizi pubblicitari cui all’allegato II.A,
categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi
e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e
l’acquisto dei relativi spazi;
l) servizi di
pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui
all’allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
m) servizi di
editoria e di stampa di cui all’allegato II.A, categoria 15, numero di
riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia,
modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
n) eliminazione
di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui
all’allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in
qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque
dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
o) servizi
alberghieri di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC
6112, 6122, 633 e 886; compresi i
servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani,
disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di
studio e aggiornamento;
p) servizi di
ristorazione di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC
6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione
dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di
strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali,
educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
q) servizi
relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui
all’allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per
personale d’ufficio che per servizi di assistenza;
r) servizi
relativi alla sicurezza di cui all’allegato II.B, categoria 23, numero di
riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di
immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
s) servizi
relativi all’istruzione di cui all’allegato II.B, categoria 24, numero di
riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado,
partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del
personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e
amministrazioni varie;
t) servizi
sanitari e sociali cui all’allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento
CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura,
ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di
prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
u) servizi
ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II.B, categoria 26, numero
di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature,
l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni,
congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e
scientifiche.
2. Possono
altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi,
riconducibili all’allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
a) nolo, affitto o altra forma di
prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla
fornitura in economia ai sensi dell’articolo 7;
b) locazione di
immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi
non superiori ad un
anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o
già installate;
c) servizi pubblici per l’erogazione di energia di
qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie
quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
e) servizi legali di cui all’articolo 24, alle
condizioni e con le modalità ivi indicate;
f) servizi tecnici di cui all’articolo 25, alle
condizioni e con le modalità ivi indicate;
g) servizi di
qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure
di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
3. Possono inoltre
essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali
all’esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell’articolo 6 o alla
fornitura di beni in economia ai sensi dell’articolo 7.
Art. 9 -
Interventi misti
1. Qualora in
un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o
lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la
disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la
possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
lettera b).
2. Qualora per
qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell’articolo
4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all’articolo 4, comma 1, si
applica all’intervento considerato unitariamente.
Art. 10 - Norma
di salvaguardia
1. Negli interventi di manutenzione e
ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi
di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli
eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore
attualizzato del bene mobile o dell’impianto al quale accedono.
TITOLO
III - PROCEDIMENTO
Art. 11 -
Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
1. L’amministrazione opera a mezzo del responsabile
del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il
responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento,
fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato
nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a
carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la
coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li
dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali
dell’ordinamento guridico.
Art. 12 -
Interventi in economia mediante amministrazione diretta
1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta,
il responsabile di cui all’articolo 11, ove non sia possibile l’esecuzione con
il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario
secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso
al lavoro interinale.
2. Egli
provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari,
nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione
dell’opera.
3. La
disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è
conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all’articolo
11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi
eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.
1. Quando gli
interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui
all’articolo 11 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le
indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera
di invito, di norma, contiene:
a) l'oggetto
del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
b) le eventuali
garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le
garanzie d’uso;
c) le caratteristiche
tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità,
le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
d) il prezzo o
i prezzi e le modalità di pagamento;
e) le modalità
di presentazione dell’offerta e i criteri di affidamento;
f) il termine
o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
g) il termine di
scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui
le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo,
per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e
vengono ordinati volta per volta nell’ambito del predetto arco di tempo;
h) la
dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e
dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d’oneri e di uniformarsi
alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo
fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita
lettera con la quale il responsabile di cui all’articolo 11 dispone
l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i
medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.
4. Si prescinde
dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con
un unico interlocutore nei seguenti casi:
a) qualora vi
sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in
relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva,
di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale,
di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso,
palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più
soggetti;
b) quando si tratti di prorogare o ampliare il
contratto con l’esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei
servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento
della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l’importo non sia superiore a
euro 100.000,00;
c) quando si tratti di interventi connessi ad
impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della
pubblica incolumità, e l’importo non sia superiore a euro 100.000,00;
d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della
spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.
d) nel solo caso di servizi o forniture, quando
l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.
Art. 14 -
Atti della procedura
1. La lettera
di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel
caso di intervento d’urgenza di cui all’articolo 19 o di lavori di somma
urgenza di cui all’articolo 20, l’invito può essere fatto a mezzo telefono ma,
in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale
successivo.
2. Qualora la
complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione
dell’intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di
invito, il responsabile di cui all’articolo 11 predispone un foglio patti e
condizioni o un capitolato d’oneri ai quali la lettera di invito deve fare
rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali
candidati.
3. Qualora
l’intervento non presenti particolari difficoltà nell’individuazione
dell’oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il
principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta
che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui
all’articolo 11 redige un modello per la presentazione dell’offerta e lo allega
alla lettera di invito.
Art. 15 -
Scelta del contraente
1. La scelta del
contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in
uno dei seguenti modi:
a) in base
all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi
e parametri preventivamente definiti
anche in forma sintetica;
b) in base al
prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato
negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la
scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede
a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Il contratto
può essere concluso secondo l’uso del commercio mediante la sottoscrizione
delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
4. Dell’esito
della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è
redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è
corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano
controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale
a margine del foglio dell’offerta dell’affidatario o a margine della scrittura
contrattuale conclusiva.
5. Il verbale
delle operazioni conclusive dell’affidamento è approvato con determinazione;
con la stessa determinazione è assunto l’impegno di spesa qualora non già
effettuato in precedenza.
Art. 16 -
Offerta economicamente più vantaggiosa
1. Per gli
interventi per i quali vi sia un’elevata fungibilità dell’oggetto del contratto
(ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione
diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida
dell’intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di
soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte
sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la
scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nella
attribuzione delle preferenze che hanno determinato l’affidamento.
3. Nello stesso
caso, nell’esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi
assistere da due dipendenti dell’amministrazione che siano competenti nella
materia oggetto dell’affidamento.
1. Nel caso di contratti aperti di cui all’articolo 13, comma 2,
lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal
regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità
stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
a) l'oggetto
della singola ordinazione, nell’ambito del contratto aperto;
b) le
caratteristiche tecniche e qualitative dell’oggetto della singola ordinazione,
eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
c) il termine
assegnato per l’attuazione della singola ordinazione;
d) ogni altro
elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato
contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai
limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della
scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque
riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all’articolo
11 autorizza l’ulteriore spesa, previo accertamento della copertura
finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore
inferiore tra:
a) l’importo contrattuale dell’affidamento
iniziale;
b) il limite finanziario massimo previsto
dall’articolo 4 del presente regolamento.
3. In caso di forniture o servizi
ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile,
il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi
dell’articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce
vincolo per l’affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di
efficacia del contratto il responsabile di cui all’articolo 11, procede a
singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non
costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che
si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli
atti propedeutici all’affidamento.
1.
Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto,
l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e
risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in
danno previa diffida.
2. Sono
applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.
TITOLO IV
- DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI
PARTICOLARI
Art. 19 - Interventi d’urgenza
1. Nei in cui
casi l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere
d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi
dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti
necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale
di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della
procedura.
3. Il verbale è
redatto dal responsabile di cui all’articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne
abbia la competenza; esso è accompagnato da una stime dei costi dell’intervento
ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di
ordinazione.
Art. 20 - Lavori di somma urgenza
1. Nei casi di
lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o
imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico
dell’amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza
dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui
all’articolo 19, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili
per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei
limiti di cui al presente regolamento.
2. L’esecuzione
dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più
imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi
incaricato.
3. Dell’evento
di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al
responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con
l’affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l’affidatario non
accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli
ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di
detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine
dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i
contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di
queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico
di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall’ordine di
esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette,
unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se
diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di
organi diversi.
6. Qualora i
lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo
dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 11 procede
all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative
alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e
per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto
legislativo n. 267 del 2000, l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a
pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
Art. 21 - Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal
Sindaco
1. Qualora gli interventi d’urgenza di cui all’articolo 19 o i lavori
di somma urgenza di cui all’articolo 20 siano ordinati dal Sindaco
nell’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 54, comma 2, del
decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli
adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l’attuazione
dell’ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 19
e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di cui all’articolo 11 provvede tempestivamente alla
conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.
Art. 22 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
1 Ai sensi dell’articolo 15 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori
in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono
essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli
interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
a) alla sistemazione e alla
manutenzione del territorio;
b) alla salvaguardia del paesaggio
agrario e forestale;
c) alla cura e al mantenimento
dell'assetto idrogeologico;
d) alla tutela delle vocazioni
produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al
comma 1, l’importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun
soggetto individuato come contraente non può superare:
a) nel caso di imprenditori
agricoli singoli l’importo di euro 25.000,00;
b) nel caso di imprenditori
agricoli in forma associata l’importo di euro 150.000,00.
Art. 23 - Disposizioni speciali per beni e servizi
convenzionati con categorie protette
1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di
beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 15 del presente
regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che
il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente
articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui
all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.
Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi legali
1. I servizi
legali di cui all’allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento
CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di
contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei
profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di
patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro
100.000,00; per importi superiori si applica l’articolo 20 del Codice.
2. In deroga
alla competenza di cui all’articolo 11, qualora i servizi di cui al comma 1
riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici
dell’amministrazione, l’incarico è affidato con provvedimento della Giunta
comunale.
3. I commi 1 e
2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
a) di natura
tributaria, fiscale o contributiva;
b) di advisor
tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
c) prestazioni
notarili;
d) consulenza,
informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
e) altri
servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d’istituto o per
i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al
presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono
definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall’atto di
affidamento che devono recare l’importo stimato dei corrispettivi; nei casi di
cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere
rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo
svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel
disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
Art. 25 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici
1. Per servizi
tecnici si intendono:
a) i servizi di architettura e
ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di
riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei
lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all’articolo 91 del Codice;
b) le prestazioni di verifica dei
progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
c) le attività di supporto al
responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice;
d) le prestazioni connesse ai
servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni
attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc.);
e) i servizi di urbanistica e
paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di
riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere
a), b), c) e d);
f) ogni altra prestazione di
natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere
precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o
con provvedimento amministrativo
delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente
approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi
dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di
cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati
direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico
soggetto, individuato dal responsabile di cui all’articolo 11.
3. I servizi
tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore
a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura
concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno
cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate
preventivamente:
a) possesso di requisiti minimi
necessari all’ammissione alla procedura, costituiti dall’abilitazione
all’esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze
pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla
ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare; con
possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque
motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più
soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di
interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
b) uno o più d’uno dei seguenti
elementi di valutazione, selezione o preferenza:
1) condizioni favorevoli per il
Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell’incarico;
2) ribasso sul prezzo posto a base
delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo
stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo)
applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono
verificarsi nel corso dell’incarico, imputabili all’affidatario;
3) qualità tecnica di eventuali
proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal
responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di
progetti definitivi od esecutivi;
4) tempi di espletamento delle
prestazioni da affidare;
5) conoscenza della materia
oggetto dell’incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o
test standardizzati;
6) rapporti funzionali e
coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre
risorse messe a disposizione dal Comune;
7) sorteggio, qualora non già
utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di
sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il
responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al
comma 3, purché nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un
singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi
2 e 3 qualora:
a) nel corso
dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi
per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
b) un incarico
affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o
danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia
stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge,
gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente,
entro il trentesimo giorno dopo l’affidamento, mediante affissione all’Albo
pretorio e pubblicazione sul sito internet dell’ente per 15 giorni consecutivi.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo
pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall’articolo 91 del
Codice.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
a) di importo
pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 211.000,00 euro sono
disciplinati dall’articolo 124 del Codice;
b) di importo
pari o superiore a 211.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I,
del Codice.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei
corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di
incarico o dall’atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in
sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle
prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare
di incarico o nell’atto di affidamento.
Art. 26 - Interventi affidati in economia per cottimo
1. I lavori per
cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come
segue:
a) mediante la
somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della
manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi
registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla
ultimazione del lavoro ordinato;
b) mediante l’esecuzione dei lavori con un prezzo
a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e
risultanti dai buoni d’ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti
dall’ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del
contratto;
c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera
a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o
listini individuati preventivamente.
2. Tutte le
registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui
all’articolo 11 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano
altresì la conservazione dei registri medesimi.
1. I soggetti candidati agli affidamenti sono
esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria nelle procedure di
affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla
costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di
importo fino a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del
responsabile di cui all’articolo 11, i soggetti affidatari sono esonerati dalla
costituzione delle assicurazioni di cui all’articolo 113 del Codice, per tutti
gli affidamenti di lavori di importo
fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza
generica di responsabilità civile.
1. E’ esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo
comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso
di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente
sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per
ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 29 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in
amministrazione diretta
1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati
a cura del responsabile di cui all’articolo 11, o se nominato, dal direttore
dei lavori, nel seguente modo:
a) per le forniture di materiali e per i noli
previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture
fiscali, accompagnate dall’ordinativo della fornitura;
b) per la manodopera, previa verifica delle
presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli
stipendi in via ordinaria.
Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei
lavori per cottimo
1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del
responsabile di cui all’articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori,
nel seguente modo:
a) sulla base di stati di
avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento
di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d’oneri o nel
contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la
cadenza prevista nel capitolato d’oneri
o nel contratto;
b) sulla base di stati dello stato
finale, all’ultimazione dell’intervento, con liquidazione al collaudo o
all’accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di
contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di
documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla
conclusione del singolo intervento oggetto dell’ordinazione medesima. E’ sempre
fatto salvo il collaudo o
all’accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi
all’esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l’atto di
accertamento della regolare esecuzione o l’atto di collaudo, devono essere
corredati:
a) dai dati del
preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
b) dalle
eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro
atto innovativo;
c) dagli atti
di ampliamento dell’importo del contratto anche se non costituenti perizia;
d) dall’individuazione
del soggetto esecutore;
e) dai verbali
di sospensione e di ripresa;
f) dagli
estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
g) dell’indicazione
degli eventuali infortuni occorsi;
h) dei
pagamenti già effettuati;
i) delle eventuali
riserve dell'impresa;
l) di copia
degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del
contratto.
Art. 31- Lavori o
prezzi non contemplati nel contratto,
perizie di variante o suppletive
1. Per quanto
non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di
procedere all’esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel
contratto principale, ovvero qualora nel corso dell’esecuzione del contratto
siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina
prevista per i lavori pubblici.
Art. 32 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
1. Le forniture
ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all’articolo 11, mediante
ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa
all’ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.
2. L’ordinazione
deve contenere:
a) la
descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b) la quantità
e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
c) i
riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione
intervento ecc.);
d) le
indicazioni di cui all’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267
del 2000;
e) ogni altra
indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all’articolo 11, verifica la corrispondenza
della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed
ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
a) i
riferimenti all’atto di ordinazione;
b) il proprio
nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce
altresì collaudo;
c) i fondi
relativi alla disponibilità residua relativamente all’intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo
l’acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti
dall’ordinamento, entro trenta giorni dall’accertamento della regolare
esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale,
se questa è successiva.
1. Nel caso di
inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato
l’intervento in economia, l’amministrazione, dopo formale diffida o messa in
mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la
risoluzione del contratto in danno.
TITOLO
VII - DISPOSIZIONI FINALI
1. Tutti gli interventi in
economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro
venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro
40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine
degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario
per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è
sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all’articolo 32, comma 3,
lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da
soggetti nominati dal responsabile di cui all’articolo 11, competenti in
ragione dell’intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere
effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione
dei beni o dei servizi.
1. Al pagamento delle spese in economia si può
provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a
favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio
decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo
n. 267 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili
titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l’obbligo
di rendicontazione all’ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso,
almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.
Art. 36 –
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sostituisce quello
vigente ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio.