Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 30 novembre 2004

 

 

INDICE

Oggetto del regolamento. 1

Esenzione fabbricati non destinati a compiti istituzionali 1

Disciplina delle pertinenze. 1

Assimilazione ad abitazione principale. 2

Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili 2

Versamenti 2

Compensi incentivanti 3

Applicazione dei principi dello Statuto del Contribuente. 3

Informazione del contribuente. 3

Conoscenza degli atti e semplificazione. 3

Chiarezza e motivazione degli atti 4

Tutela dell’integrità patrimoniale. 4

Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente. 4

Interpello del contribuente. 5

Entrata in vigore. 5

 

 

 

 

 

Articolo 1

Oggetto del regolamento

 

  1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli n. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
  2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
  3. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo “Statuto dei diritti del contribuente” di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

Articolo 2

Esenzione fabbricati non destinati a compiti istituzionali

 

  1. Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti enti e dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

 

Articolo 3

Disciplina delle pertinenze

 

  1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 446/1997, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.
  2. Agli effetti dell’applicazione dell’aliquota e della parte residuale di detrazione non assorbita dall’imposta dovuta per l’abitazione principale, si considerano pertinenze della stessa le categorie catastali C/6, C/2, C/7, qualora siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
  3. Nell’ipotesi di una pluralità di unità immobiliari pertinenziali aventi le caratteristiche di cui sopra, viene considerata pertinenza solo l’unità immobiliare avente la maggiore rendita catastale e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione (art. 817 c.c.).
  4. La concessione di tale beneficio è subordinata alla presentazione della dichiarazione I.C.I. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio.

 

Articolo 4

Assimilazione ad abitazione principale

 

  1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 446/1997, si considerano abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione per queste previste, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e a condizione che le stesse non risultino locate. Il comodato gratuito deve risultare da scrittura privata o da contratto registrato. In alternativa, può essere certificato dal proprietario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. Si considera abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

 

 

 

Articolo 5

Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

 

  1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 446/1997, vengono individuate le caratteristiche di inagibilità o di inabitabilità del fabbricato soggetto ad imposta che danno luogo all’applicazione della riduzione dell’imposta al 50% di cui all’ art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992.
  2. L’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria.
  3. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non costituiscono altresì motivo d’inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica e fognature.
  4. L’inagibilità o l’inabitabilità può essere accertata: mediante perizia tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario; o in alternativa da parte del contribuente con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445, da presentarsi contestualmente al verificarsi dello stato di inagibilità.

 

Articolo 6

Versamenti

 

  1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 446/1997, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l’imposta sia stata complessivamente versata.
  2. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 446/1997, il pagamento dell’imposta avviene mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune.
  3. I versamenti non devono essere eseguiti, e pertanto l’Ente non procederà neppure al rimborso, qualora l’importo annuo dovuto o da rimborsare risulti pari o inferiore a € 12,00.

 

Articolo 7

Compensi incentivanti

 

  1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 446/1997, al fine di potenziare le attività di controllo, sono attribuiti compensi incentivanti della produttività al personale addetto che collabori al recupero degli importi dovuti a seguito delle attività stesse. Il compenso è attribuito in percentuale del 10% sugli importi effettivamente incassati, al netto delle spese di notifica, a seguito di attività di liquidazione, accertamento, riscossione a mezzo ruolo, per i quali però non sia stato intrapreso un ricorso.
  2. La Giunta Comunale provvede alla deliberazione per l’erogazione del compenso, a seguito di report presentato dalle unità organizzative dell’Ufficio Tributi.

 

Articolo 8

Applicazione dei principi dello Statuto del Contribuente

 

  1. Si applicano i principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212 sullo Statuto dei diritti del Contribuente e nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 di seguito riportati.

 

 

 

 

 

Articolo 9

Informazione del contribuente

 

  1. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 212/2000, l’Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
  2. L’Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in maniera tempestiva e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

 

Articolo 10

Conoscenza degli atti e semplificazione

 

  1. A norma dell’art. 6 della Legge n. 212/2000, l’Amministrazione Comunale deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
  2. L’Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
  3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall’azione amministrativa.

 

Articolo 11

Chiarezza e motivazione degli atti

 

  1. Secondo le disposizioni dell’art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti emessi dall’Amministrazione Comunale devono essere motivati secondo quanto disciplinato dall’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
  2. Gli atti dell’Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; l’organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela e le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
  3. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se nella motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

 

 

 

 

Articolo 12

Tutela dell’integrità patrimoniale

 

  1. In base alle previsioni dell’art. 8 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, l’obbligazione tributaria, può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
  2. L’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

 

Articolo 13

Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

 

  1. A norma dell’art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra contribuente e Amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
  2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall’Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’Amministrazione stessa.

 

Articolo 14

Interpello del contribuente

 

  1. Ciascun contribuente può, ai sensi dell’art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, inoltrare per iscritto all’Amministrazione Comunale ed indirizzare al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
  2. La risposta dell’Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l’Amministrazione concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall’Amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
  3. Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l’Amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all’albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito web del Comune ecc…).

 

 

Articolo 15

Entrata in vigore

 

  1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.