Regolamento dell’Imposta Comunale
sugli Immobili
Deliberazione di Consiglio Comunale
n.16 del 30 novembre 2004
INDICE
Oggetto
del regolamento. 1
Esenzione
fabbricati non destinati a compiti istituzionali 1
Disciplina
delle pertinenze. 1
Assimilazione
ad abitazione principale. 2
Riduzione
dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili 2
Versamenti 2
Compensi
incentivanti 3
Applicazione
dei principi dello Statuto del Contribuente. 3
Informazione
del contribuente. 3
Conoscenza
degli atti e semplificazione. 3
Chiarezza
e motivazione degli atti 4
Tutela
dell’integrità patrimoniale. 4
Tutela
dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente. 4
Interpello
del contribuente. 5
Entrata
in vigore. 5
Articolo 1
- Il presente regolamento, adottato nell’ambito della
potestà prevista dagli articoli n. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di
cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento si
applicano le disposizioni di legge vigenti.
- Il presente regolamento è adottato in conformità e
nel rispetto dei principi dettati dallo “Statuto dei diritti del
contribuente” di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 2
Esenzione fabbricati
non destinati a compiti istituzionali
- Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera b) del D.Lgs.
n. 446/1997, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane,
dai Consorzi tra detti enti e dalle Aziende unità sanitarie locali, non
destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
Articolo 3
- Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera e) del
D.Lgs. n. 446/1997, si considerano parti integranti dell’abitazione
principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.
- Agli effetti dell’applicazione dell’aliquota e
della parte residuale di detrazione non assorbita dall’imposta dovuta per
l’abitazione principale, si considerano pertinenze della stessa le
categorie catastali C/6, C/2, C/7, qualora siano ubicate nello stesso edificio
o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
- Nell’ipotesi di una pluralità di unità immobiliari
pertinenziali aventi le caratteristiche di cui sopra, viene considerata
pertinenza solo l’unità immobiliare avente la maggiore rendita catastale e
che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta
abitazione (art. 817 c.c.).
- La concessione di tale beneficio è subordinata alla
presentazione della dichiarazione I.C.I. entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha
avuto inizio.
Articolo 4
- Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera d) del
D.Lgs. n. 446/1997, si considerano abitazioni principali con conseguente
applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione per queste previste,
le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale entro il primo grado, se nelle stesse il parente ha stabilito
la propria residenza e a condizione che le stesse non risultino locate. Il
comodato gratuito deve risultare da scrittura privata o da contratto
registrato. In alternativa, può essere certificato dal proprietario
mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- Si considera abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o
disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata.
Articolo 5
- Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera h) del
D.Lgs. n. 446/1997, vengono individuate le caratteristiche di inagibilità
o di inabitabilità del fabbricato soggetto ad imposta che danno luogo
all’applicazione della riduzione dell’imposta al 50% di cui all’ art. 8,
comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992.
- L’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in
un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria.
- Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili
gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo
diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli
edifici. Non costituiscono altresì motivo d’inagibilità o inabitabilità il
mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce
elettrica e fognature.
- L’inagibilità o l’inabitabilità può essere
accertata: mediante perizia tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico
Comunale, con spese a carico del proprietario; o in alternativa da parte
del contribuente con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445, da presentarsi contestualmente al
verificarsi dello stato di inagibilità.
Articolo 6
- Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera i) del
D.Lgs. n. 446/1997, si considerano regolari i versamenti effettuati da un
contitolare anche per conto degli altri purché l’imposta
sia stata complessivamente versata.
- Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera n) del
D.Lgs. n. 446/1997, il pagamento dell’imposta avviene mediante versamento
sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune.
- I versamenti non devono essere eseguiti, e pertanto
l’Ente non procederà neppure al rimborso, qualora l’importo annuo dovuto o
da rimborsare risulti pari o inferiore a € 12,00.
Articolo 7
- Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera p) del
D.Lgs. n. 446/1997, al fine di potenziare le attività di controllo, sono
attribuiti compensi incentivanti della produttività al personale addetto
che collabori al recupero degli importi dovuti a seguito delle attività
stesse. Il compenso è attribuito in percentuale del 10% sugli importi
effettivamente incassati, al netto delle spese di notifica, a seguito di
attività di liquidazione, accertamento, riscossione a mezzo ruolo, per i
quali però non sia stato intrapreso un ricorso.
- La Giunta Comunale provvede alla deliberazione per
l’erogazione del compenso, a seguito di report presentato dalle unità
organizzative dell’Ufficio Tributi.
Articolo 8
- Si applicano i principi contenuti nella Legge 27
luglio 2000, n. 212 sullo Statuto dei diritti del Contribuente e nel
D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 di seguito riportati.
Articolo 9
- Ai sensi dell’art. 5 della Legge 212/2000,
l’Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a
consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative
e amministrative vigenti in materia tributaria.
- L’Amministrazione Comunale deve portare a
conoscenza dei contribuenti, in maniera tempestiva e con i mezzi idonei,
tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone
sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.
Articolo 10
- A norma dell’art. 6 della Legge n. 212/2000,
l’Amministrazione Comunale deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte
del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con
modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da
soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in
materia di notifica degli atti tributari.
- L’Amministrazione Comunale assume iniziative volte
a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale,
ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del
contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti
sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa
adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e
nelle forme meno costose e più agevoli.
- Al contribuente non possono, in ogni caso, essere
richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione
Comunale o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente.
Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’art. 18, commi
2 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento
d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall’azione
amministrativa.
Articolo 11
- Secondo le disposizioni dell’art. 7 della Legge 27
luglio 2000, n. 212, gli atti emessi dall’Amministrazione Comunale devono
essere motivati secondo quanto disciplinato dall’art. 3 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti
amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione. Se nella
motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere
allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca
il contenuto essenziale.
- Gli atti dell’Amministrazione Comunale devono
tassativamente indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere
informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il
responsabile del procedimento; l’organo o autorità amministrativa presso i
quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede
di autotutela e le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o
l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti
impugnabili.
- L’avviso di accertamento deve essere motivato in
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se nella motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato
all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale.
Articolo 12
- In base alle previsioni dell’art. 8 della Legge 27
luglio 2000, n. 212, l’obbligazione tributaria, può essere estinta anche
per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né
prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal
codice civile.
- L’obbligo di conservazione di atti e documenti,
stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci
anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
Articolo 13
- A norma dell’art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n.
212 i rapporti tra contribuente e Amministrazione sono improntati al principio
della collaborazione e della buona fede.
- Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi
moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni
contenute in atti dell’Amministrazione, ancorché successivamente
modificate dall’Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento
risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a
ritardi, omissioni od errori dell’Amministrazione stessa.
Articolo 14
- Ciascun contribuente può, ai sensi dell’art. 11
della Legge 27 luglio 2000, n. 212, inoltrare per iscritto
all’Amministrazione Comunale ed indirizzare al competente ufficio
tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate
e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle
disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano
obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle
disposizioni stesse.
- La risposta dell’Amministrazione, scritta e
motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto
dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa
non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si
intende che l’Amministrazione concordi con l’interpretazione o il comportamento
prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto
dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei
confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta
dall’Amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
- Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata
da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o
questioni analoghe fra loro, l’Amministrazione può rispondere
collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza
della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all’albo
pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito
web del Comune ecc…).
Articolo 15
- Il presente regolamento entra in vigore il 1°
gennaio 2005.