REGOLAMENTO

 

SUL FUNZIONAMENTO

 

DEL

 

CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2002

 

 

 


 

TITOLO I

 

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 1 - Finalità

 

1.     Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nonché dei principi stabiliti dallo Statuto.

 

Art. 2 - Sede delle adunanze

 

1.     Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2.     La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria.  Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.

3.     L'adunanza del Consiglio si può tenere eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla indisponibilità della sede stessa o sussistano ragioni di carattere sociale che rendono opportuna la presenza del Consiglio in luoghi ove si verificano situazioni ed av­venimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

4.     La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5.     All'esterno della sede municipale vengono esposte le bandiere della Repubblica e dell’Unione Europea, durante il giorno in cui si tiene l'adunanza.

 

CAPO lI - IL PRESIDENTE

 

                                                                                          Art. 3 - Presidenza delle adunanze

 

1.     Il Sindaco è il presidente delle adunanze del Consiglio comunale.

2.     Nel caso di assenza del Sindaco, impedimento temporaneo o sospensione dalla carica, il Vicesindaco lo sostituisce nelle funzioni di Presidente del Consiglio; nel caso di assenza anche del Vicesindaco la presidenza è assunta dall’Assessore più anziano per età, e così a scalare. In mancanza anche di Assessori, la presidenza è assunta dal Consigliere di maggioranza presente che ha ricevuto più voti.

3.     Il Vicesindaco svolge inoltre le funzioni di presidente del Consiglio nel caso di cessazione dalla carica del Sindaco per una delle cause previste dall'art. 53 del D. L.vo 18-8-2000 n.267, sino all’elezione del nuovo Consiglio.

 

Art. 4 - Compiti e poteri del Presidente

 

1.     Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità e il ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2.     Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea, modera la discussione e cura che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento; attribuisce la facoltà di parola e toglie la parola quando siano trascorsi i tempi di intervento previsti; pone e precisa i termini delle pro­poste per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3.     Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4.     Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

 

 

 

 

 

 

 CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 - Costituzione dei gruppi

 

1.     Ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno 2 consiglieri; sono tuttavia ammessi gruppi anche di una sola unità, ciascuno formato dai consiglieri appartenenti a liste elettorali nel cui ambito siano stati eletti meno di tre consiglieri.

2.     I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare; l'appartenenza al gruppo costituito dagli eletti nella medesima lista si intende presunta e non richiede specifica comu­nicazione al Sindaco.  E’ fatta salva la possibilità per gli eletti nella medesima lista di costituire una pluralità di gruppi, purché formati da almeno due consiglieri, dandone avviso al Sindaco; alle me­desime condizioni è consentita la costituzione di gruppi formati da consiglieri eletti in liste diverse.

3.     Il consigliere che intende confluire in un gruppo diverso da quello di originaria appartenenza ne dà comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo in cui confluisce.

4.     I consiglieri che non intendono aderire ad alcun gruppo o che si staccano dal gruppo di originaria appartenenza senza confluire in altro gruppo ne danno avviso al Sindaco e possono far parte di un gruppo misto, al quale saranno riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare solo quando di esso vengano a far parte almeno due consiglieri.

5.     Ciascun gruppo deve comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio, salva l'ipotesi di formazione di un nuovo gruppo nel periodo del mandato, nel qual caso la comunicazione verrà inviata prima della riunione consiliare imme­diatamente successiva.  Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capogruppo.  In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano di età.

 

Art. 6 - Conferenza dei capigruppo

 

1.     La conferenza dei capigruppo è l'organismo consultivo del Sindaco e concorre a definire la pro­grammazione delle adunanze consiliari ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2.     La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.  Le proposte della conferenza sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.

3.     La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco.  Alla riunione partecipa il Segretario comunale.

4.     I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla confe­renza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

5.     Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale.

 

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI

 

Art. 7 - Commissioni di lavoro e di studio

 

1.     Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti e speciali, composte solo da Consiglieri comunali: le prime con il compito di esprimere parere su atti di particolare rilevanza attribuiti alla competenza della Giunta o del Sindaco, le seconde con l'incarico di predisporre regolamenti e di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, com­presi fra le competenze del Consiglio.  Alle commissioni è assicurata l'opera dei dipendenti comunali, nonché, per quelle speciali, anche di esperti esterni che abbiano riconosciuta competenza nelle materie da trattare. Con le deliberazioni di costituzione sono stabilite le modalità di composizione e di funzionamento delle commissioni e la loro durata, nonché gli eventuali compensi dovuti ai membri esterni e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente. I nominativi dei componenti le commissioni vengono comunicati successivamente da parte dei capigruppo al Sindaco, per la loro nomina da parte dello stesso con apposito atto.

2.     Il Presidente della commissione speciale riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costitui­scono lo studio effettuato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8  - Commissioni TEMPORANEE DI CONTROLLO E GARANZIA

 

1.     Su proposta di un capogruppo consiliare o a seguito di segnalazione di rilevanti irregolarità da parte del revisore dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo, può costituire commissioni temporanee di  controllo e garanzia sull'attività dell'amministrazione, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2.     La commissione è composta dai capigruppo o da loro delegati e la presidenza è attribuita ad un Consigliere dei gruppi di opposizione.

3.     La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, costituisce la commissione, definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.  Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese ed a maggioranza dei presenti, viene individuato il Presidente.

4.     La commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell'incarico.  Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

5.     Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico rice­vuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del revisore dei conti, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono ri­fiutarsi di collaborare all’espletamento dell'indagine.

6.     La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione.  I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

7.     La redazione dei verbali della commissione viene effettuata, su proposta del Presidente, da un componente della commissione.

8.     Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini ese­guite, escludendo ogni riferimento ad elementi acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non siano, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per tali elementi vale in via permanente l'obbligo del segreto d’ufficio.

9.     La discussione sugli esiti dell'indagine è posta all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio da effettuare entro trenta giorni dalla data di remissione della relazione da parte della commissione.  Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, ap­prova una mozione con la quale esprime agli organi competenti i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essi dovranno adottare entro un termine prestabilito.

10.  Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.  Gli atti e i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale, che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

 

CAPO V - CONSIGLIERI SCRUTATORI

 

Art. 9 - Designazione e funzioni

 

1.     All'inizio di ciascuna seduta del Consiglio, una volta effettuato l'appello, il Presidente può nominare due consiglieri, di cui uno designato dalle minoranze, incaricandoli delle funzioni di scrutatore, ove ne ricorra il caso.

2.     La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente.  Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto a quello dei vo­tanti e degli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l’assistenza dei consiglieri scrutatori.

3.     La nomina degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; essi collaborano con il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4.     Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.


TITOLO Il

l CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO l - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

 

Art. 10 - Diritto d'iniziativa

 

1.     I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti esclusivamente le materie comprese nella competenza del Consiglio comunale, salvo che la legge o lo statuto ne facciano riserva ad uno specifico organo.

2.     La proposta di deliberazione, comprensiva dell'imputazione della eventuale spesa, è formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, ed inviata al Sindaco, il quale la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario ed al responsabile per materia,  per le incombenze  di cui all’art. 49 del D. L.vo 18-8-2000 n.267, e ne informa la Giunta. Successivamente il Sindaco iscrive la proposta all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale successivo alla proposta, indicando, con l’oggetto, il consigliere proponente. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Nel caso che sulla propo­sta siano stati espressi pareri negativi, il Sindaco ne comunicazione al proponente ai fini della conferma o della rinuncia alla sua iscrizione all'ordine del giorno.

3.    I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'or­dine del giorno del Consiglio comunale.  Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modifi­cazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.  Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente all'inizio della discussione della proposta.  Ciascun consi­gliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.  Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere. E’ disposto il rinvio nel caso che, a seguito degli emendamenti presentati, sia necessario acquisire nuovamente i pareri di regolarità tecnica o contabile o sia necessario verificare la sussistenza della copertura finanziaria. Gli emendamenti  relativi al bilancio di previsione, previsti dall’art. 174, c.2, del D. L.vo 18-8-2000 n.267, devono essere presentati almeno 10 giorni prima della data stabilita per la seduta consiliare di approvazione del bilancio stesso, come previsto nel regolamento di contabilità comunale.

 

Art. 11 - Interrogazioni e richieste di attività ispettiva.

 

1.     I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e di chiedere che venga svolta attività ispet­tiva.

2.     L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato e per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3.     La richiesta di attività ispettiva consiste nella domanda rivolta al Sindaco affinché effettui indagini sull’operato di determinati uffici o di singoli dipendenti in relazione ad una specifica questione.

4.     Le interrogazioni e le richieste di attività ispettiva sono sempre formulate per iscritto e firmate dal richiedente.  Esse sono presentate mediante deposito presso la segreteria comunale, che ne cura la protocollazione.

5.     Il Sindaco o l'assessore da lui delegato risponde per iscritto, entro trenta giorni dalla protocolla­zione, alle interrogazioni ed alle richieste di attività ispettiva.

 

                                                                                                Art. 12. - Interpellanze, mozioni, ordini dei giorno

 

1.     I consiglieri hanno diritto di presentare interpellanze, mozioni e ordini del giorno ai fini della loro di­scussione in Consiglio comunale.

2.     L'interpellanza consiste nella richiesta di chiarimenti su specifici atti assunti dal Sindaco, dalla Giunta, dal Segretario, o dai Responsabili dei servizi.

3.     La mozione consiste nella proposta che il Consiglio comunale, nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, approvi un atto di indirizzo nei confronti del Sindaco o della Giunta, per quanto di rispettiva competenza, in riferimento ad interventi da effettuare in un determinato ambito di attività.

4.     L'ordine del giorno consiste nella proposta che il Consiglio comunale, quale espressione politico ­rappresentativa della comunità locale, enunci valutazioni su fatti di particolare rilevanza politica, eco­nomica o sociale, anche se non materialmente e specificamente riferibili alla comunità locale.

5.     Le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno sono sempre formulati per iscritto e firmati dal richiedente.  Sono presentate mediante deposito presso la segreteria comunale, che ne cura la immediata protocollazione dandone comunicazione al Sindaco e sono posti all’O.d.G. del primo consiglio comunale successivo alla loro presentazione, come previsto dall’art. 26, comma 3.

 

 

ART. 13 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

 

1.     Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all’ordine del giorno i relativi oggetti, quando almeno un quinto dei consiglieri assegnati richieda per iscritto al Sindaco che vengano approvate determinate proposte di deliberazione o determinate mozioni. Non rientrano in questo caso le interpellanze, le mozioni e le interrogazioni, per le quali il Consiglio comunale viene convocato come previsto dal 5° comma dell’art. 12;

2.     La richiesta, formulata con le modalità di cui all’art. 10, comma 2, e accompagnata dal testo della proposta di deliberazione o della mozione, è depositata presso la segreteria comunale, che ne cura la immediata protocollazione dandone comunicazione al Sindaco.  Il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di protocollazione.

3.     Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al primo comma, il Se­gretario comunale ne avverte il Prefetto, il quale provvede, previa diffida, alla convocazione.

 

                                                                                             Art. 14 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

 

1.     I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento delle loro funzioni.  Tale diritto sussiste anche nei confronti degli uffici degli enti dipendenti o controllati e delle strutture associative di cui il Comune fa parte, nonché nei confronti dei concessionari di servizi comunali.

2.     I consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti, anche riservati, formati dall'amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti, secondo le modalità contenute nel regolamento di accesso ai documenti amministrativi.

3.     I diritti di cui al primo e secondo comma sono esercitati dai consiglieri richiedendo per iscritto, con riferimento ad oggetti determinati e specifici, le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale o ad un Responsabile da questi designato. Il Segretario stabilisce e comunica a tutti i consiglieri in quali giorni essi possono ottenere, direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare presso la segreteria la consultazione di atti utili all’espletamento delle loro funzioni.

4.     I consiglieri comunali sono tenuti al segreto qualora si tratti di atti riservati e negli altri casi stabiliti dalla legge.

 

                                                                                             Art. 15 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

 

1.     I consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia degli atti e documenti, salvo che di quelli permanentemente o temporaneamente riservati.

2.     La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale.  La richiesta è ricevuta dal Segretario e sulla stessa il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma e la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta e che di essa non verranno consegnate copie a soggetti esterni al Consiglio comunale.

3.     Il rilascio delle copie avviene entro i 10 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso il Segretario comunale preciserà il maggior ter­mine per il rilascio.

4.     Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con co­municazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5.     Le copie vengono rilasciate in carta libera, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale, ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo.

6.     per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia  e rilascio.

 

Art. 16 - Trasmissione dei provvedimenti di Giunta comunale AI capigruppo

 

1.     Gli elenchi delle deliberazioni di competenza della Giunta comunale sono trasmessi ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione   all’albo delle deliberazioni, ai sensi del disposto di cui all’art. 125 del D. L.vo 18-8-2000 n.267.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPO Il - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

 

Art. 17 - Diritto di esercizio delle funzioni

 

1.     I consiglieri comunali, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto ai permessi retribuiti, alle aspettative nonché a tutto quanto stabilito nel D. L.vo 18-8-2000 n.267, dall’art.77 all’art.87.

2.     Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione ad ogni adu­nanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.  Se l'adunanza si protrae oltre le ore ven­tiquattro del giorno per il quale è stata convocata, non spetta ai consiglieri il gettone di presenza an­che per il giorno successivo.

3.     Il gettone di presenza è dovuto ai consiglieri comunali, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute di commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, nel caso sia stato deliberato in tal senso.

4.     I gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.  Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'in­dennità di funzione prevista dall’art.82 del D. L.vo 18-8-2000 n.267, non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

5.     I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni inerenti alla carica, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.  Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

6.     In conformità a quanto disposto dall’art. 86 del D. L.vo 18-8-2000 n.267, i componenti del Consiglio comunale ed i componenti di organi dallo stesso nominati o designati possono essere assicurati in relazione ai rischi conseguenti all’espletamento delle funzioni.

 

Art. 18 - Divieto di mandato imperativo

 

1.     Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2.     Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha, nel rispetto delle leggi, piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

 

                                                                                                   Art. 19 - Partecipazione alle adunanze

 

1.     Il consigliere comunale è tenuto a partecipare alle adunanze del Consiglio.

2.     Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio.

3.     Delle giustificazioni può essere presa nota a verbale.

4.     Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario affinché ne prenda nota a verbale.

 

Art. 20 - Obblighi di astensione

 

1.     I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e ge­stione di servizi, incarichi professionali anche non remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico - amministrativo.

2.     I consiglieri devono altresì astenersi, uscendo dall'aula consiliare, dal partecipare alla discussione ed alla votazione di provvedimenti nei quali abbiano interesse.  Tale obbligo sussiste quando si tratti sia di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

 

Art. 21 - Responsabilità personale

 

1.     Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni.

2.     E' esente dalle responsabilità conseguenti all’adozione di un provvedimento il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, la  propria astensione o comunque abbia espresso voto contrario.

3.     Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del D. L.vo 18-8-2000 n.267.

 

 

 

CAPO III - NOMINE E FUNZIONI RAPPRESENTATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

 

Art. 22 - Nomine di consiglieri comunali.

 

1.     Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, colle­gio o commissione debba far parte uno o più consiglieri comunali, questi sono nominati dal Consiglio tramite votazione in seduta pubblica con voto palese.  Nel caso che la nomina spetti partitamente alla maggioranza ed alle minoranze, le relative votazioni vengono effettuate a norma del successivo art. 50.

2.     Nei casi in cui è previsto espressamente che le nomine avvengano sulla base di designazioni dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare al Sindaco i nominativi dei designati, come previsto dal precedente art.7, comma 1.

 

 

Art. 23 - Funzioni rappresentative

 

1.     I consiglieri possono essere invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2.     Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.  Essa inter­viene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3.     La delegazione viene costituita su indicazione dei capigruppo.

4.     I consiglieri comunali non possono fare uso dello stemma comunale, che è riservato esclusiva­mente agli atti ufficiali degli organi comunali.


TITOLO III

 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO l - CONVOCAZIONE

 

Art. 24 - Competenza

 

1.     La convocazione dei Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco. 

2.     Nel caso di assenza del Sindaco, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

3.      La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sin­daco eletto entro il termine di dieci giorni  dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni  dalla convocazione.  In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

 

Art. 25 - Avviso di convocazione

 

1.     La convocazione dei Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2.     L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno  e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi; ad esso è allegato, quale sua parte integrante, l'ordine del giorno  della seduta.  Qualora siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, inter­ruzione e ripresa dell'adunanza.  Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni,  sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che si tratta di prosecuzione della medesima adunanza.

3.     A norma dell'art. 7, comma 2, dello statuto,  il Consiglio opera in sessione ordinaria, quando all’ordine del giorno sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti il bilancio di previsione, il rendiconto del bilancio e le linee programmatiche di mandato. In tutti gli altri casi opera in sessione straordinaria.

4.     Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che ren­dono necessaria l'adunanza.

5.     Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza.

6.     L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno  sono muniti in calce del timbro del Comune e firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vicesindaco, ovvero secondo le modalità previste dall’art. 16, comma 3 , dello Statuto comunale.

 

 

Art. 26 - Ordine del giorno

 

1.     L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2.     Spetta al Sindaco stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno.

3.     In linea di principio, e con salvezza di quanto previsto nei commi successivi, al primo punto può essere inserita l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, successivamente le proposte di deliberazione del Sindaco precedono quelle avanzate dai consiglieri e dagli altri titolari del diritto di iniziativa, che vengono inserite nell'ordine del giorno  dell'adunanza successiva alla loro presentazione se­condo l'ordine cronologico; le mozioni, le interpellanze, gli ordini del giorno  sono inserite dopo le pro­poste di deliberazione nell'adunanza successiva alla loro presentazione secondo l'ordine cronologico; quindi sono inserite le petizioni di cui all'art. 30 dello statuto.  Il Sindaco può comunque unificare la discussione di più proposte di deliberazioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e petizioni che attengano ad oggetti identici o correlati.

4.     La formulazione dell'ordine del giorno  deve comunque garantire la discussione degli argomenti per i quali la legge o lo statuto stabiliscano un termine entro il quale essi debbano venire effettivamente discussi.  A tal fine assumono priorità assoluta:

·       gli argomenti in relazione ai quali le leggi prevedano specifici termini pe­rentori per l'assunzione delle relative deliberazioni;

·       le proposte di deliberazione per la cui discussione sia stata richiesta la convocazione del Consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, che devono essere inserite all'ordine del giorno di una seduta consi­liare da tenersi entro venti giorni  dalla loro presentazione, all'inizio degli argomenti oggetto di deli­berazione;

 

·       il referto dell'organo di revisione economico - finanziaria su rilevanti irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno  di un'adunanza da tenersi entro 20 giorni  dalla presentazione stessa, sempre che la rilevanza dei fatti accertati non renda necessario che la riunione avvenga in tempi più ridotti;

·       le mozioni per la cui discussione sia stata chiesta la convocazione del Consiglio comunale da parte di un quinto     dei consiglieri vengono inserite, immediatamente dopo le proposte di deliberazione, nell'ordine             del giorno di una seduta consiliare da svolgere entro venti giorni  dalla loro presentazione; qualora non ne risulti materialmente possibile l'esame in tale seduta, esse sono inserite all'inizio del­l'ordine del giorno della seduta successiva.

5.     Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6.     Nell'ambito dell'ordine del giorno  sono elencati distintamente, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 33, primo comma.  Tutti gli altri argomenti elencati si intendono trattati in seduta pubblica.

7.     L'ordine del giorno  è allegato all'avviso di convocazione, di cui costituisce parte integrante.

 

                                                                                                          Art. 27 - Modalità di consegna dell'avviso di convocazione

 

1.     L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato, a mezzo di un messo comunale, al domicilio dei consiglieri.  La consegna, in caso di assenza del consigliere, può essere effettuata anche a familiari o a persone addette alla casa o in portineria, ove esistente. Il ricevente sottoscrive la dichiarazione di avvenuta consegna.  Qualora la consegna sia impossibile, il messo affigge avviso alla porta del domicilio del consigliere e deposita l'avviso di convocazione presso la segreteria comunale, intendendosi in tal modo effettuata la consegna.  La consegna a mani del consigliere può essere effettuata anche al di fuori del suo domicilio.

2.     Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, con l'indicazione del giorno  e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e della modalità di effettuazione.  La dichiara­zione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3.     I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro sette giorni  dalla proclama­zione degli eletti, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l’indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convo­cazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi respon­sabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti al consigliere.  Valgono per la consegna al domiciliatario le stesse disposizioni enunciate al primo comma in riferimento al consigliere.

4.     In caso di mancata indicazione del nominativo del domiciliatario, gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica sono depositati presso la segreteria comunale e contestualmente viene comunicato al consigliere, a mezzo telegramma, l'avviso di deposito. Il deposito e l'invio della comunicazione devono essere effettuati nel termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio.  Con la loro effettuazione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna convocazione.

 

                                   Art. 28 - Termini per la consegna dell'avviso di convocazione

 

1.     L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

2.     Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

3.     I termini di cui ai precedenti commi, al pari degli altri termini definiti in giorni contenuti nel presente regolamento, sono conteggiati senza tener conto del giorno  in cui si svolge l'adunanza.  Nel computo però ­sono inclusi i giorni  festivi ricorrenti per calendario.

4.     Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

5.     Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie o straordinarie sopravvenuti argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli ar­gomenti aggiunti.

6.     I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al quarto comma o dell'aggiunta di argomenti all'or­dine del giorno  di cui al quinto comma possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei componenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno  stabilito dal Consiglio stesso.  L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7.     Le stesse procedure di cui al comma 6 vengono adottate anche nel caso di rinvio della seduta del Consiglio, dovuta ad ulteriore protrarsi della stessa.

8.     L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interes­sato partecipi comunque all'adunanza.

 

 

 

ART. 29 - Pubblicazione e diffusione dell'ordine deL giorno

 

1.     L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni  e nei tre giorni  precedenti quello della riunione e fino allo svolgimento delle adunanze.

2.     L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi agli argo­menti aggiunti all'ordine del giorno  delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo comunale nelle ventiquattrore precedenti la riunione.

3.     Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno  delle adunanze, nonché degli elenchi degli argomenti aggiunti, viene inviata a cura della segreteria comunale agli assessori non consiglieri comunali, assicu­randone il tempestivo recapito.

4.    Il Sindaco può disporre l’affissione di manifesti o l’effettuazione di altri avvisi per far noto il giorno  e l'ora di convocazione del Consiglio con i relativi argomenti.

 

 

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

 

Art. 30 - Deposito degli atti

 

1.     Il testo delle proposte di deliberazione inerenti agli oggetti iscritti all'ordine del giorno, munite dei pareri di regolarità tecnica e contabile, almeno gli atti della relativa pratica, devono essere depositati presso la segreteria comunale o in un altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro giorni prima della seduta, nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie, ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza. Entro gli stessi termini devono essere depositati i testi delle mozioni e delle interpellanze. Il testo delle proposte e gli atti relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno dodici ore prima della riunione. Sono esenti dal deposito presso la segreteria entro i termini suddetti e possono essere prodotte direttamente durante la seduta consiliare solo le risposte alle interpellanze ed alle mozioni, nonché tutte le comunicazioni e la documentazione inerente la presentazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

2.    La consultazione da parte dei consiglieri comunali deve avvenire durante gli orari d’ufficio.

3.    I consiglieri hanno diritto di consultare anche gli atti d’ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione o comunque direttamente attinenti ad esse.

4.    All’inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell’adunanza e ogni consigliere può consultarli.

5.    Le proposte relative alla modifica dello statuto devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell’adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l’esame. Con la comuni­cazione viene inviata copia delle proposte.

 

Art. 31 - Adunanze e loro validità

 

1.    Il Consiglio comunale, ai sensi dell’art.38, comma 2, del D. L.vo 18-8-2000 n.267, non può deliberare se non intervengono almeno 6 (sei) consiglieri oltre al Sindaco.

2.    L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.  Il numero dei presenti viene accer­tato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.  Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente attende che venga raggiunto il numero legale per dichiarare valida l’adunanza, ottenuto il quale di­spone che si rinnovi l'appello e dichiara aperta la seduta.

3.    Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Pre­sidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4.    Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza si presume la presenza in aula dei consiglieri che hanno risposto all’appello. I consiglieri che entrano o che si assestano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a dame avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni ac­certa che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presi­dente, che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell’appello.  Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei con­siglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adu­nanza, a sua discrezione fino a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti.  Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.  Di ciò viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5.    I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza; ugualmente non si computano i consiglieri che, nelle vota­zioni a scrutinio segreto, non partecipano alla votazione. Inoltre  non si computano i consiglieri tenuti obbligatoriamente all'astensione, i quali devono uscire dall'aula quando venga trattato il punto all'ordine del giorno  sul quale devono astenersi.  Sono invece computati, e considerati a tutti gli effetti presenti, i consiglieri che, nelle votazioni a scrutinio palese, dichiarano di astenersi o che, nelle vo­tazioni a scrutinio segreto, partecipano alla votazione, dichiarando di deporre scheda bianca.

 

 

                                                               CAPO IlI - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

 

Art. 32 - Adunanze pubbliche      

 

1.     Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 33.

2.     Chiunque può assistere alle adunanze nell'apposito spazio riservato al pubblico.

 

Art. 33 - Adunanze segrete

 

1.     L'adunanza dei Consiglio comunale si tiene in forma segreta solo quando vengono trattati argo­menti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza di persone o sono esa­minati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone, salvo il caso che si tratti di nomine e designazioni a componenti di organi o revoche, le quali sono sempre effettuate in seduta pubblica.

2.     Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno  dell'adunanza e vengono posti in discussione agli ultimi punti.

3.     Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone che non siano componenti di organi, il Pre­sidente invita i consiglieri a chiudere la discussione, senza ulteriori interventi.  Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.  In tal caso il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula, ad eccezione del Segretario Comunale, in qualità di verbalizzante, tranne il caso in cui lo stesso Segretario sia oggetto della discussione. In tal caso verbalizzerà un membro del Consiglio, designato al momento dal Presidente.

 

Art. 34 - Adunanze con partecipazione di terzi alla discussione

 

1.     Il Sindaco,  nel formulare l'ordine del giorno, può prevedere che, in relazione ad oggetti espressamente indicati, sia consentito a rappresentanti delle associazioni previste all’art. 25 dello statuto o ad esperti della questione in  trattazione, di prendere la parola nel corso della seduta del Consiglio, affinché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze ed illustrino al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

2.     Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza “aperta” del Consiglio comunale, anche in luogo diverso dalla sua sede abituale.

3.     Le adunanze aperte hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati parlamen­tari, consiglieri regionali, provinciali e di altri comuni, rappresentanti delle associazioni sociali, politi­che e sindacali interessate ai temi da discutere.

4.     In particolari adunanze il Presidente, sempre garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi, oltre che dei soggetti invitati sopra citati, anche dei dipendenti comunali responsabili del servizio o dell’ufficio cui si riferisca un punto da trattare, per fornire in modo specifico chiarimenti o qualsivoglia informazioni tecnico-amministrative.

5.     Durante le adunanze aperte del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni che comportano provvedimenti economico finanziari di qualsiasi genere.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

 

Art. 35 - Comportamento dei consiglieri

 

1.     Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, purché riguardino opinioni o comportamenti politico - amministrativi.

2.     Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e dei civile rispetto.  Non è consentito offendere l'onorabilità di qualsiasi persona.

3.     Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei prece­denti commi, il Presidente lo richiama.

4.     Dopo un secondo richiamo fatto ad uno stesso consigliere nel corso della discussione di un punto all’ordine del giorno della  seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione della discussione sull'argomento.

 

Art. 36 - Ordine della discussione

 

1.     I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.  Ove ri­chiesto da almeno un gruppo, l’attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.

2.     I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al     Presidente ed al Consiglio.

3.     I  consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito su ciascun punto all'ordine del  giorno  o al termine dell'intervento di un collega.

4.     Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra consiglieri; ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire lasciando la parola esclusivamente al consigliere iscritto a parlare.

5.     Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o al rispetto dei termini di durata degli interventi, come stabilito all’art. 41.

6.     Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.  In caso contrario il Presi­dente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.

7.     Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti temporali fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

 

Art. 37 - Comportamento deL pubblico

 

1.     Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio ad esso riser­vato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso ri­guardo alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.

2.     Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3.     I poteri per il mantenimento dell'ordine spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani o altro dipendente. A tal fine un dipendente è sempre in servizio per le adunanze del Con­siglio comunale, agli ordini del Presidente ed anche con compiti di supporto tecnico amministrativo agli assessori ed ai consiglieri.

4.     La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del  Presidente e dopo che sia stata so­spesa o tolta la seduta.

5.     Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un compor­tamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6.     Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando egli stesso non abbia ripreso il proprio  posto.  Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta.  Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità  normali di convocazione, per il completamente dei  lavori.

 

                                                                                                Art. 38 - Ammissione di funzionari alla discussione

 

1.        Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più consiglieri, può sempre invitare i funzionari comunali ad            effettuare relazioni o a dare informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, previo congruo preavviso.

 

 

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

ART. 39 – cOMUNICAZIONI

 

1.     Alla fine dell'adunanza, concluse le formalità previste, il Sindaco o un assessore da lui delegato può effettuare eventuali comunicazioni sull'attività del Comune o su fatti ed avvenimenti di inte­resse per la comunità, che devono essere contenute in un tempo non superiore complessivamente a quindici minuti.

2.     Sulle comunicazioni può intervenire un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore  a dieci minuti.

 

                                                                                          Art. 40 - Ordine di TRATTAZIONE degli argomenti

 

1.     Il Consiglio comunale, concluso  l’appello nominale, procede all'esame degli argomenti che prevedono una deliberazione secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti, salvo che si tratti di deliberazioni per la cui assunzione la legge preveda uno specifico termine perentorio ovvero di proposte per la cui trattazione è stata richiesta la convocazione del Consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, può essere modificato per decisione del Presidente, anche su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza dei presenti, senza discussione.

2.     Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno  della seduta.

 

Art. 41 - Discussione  Norme generali

 

1.     Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno  per inizia­tiva del Sindaco è lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato.  Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri sono i proponenti, uno per ogni proposta quand'anche essa provenga da una pluralità di consiglieri, salvo che rappresentanti delle libere associazioni siano stati invitati a partecipare alla seduta a norma del precedente art. 34.

2.     Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, secondo l'ordine di richiesta.  Quando più nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.

3.     I capigruppo possono intervenire due volte nella discussione di ciascun argomento: la prima per un massimo di 15 minuti per esporre l'opinione del gruppo, poi per 10 minuti per rispondere al­l'eventuale intervento di replica del Presidente o del relatore.

4.     Gli altri consiglieri possono intervenire nella discussione di ciascun argomento una sola volta, per non più di 10 minuti ciascuno.

5.     Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6.     Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richie­sta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7.     Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza dei presenti, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente di­battuto.  Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8.     Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per la dichiarazione di voto ai ca­pigruppo, per una durata non superiore a 10 minuti ciascuno.  Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di 10 minuti.

9.     I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali rela­tive allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro va­rianti generali.

 

Art. 42 - Questione PREGIUDIZIALE o sospensiva

 

1.     La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, preci­sandone i motivi.  La questione pregiudiziale può essere posta fino a quando non sia dato inizio alla votazione della deliberazione, proponendo il ritiro di questa.

2.     La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.  Può essere posta fino a quando non sia dato inizio alla votazione della deliberazione, richiedendo che questa sia rinviata ad altra riunione.

3.     Sulle questioni pregiudiziali o sospensive può parlare, oltre al proponente, o ad uno dei proponenti nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 10 minuti.  Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.

 

Art. 43 - Fatto personale

 

1.     Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti rite­nuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2.     Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o no.  Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei presenti.

3.     Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i con­siglieri che lo hanno provocato.  Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 10 minuti.

 

Art. 44 - Trattazione delle interpellanze, mozioni e ordini deL giorno

 

1.     La trattazione delle interpellanze e delle mozioni avviene successivamente alla trattazione delle proposte di deliberazione.

2.     L'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal proponente, con riferimento al testo della stessa depositato agli atti dell'adunanza.  Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta all'interpellanza o demandare un assessore a provvedervi.  L'illustrazione e la risposta devono essere contenute nel tempo di 15 minuti ciascuna.

3.     Alla risposta può replicare solo il consigliere proponente, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di 10 minuti.

4.     Nel caso che l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di re­plica spetta ad uno solo di essi e non sono consentiti ulteriori interventi, se non autorizzati dal Presidente, per un tempo non superiore ai 10 minuti.

5.     La mozione è illustrata dal proponente per un tempo non superiore a 15 minuti.  All'illustrazione segue la discussione e la votazione.

6.     Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a 10 minuti ciascuno, i ca­pigruppo ed il Sindaco o un assessore da lui incaricato.  Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 10 minuti e non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazioni di voto, limitati a 10 minuti ciascuno.

7.     Nel caso che la mozione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi.                                                         

8.     Conclusa la discussione, la mozione è messa in votazione in forma palese e si considera approvata se ottiene la maggioranza dei presenti.

9.     Le disposizioni dei commi precedenti relative alle mozioni si applicano anche nel caso di discus­sione e votazione di ordini del giorno.

 

Art. 45 - Conclusione dell'adunanza

 

1.     L'ora entro la quale si concludono le adunanze può essere stabilita periodicamente dalla conferenza dei ca­pigruppo, su proposta del Presidente.

2.     Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.

3.     Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. il Presidente dichiara chiusa la seduta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VI - LE VOTAZIONI

 

Art. 46 - Modalità generali

 

1.     L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata in forma palese, salvi i casi di votazione segreta espressamente previsti dalla legge.

2.     Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 47 e 48.

3.     Le votazioni in forma segreta sono effettuate, a norma del successivo art. 49, solo quando siano prescritte espressamente dalla legge.

4.     Non si può procedere a votazioni  di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5.     La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non siano presenti in aula nel numero necessario per rendere legale l'adunanza o per consentire la valida assunzione della de­libera nei casi in cui siano richieste a tal fine maggioranze particolari.

6.     I consiglieri presenti possono non partecipare alla votazione con le seguenti modalità:

a)       Astensione: in questo caso i consiglieri rimangono in aula, vengono computati fra i presenti ma non fra i votanti e           dichiarano la propria astensione per alzata di mano su richiesta del Sindaco;

b)       Abbandono dell’aula: in questo caso i consiglieri devono uscire dall’aula e non vengono computati fra i presenti   per la validità della seduta;

7.     Non sono previste altre forme di votazione o di non partecipazione al voto, se non quelle precisate nei commi precedenti;

8.     Sia per le votazioni, favorevoli o contrarie, sia per le forme di non partecipazione al voto, i consiglieri possono chiedere che vengano messe a verbale dichiarazioni e motivazioni, dettate o consegnate per iscritto al Segretario Comunale, relative alla propria espressione di voto o meno;

9.     Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

a)     la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di votare la proposta di deliberazione, a seconda del momento in cui la questione  stessa viene sollevata,

b)    le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

emendamenti soppressivi;

emendamenti modificativi,

emendamenti aggiuntivi;

c)     per i provvedimenti composti di varie parti concettualmente separabili tra loro, quando almeno un terzo dei consiglieri presenti chieda che siano votati per divisione,  la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo,

d)    i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;

7.  Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.  Sono consentiti solo bravissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

 

 

Art. 47 - Votazioni In forma palese

 

1.     Nelle votazioni In forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.  Il Presidente invita prima ad esprimere i voti favorevoli, poi i contrari ed infine a dichiarare l'astensione.

2.     Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

3.     La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

 

Art. 48 - Votazione per appello nominale

 

1.     Alla votazione per appello nominale si procede quando essa sia prescritta dalla legge o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri presenti.

2.     il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", contrario alla stessa.

3.     Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli eventuali scrutatori e del Segretario stesso.

4.     Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

 

 

Art. 49 - Votazioni segrete

 

1.     La votazione, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, mediante scrutinio segreto viene ef­fettuata a mezzo di schede predisposte dal Segretario comunale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.

2.     L’astensione dalla votazione, che deve essere fatta risultare a verbale, è equiparata all'abbandono dell'aula.

3.     Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli  scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

4.     Nel caso di irregolarità e quando il numero di schede votate risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

5.     Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi altresì atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l’assistenza dei consiglieri scrutatori.

 

                                                                                                          Art. 50 - Votazioni inerenti a nomine, DESIGNAZIONI o revoche

 

1.     Le votazioni inerenti a nomine o designazioni a componenti di organi, solo nei casi previsti dalla legge e non di competenza del Sindaco ai sensi dell’art.50 del D. L.vo 18-8-2000 n.267,  sono effettuate in forma pa­lese secondo le disposizioni contenute nei precedenti artt. 46, 47 e 48.  Con le medesime modalità si effettuano le votazioni inerenti a revoche di componenti.

2.     Qualora la nomina o designazione spetta partitamente, per disposizione normativa, alla maggio­ranza e alle minoranze consiliari, le relative votazioni vengono effettuate separatamente con la partecipazione rispettiva dei consiglieri componenti la maggioranza e di quelli componenti le mino­ranze; a tal fine si intendono far parte delle minoranze i consiglieri eletti in liste diverse da quella col­legata al Sindaco.

3.     Nel caso di cui al comma precedente le votazioni inerenti a revoche vengono effettuate dalla maggioranza o dalle minoranze a seconda che il componente di cui si propone la revoca sia stato nominato o designato dall'una o dalle altre.

 

Art. 51 - Esito dellE votazioni

 

1.     Salvo che per le deliberazioni per le quali la legge o lo statuto prevedano espressamente una maggioranza particolare ai fini della foro approvazione, le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, computati a norma dell’art. 31. Con  la stessa maggioranza si intendono approvati le mozioni e gli ordini del giorno. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza è costituita da un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei presenti.

2.     In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l’argomento posto all’ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza, qualora tutti i presenti, nessuno escluso,  siano d’accordo.

3.     Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione respinta, o non approvata neppure alla seconda votazione nel caso di cui al comma precedente, non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione nella stessa adunanza, ma può essere riproposta al Consiglio in un'adunanza successiva.

4.     Nel caso di nomine e designazioni a componenti di organi spettanti partitamente alla maggioranza ed alle minoranze o di revoca degli stessi, le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei ri­spettivi presenti.

5.     Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula “Il Consiglio ha approvato” oppure “Il Consiglio non ha approvato”.

6.     Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, nonché, nel caso di votazione segreta, il numero delle schede bianche o nulle.  Nelle votazioni inerenti a persone viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo.

 

                                                                                             Art. 52 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

 

1.     Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2.     La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della delibera­zione, con votazione separata.

 

 

 

 

CAPO VII - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E VERBALIZZAZIONE

 

 

Art. 53 - Partecipazione dei Segretario all'adunanza

 

1.    Il Segretario  comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita le  funzioni­ di verbalizzazione e può essere invitato dal Presidente ad intervenire  per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

 

 

                                                                                                Art. 54 - Redazione e ferma del verbale dell'adunanza

 

1.     I verbali dell'adunanza sono gli atti pubblici che documentano lo svolgimento dell'adunanza e la volontà espressa, attraverso le votazioni effettuate, dal Consiglio comunale.

2.     Alla loro redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, un dipendente comunale dallo stesso designato.

3.     Il singolo verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta, oltre alle indicazioni previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, il testo delle deliberazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno sottoposti a votazione, con i relativi emendamenti, nonché il testo effettivamente approvato.                                                                                         

4.     Gli interventi  e le dichiarazioni dei consiglieri, nel corso delle discussioni, possono essere riportati in forma sintetica. I consiglieri possono chiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto, corrispondente all'intervento pronunciato, sia fatto pervenire al Segretario entro il  termine della seduta, o dettato direttamente allo stesso.

5.     Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano espri­mere necessariamente giudizi sul loro operato. In questo caso il verbale verrà pubblicato all’albo pretorio per estratto, omettendo eventuali giudizi o considerazioni personali.

6.     Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

7.     I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

 

                                                                                   Art. 55 - Deposito, rettifiche ed approvazione deL verbale

 

1.     I  verbali di ciascuna adunanza possono essere approvati all'inizio dell'adunanza immediatamente successiva.  A tal fine essi vengono depositati presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri, nei termini previsti all’art. 30, 1° comma.

2.     I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell’ufficio segreteria e nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.

3.     Il rilascio di copie, estratti e certificazioni dei predetti verbali è disposto dal Segretario co­munale.

 

 

 

CAPO VIII- ASSESSORE NON CONSIGLIERE

 

Art. 56 - Partecipazione

 

1.     L'assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di rela­zione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2.     La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determi­nazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 57- Entrata in vigore.  Diffusione

 

1.     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'acquisizione di esecu­tività da parte della deliberazione con la quale esso è stato approvato.  A decorrere da tale data s'in­tende abrogata ogni precedente regolamentazione del funzionamento del Consiglio comunale con­tenuta in atti comunali di natura anche non regolamentare.

2.     Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

3.     Copia del presente regolamento, esecutivo, è trasmessa,  a cura del Sindaco,  ai consiglieri comunali.