REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.
Art. 1
Oggetto del regolamento
1.
Il presente
regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18
ottobre 2001 n. 3), nonché dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive
modifiche ed integrazioni.
2.
Ai fini
dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di
riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei
diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione
nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di
applicazione.
3.
Il
regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(I.R.Pe.F.), istituita – a norma dell’art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n.
449, come modificato dall’art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 –
dall’art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’art. 12 L.
13 maggio 1999, n. 133 e dall’art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e
come integralmente modificato dall’art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4.
Per la
disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori
normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a
livello nazionale.
Art. 2
Soggetto attivo
1.
L’addizionale
in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Borgo San Siro, ai sensi del
D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3
Soggetti passivi
1.
Sono
obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.Pe.F. tutti i contribuenti
aventi il domicilio fiscale nel Comune di
Borgo San Siro, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, sulla
base delle disposizioni normative vigenti.
Art. 4
Criteri di calcolo dell’addizionale
1.
L’addizionale
è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta
dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni
per essa riconosciute e del credito di cui all’art. 165 D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.
Art. 5
Variazione dell’aliquota
1.
L’aliquota è
confermata per l’anno 2007 nella misura di 0,5 punti percentuali.
2.
Per gli anni
successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle
normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli
artt. 42 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) da adottarsi entro
la data di approvazione del bilancio di previsione.
3.
In caso di
mancata approvazione entro il termine di cui al comma 2, si applicherà
l’aliquota nella misura vigente nell’anno precedente.
4.
La
deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione
sul sito individuato con Decreto del capo del Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero dell’Economia e delle finanze 31 maggio 2002.
5.
In caso di
pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l’aliquota nella
misura vigente nell’anno precedente.
Art. 6
Modalità di versamento
1.
Il
versamento dell’addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a
saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
direttamente al Comune di Borgo San Siro, attraverso l’apposito codice tributo
assegnato.
2.
L’acconto è
stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando al
reddito imponibile dell’anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre
1998, n. 360.
3.
Ai fini del
comma 2, l’aliquota è assunta nella misura deliberata per l’anno di
riferimento, qualora la pubblicazione della stessa sia effettuata non oltre il
15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell’anno
precedente, in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.
4.
Relativamente
ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti
d’imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate
mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
5.
Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato
all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in
un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a
quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al
quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.
Art. 7
Funzionario responsabile
1.
Il
Funzionario per la gestione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche è individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario.
Art. 8
Sanzioni e interessi
1.
In caso di
omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo in oggetto, anche a
titolo di saldo o acconto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni
disciplinate dai D.Lgs. 471, 472 e 473 del 1997 in materia di sistema
sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.
Art. 9
Efficacia
1.
Per quanto
non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2.
Il presente
Regolamento ha efficacia, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, dal 1° gennaio 2007.