REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.

 

Art. 1

Oggetto del regolamento

1.      Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), nonché dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2.      Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

3.      Il regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.), istituita – a norma dell’art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall’art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall’art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall’art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.

4.      Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

 

Art. 2

Soggetto attivo

1.      L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Borgo San Siro, ai sensi del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 3

Soggetti passivi

1.      Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.Pe.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di  Borgo San Siro, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

 

Art. 4

Criteri di calcolo dell’addizionale

1.      L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all’art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

 

Art. 5

Variazione dell’aliquota

1.      L’aliquota è confermata per l’anno 2007 nella misura di 0,5 punti percentuali.

2.      Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

3.      In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma 2, si applicherà l’aliquota nella misura vigente nell’anno precedente.

4.      La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con Decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle finanze 31 maggio 2002.

5.      In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l’aliquota nella misura vigente nell’anno precedente.

 

Art. 6

Modalità di versamento

1.      Il versamento dell’addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, direttamente al Comune di Borgo San Siro, attraverso l’apposito codice tributo assegnato.

2.      L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell’anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

3.      Ai fini del comma 2, l’aliquota è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento, qualora la pubblicazione della stessa sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell’anno precedente, in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

4.      Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti d’imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

5.      Il  saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

 

Art. 7

Funzionario responsabile

1.      Il Funzionario per la gestione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario.

 

 

Art. 8

Sanzioni e interessi

1.      In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo in oggetto, anche a titolo di saldo o acconto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471, 472 e 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

 

Art. 9

Efficacia

1.      Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2.      Il presente Regolamento ha efficacia, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dal 1° gennaio 2007.