RIFIUTI SOLIDI URBANI
ART.
1 – ISTITUZIONE, OGGETTO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA
ART.
2 – ANNUALITA’, DECORRENZA E CESSAZIONE
ART.
3 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART.
6 – TASSA PER LE AREE SCOPERTE
ART.
7 – TASSA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO
ART.
8 – LOCALI ED AREE TASSABILI
ART.
9 – ESCLUSIONI DALLA TASSA
ART.
11 – AGEVOLAZIONE SPECIALE
ART
13 – GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO
ART.
14 – CLASSI DI CONTRIBUENZA
ART.
17 – ACCESSO AGLI IMMOBILI
ART.
18 – ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE
1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell’ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, e con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma precedente e per l’intera gestione sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel territorio comunale, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
3. La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica su suolo e nel suolo dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell’art. 39 della L. 22.02.1994 n. 146 (Allegato A), prodotti nei locali a qualsiasi uso adibiti e nelle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché in qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove i rifiuti possano prodursi, comprese quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa.
4. L’applicazione della tassa è limitata alle zone del territorio comunale in cui è istituito e svolto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
5. L’interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
1. La tassa, salvo i casi previsti nei successivi commi 4, 5 e 6, è annuale.
2. Le variazioni nel corso dell'anno che comportano una diversa determinazione della tassa, non danno luogo a rimborsi o a riduzioni, né d'altra parte, danno luogo ad aumenti, fatte salve esplicite disposizioni legislative in merito.
3. La tassa è ugualmente dovuta per intero anche se i locali vengono temporaneamente chiusi o se il servizio di smaltimento viene interrotto per cause di forza maggiore, fatte salve le specifiche riduzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
5. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono soltanto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni: il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone rimborsi.
2. Della suddetta nomina è data comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla designazione.
ART.
4 – PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA
1. Per l’individuazione dei presupposti che determinano l’applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa si rimanda al Capo III° del citato Decreto Legislativo n. 507/1993.
2. Il Comune quale ente impositore non è soggetto passivo del tributo per i locali ed aree adibite ad ufficio e servizi comunali.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
3. La superficie tassabile delle aree di cui all'art. 1 comma 3 è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
1. Le aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali, non sono tassabili.
2. Sono tassate per intero le superfici scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell’ambito di un’attività produttiva, e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria
1. La tariffa viene ridotta, per particolari condizioni d'uso ai sensi dell'art. 66, comma 3, del d.lgs. 507/93, nella misura seguente:
a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del Comune;
c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
d) del 30% per l'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera "b)", risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
e) del 0% per gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, tutti i vani, principali o accessori, nessuno escluso, di seguito elencati:
a) interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, ecc.);
b) adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, a botteghe e laboratori di artigiani;
c) adibiti all'esercizio di alberghi (compresi alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi e i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
d) di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, sale cinematografiche e teatrali, ospedali e case di cura e simili, di stabilimenti e opifici industriali, con esclusione delle superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
e) adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
f) adibiti ad ambulatori, poliambulatorio e studi medici e veterinari, a laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, a saloni di bellezza, di saune, a palestre e simili;
g) adibiti a magazzini e depositi, dove non si svolgano attività industriali e commerciali, ad autorimesse ed autoservizi, autotrasportatori, ad agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili (magazzini e depositi agricoli);
h) adibiti a scuole, collegi, convitti, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico-economiche e di collettività in genere;
i) di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.
3. Sono inoltre tassabili le aree scoperte ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilabili, le quali non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:
a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi natura e tipo;
c) le aree, pubbliche o private, adibite a sale da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio);
d) le aree adibite a banchi di vendita, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato in modo permanente (per tutto l'anno) o temporaneo (per determinati giorni o periodi dell'anno), ivi comprese le aree per l'esercizio di fiere commerciali;
e) le aree scoperte ad uso privato adibite a posteggi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.);
g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri, concerti e simili);
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
2. presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche ed impianti riservati a impianti tecnologici (cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, essicatoi senza lavorazione, silos e simili) ove non si abbia di regola presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,80 nella quale non sia possibile la permanenza;
c) unità immobiliare prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
d) balconi e terrazze scoperte.
3. Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani di cui alla Tabella A), rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori in base alle norme vigenti.
4. Il disposto del comma precedente esteso alle superfici facenti parti di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti non assimilabili per qualità a quelli urbani a norma di legge ed al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 – quinquies e seguenti del d.lgs. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella Legge 10 febbraio 1989, n. 45.
5. Non sono assoggettabili alla tassa i fondi delle imprese agricole e relative pertinenze, in quanto i rifiuti ivi prodotti sono da considerare speciali, a tutti gli effetti, ai sensi dell' art. 10 bis del d.lgs. 361/87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1987, n. 441. Sono invece da assoggettare al tributo i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.
7. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione nella misura fissa del 30%, fermo restando che la riduzione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato alleghi la documentazione prevista al comma 4.
8. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.
1. Sono esenti dalla tassa:
a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune;
b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, escluso in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
c) i locali e le aree scoperte utilizzate per attività sociali e ricreative (impianti sportivi, oratorio, centri sociali ecc.) da circoli e associazioni private (non politiche) ed enti non economici.
1. La tassa sarà applicata per intero, ma commisurata all'effettivo periodo di utilizzo scolastico, per i locali adibiti a scuole pubbliche di ogni ordine e grado, statali e non statali, nonché scuole materne pubbliche e private, purché ricadenti nell'ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi dell'Amministrazione scolastica pubblica.
1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi:
- delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;
- dei rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale od effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza l'amministrazione;
- dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data d'inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
1. La percentuale di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è determinata in sede di deliberazione del bilancio di previsione. Tale percentuale dovrà rispettare il disposto dell’art. 61 c. 1 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, nonché tendere al 100%.
2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale, iscritta nei ruoli emessi nel corso dell’esercizio per l’anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell’esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione della tassa (compensi al concessionario), non si considerano le addizionali, gli interessi e le sanzioni.
Categoria 1^ Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari: abitazioni, cantine, box, mansarde, taverne, parti comuni condominiali, ecc.
Categoria 2^ Locali
ed aree destinati a ristoranti, trattorie, pizzerie, mense aziendali, tavole
calde ecc.
Categoria 3^ Locali ed aree destinati al commercio all’ingrosso ed al minuto di prodotti ittici o carni delle specie ittiche, prodotti ortofrutticoli, fiori o di altri prodotti alimentari o deperibili ecc.
Categoria 4^ Locali ed aree destinati, bar, gelaterie, caffetterie, osterie, birrerie, pasticcerie, pizzerie da asporto, torrefazioni, sale giochi, discoteche, sale da ballo, circoli ecc.
Categoria 5^ Locali degli esercizi alberghieri, pensioni e locande, residences ecc.
Categoria 6^ Locali dei collegi, dei convitti, delle caserme, delle carceri, degli ospedali, delle case di cura, degli istituti di ricovero, degli istituti religiosi ecc.
Categoria 7^ Locali degli ambulatori, dei poliambulatorii e degli studi medici e veterinari, dei laboratori analisi, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili ecc.
Categoria 8^ Locali ed aree destinati ad attività di parrucchiere, uomo o donna e estetista.
Locali ed aree destinati ad esercizi commerciali all’ingrosso ed al minuto di beni non deperibili:
farmacie, articoli di vestiario, oggetti preziosi, mobili, elettrodomestici, ecc.
Categoria 9^ Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito e finanziari, degli istituti assicurativi, delle agenzie di viaggio, delle ricevitorie e dei banchi di lotto ecc..
Categoria 10^ Locali ed aree ad uso industriale ove di regola si producono rifiuti urbani, dei laboratori e delle botteghe artigianali
Categoria 11^ Locali ed aree adibiti a sale teatrali e cinematografiche ecc.
Categoria 12^ Locali ed aree adibiti ad enti pubblici non economici, a scuole pubbliche e private, musei, archivi, biblioteche, oratori, associazioni culturali, sportive, politiche e religiose, ecc.
Categoria 13^ Distributori di carburanti, aree dei campeggi e dei parcheggi
Categoria 14^ Locali dei magazzini e dei depositi dove non si svolgono attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione, dei magazzini e dei depositi agricoli.
2. Le fattispecie non comprese e non identificabili in alcuna delle categorie precedenti, verranno classificate nella categoria maggiormente affine, tenendo conto, oltre che al settore, anche alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti. I locali adibiti ad uso promiscuo sono classificabili in base alla loro destinazione prevalente.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 3 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa e altre penalità.
4. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può
essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità e affidabilità del personale impiegato dal contraente.
1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 15, ultimo comma, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, nonché a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. Nei ruoli suppletivi sono iscritti, di regola, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1, sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi di legge per ogni semestre o frazione di semestre.
1. Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, del d.lgs. 507/93, è disposto dall'Ufficio comunale entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui iscritto il tributo.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse vigente, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del d.lgs. 507/93, così come modificato dall’art. 12 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 473, e successive modificazioni.
1. Sino alla data di insediamento della commissione prevista dal primo comma dell'art. 34, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate, secondo le modalità prescritte dall'art. 20 del T.U. 26 ottobre 1972, n. 638.
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2005.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto riguarda i rifiuti provenienti da attività economiche assimilabili agli urbani si fa riferimento a quanto disposto nell’Allegato A al presente regolamento.
3. Il presente regolamento viene adeguato nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.07.2000 n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
o Rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività produttive assimilabili agli urbani
o Imballaggi primari;
o Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
o Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
o Sacchi e sacchetti di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
o Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
o Paglia e prodotti di paglia;
o Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
o Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile:
o Ritagli e scarti di tessuto e di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
o Feltri e tessuti e tessuti;
o Pelle e simil-pelle;
o Gomma e caucciù (polveri e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
o Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
o Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n° 915/1982;
o Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
o Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
o Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
o frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
o Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
o Nastri abrasivi;
o Cavi e materiale elettrico in genere;
o pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
o Scarti in genere della produzione alimentare purché allo stadio liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti di industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
o Scarti vegetali in genere(erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
o
Residui animali e vegetali provenienti
dall'estrazione di principi attivi.