REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
E
PRESTAZIONI DI SERVIZI
IN CAMPO SOCIALE
CRITERI DI VALUTAZIONE
UNIFICATI
E AMBITI DI APPLICAZIONE DELL’INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
Approvato
con deliberazione di C.C. n. 18 del 27.11.2003
INDICE
Capo I –
Finalità ed ambiti di applicazione
Art. 1 – Oggetto del regolamento.
Art. 2 – Ambiti di applicazione
Capo II –
Indicatore della situazione economica.
Art. 3 – Disposizioni generali
Art. 4 – Criteri per la determinazione della
situazione economica
Art. 5 – Definizione e calcolo del reddito
Art. 6 – Definizione e calcolo del patrimonio.
Art. 7 – Coefficiente del nucleo familiare.
Art.
8 – Modalità di presentazione della domanda.
Art.
9 – Parenti tenuti agli alimenti.
Servizi Sociali e Assistenziali non
destinati alla generalità dei soggetti
Art.
11 – Caratteristiche degli interventi.
Servizi Socio-Educativi
a domanda individuale
Capo V –
servizi parascolastici
Art. 14 – Partecipazione dell’utente al costo dei
servizi
Capo VI –
disposizioni diverse
Art. 16 – Assistenza in casi particolari
Art. 17 – Utilizzo dati personali
Il presente regolamento disciplina le attività e
gli interventi che il Comune di Borgo San Siro esplica nell’ambito delle
funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti ai Comuni con l’art.
25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e
dall’art. 13 del D. L.gs. 267/2000, al fine di concorrere all’eliminazione di
situazioni che determinano nell’individuo uno stato di bisogno e di
emarginazione, nel rispetto del principio di pari dignità sociale.
Il regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche
richieste per l’accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così
come previsto dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive
integrazioni di cui al D.Lgs del 3 maggio 2000 n. 130, DPCM 242 del 04.04 2001
e DPCM 18 maggio 2001.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano negli ambiti di seguito specificati e, comunque, sono estese dal Comune a tutte quelle prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale:
- frequenza asili – nido per bimbi fino a tre anni presso gli Asili Nidi comunali e/o privati di altri Comuni con i quali il Comune di Borgo San Siro stipuli una convenzione;
- trasporti scolastici per alunni delle scuole medie inferiori e superiori (obbligo scolastico) solo nel caso in cui non percepiscano già contributi regionali finalizzati e la spesa sia dimostrabile e superi l’importo di €. 300,00 annui;
- servizio mensa per bambini delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (fino al compimento dell’obbligo scolastico);
- centri estivi e doposcuola;
- soggiorni climatici marini e termali per anziani.
Gli elementi necessari per l’applicazione dell’ISEE, configurati dalla normativa richiamata all’art. 1 comma 2 del presente regolamento e dalle successive modificazioni della stessa, costituiscono base di riferimento per la definizione di criteri relativi all’accesso a servizi e a prestazioni sociali agevolate.
Per ogni ambito di applicazione dell’ISEE, viene poi definita la percentuale di contribuzione posta a carico degli utenti o la percentuale di compartecipazione del Comune al costo dei servizi con riferimento alle diverse fasce ISEE.
Per gli interventi previsti nell’ambito del “ minimo vitale”, di cui al capo IV del presente regolamento, la soglia ISEE del nucleo familiare viene fissata in € 3.600,00, rapportata alla scala di equivalenza di cui all’art. 7, per l’anno 2003/2004. Tale limite, per gli anni successivi al 2004, verrà aggiornato all’indice ISTAT con adozione di deliberazione di Giunta Comunale.
I contributi e le agevolazioni concesse dal Comune dovranno comunque essere compatibili con le disponibilità del bilancio ed avere assicurata la necessaria copertura finanziaria.
Il presente regolamento trova applicazione negli ambiti sociali e scolastici disciplinati da precedenti disposizioni comunali.
La valutazione della situazione economica di chi
richiede l’intervento o la prestazione assistenziale è determinata con
riferimento al nucleo familiare composto, alla data di presentazione della
richiesta, da:
-
il
richiedente la prestazione agevolata;
-
i componenti
la famiglia anagrafica;
-
i soggetti
considerati a carico ai fini dell’IRPEF, così come definiti dalla normativa
vigente, secondo quanto previsto dal DPCM 242/2001.
L’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) del richiedente si ottiene sommando il reddito del
nucleo familiare al patrimonio del nucleo familiare e rapportando
l’importo così ottenuto al coefficiente corrispondente al numero dei
componenti il nucleo familiare stesso, così come definito nella scala di
equivalenza di cui al D. lgs 109/98 e successive modifiche:
ISEE = (REDDITO +
PATRIMONIO) / COEFFICIENTE NUCLEO FAMILIARE
Il reddito del nucleo familiare è dato dalla
somma dei seguenti fattori:
-
reddito
complessivo dichiarato ai fine IRPEF, quale risulta dall’ultima dichiarazione
dei redditi presentata, al netto dei redditi agrari dell’imprenditore agricolo,
compresi i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera, a cui si
aggiungono, per i soli imprenditori agricoli, i proventi agrari da
dichiarazione IRAP.
In mancanza di obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi, si fa riferimento all’ultimo certificato sostitutivo
rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.
-
reddito
figurativo del patrimonio mobiliare calcolato applicando il tasso di rendimento
medio annuo
dei titoli decennali del Tesoro al complessivo
patrimonio mobiliare del nucleo da intendersi come specificato all’art. 3 del D.P.C.M. 221/99.
Per
chi risiede in abitazione locata, dalla suddetta somma si detrae il canone
annuo, fino a concorrenza e per un
massimo di € 5.164,57 (pari a Lire 10 milioni) previa dichiarazione degli
estremi del contratto di affitto da parte dell’interessato.
Il patrimonio del
nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:
a) patrimonio immobiliare costituito dal valore di
fabbricati, terreni edificabili e terreni agricoli intestate a persone facenti
parte del nucleo familiare, così come definito ai fini ICI al 31.12 dell’anno
precedente la data della dichiarazione al netto dell’ammontare di eventuali
debiti residui, alla stessa data, per mutui contratti per l’acquisto di tali
immobili o per la costruzione e la ricostruzione di fabbricati.
Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di
proprietà è possibile detrarre, in alternativa alla detrazione per il debito
residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore catastale della casa
di abitazione nel limite di € 51645,69 (pari a Lire 100 milioni). Questa
detrazione è alternativa a quella per i canoni di locazione di cui all’art.5.
b) patrimonio mobiliare costituito dal patrimonio
mobiliare posseduto al 31.12 dell’anno precedente la data di -
dichiarazione (come definito all’art. 3, commi 2,
3,4, del D.P. C. M. 221/99).
Al patrimonio mobiliare così calcolato si applica
la franchigia di € 15.493,71 (pari a Lire 30 milioni). Alla complessiva
situazione patrimoniale si applica lo specifico coefficiente del 20%:
INDICATORE
SITUAZIONE PATRIMONIALE = (PATRIMONIO IMMOBILIARE + (PATRIMONIO MOBILIARE –
FRANCHIGIA)) x 0,20
Qualora l’individuo che richiede la prestazione
sociale agevolata appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la
situazione economica viene calcolata con riferimento all’intero nucleo
familiare secondo la scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs
109/98, così come modificata dalle successive disposizioni di legge.
SCALA DI EQUIVALENZA
n. componenti il nucleo parametri
1 1,00
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Parametri aggiuntivi:
+ 0,35 per ogni ulteriore componente
+ 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
+ 0,5 per ogni componente con handicap permanente riconosciuto (art. 3 comma 3 Legge n.104 / 92) o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa ( in cui vanno ricompresi gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 1° alla 5° ).
+ 0,2 presenza di figli minori e di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi l’anno.
La domanda per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento va presentata al Comune di Borgo San Siro, presso l’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici, corredata da una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, resa ai sensi delle disposizioni di legge emanate in materia.
Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, conforme a quanto disposto dalla normativa vigente,verrà messo a disposizione dagli uffici competenti che predisporranno inoltre il personale preposto alla compilazione fissando eventuali appuntamenti per effettuare ciò.
Il richiedente dovrà dichiarare,inoltre, l’eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell’art. 2683 del codice civile.
La dichiarazione deve essere riferita all’intero nucleo familiare.
Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentono l’identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.
Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l’istruttoria della domanda, di eseguire visite domiciliari allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto e di stipulare convenzioni e protocolli di intesa operativi con la Guardia di Finanza e con altri Uffici preposti per l’effettuazione dei controlli.
Qualora il richiedente si rifiuti di presentare uno qualunque tra i documenti richiesti dagli uffici comunali per gli opportuni controlli, la domanda verrà ricusata.
I controlli sulle dichiarazioni ISEE possono essere effettuati anche tramite scambio di dati e informazioni con altre pubbliche amministrazioni.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio,il competente ufficio del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.
In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d’ufficio,anche su iniziativa di Enti e/o Organizzazioni del Volontariato.
Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice
Civile possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di
accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i
mezzi, un assunzione diretta di responsabilità nel far fronte, anche in parte,
alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta che siano in grado di intervenire economicamente in favore dell’interessato, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
La situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti sarà calcolata come specificato all’art. 4 e seguenti del presente regolamento.
Qualora i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all’obbligo, vi si astengano, il comune si attiverà comunque in via surrogatoria verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
Il Comune si riserva nei confronti dei parenti obbligati, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato, ferme restando la normativa e ogni disposizione di legge riferita a soggetti che presentino handicap grave e permanente e secondo quanto previsto dal DPCM 14 febbraio 2002 in materia di Sistema Integrato di Interventi assistenziali Socio-Sanitari.
Per “ minimo vitale” si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari, di carattere biofisico e sociale (alimentazione,abbigliamento,salute,igiene della persona e della casa,affitto,riscaldamento,scolarizzazione,rapporti sociali). E’ una misura di contrasto della povertà e dell’esclusione attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone in difficoltà ed esposte al rischio della marginalità ed impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e dei figli.
Il Comune di Borgo San Siro assume, quale valore economico del “ minimo vitale” l’importo ISEE annuo di € 3.600,00,da rivalutarsi secondo l’indice ISTAT relativo al costo della vita.
Il Comune di Borgo San Siro attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al mantenimento di se stesse e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.
Nel limite degli stanziamenti di bilancio la Giunta Comunale può concedere, a coloro i quali dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale di cui all’art. 10 del presente regolamento, le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:
a) “sussidio” teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante il pagamento diretto da parte del Comune o il rimborso al richiedente di spese ineludibili sostenute per medicinali e ticket, gas, luce, acqua,affitto, vitto o di altre spese straordinarie impreviste e non differibili, debitamente documentate;
b) “ausilio
finanziario” teso al superamento di un particolare e momentaneo stato di
difficoltà della famiglia o delle persone dovuto a cause straordinarie mediante
l’elargizione di un contributo.
Dell’“ausilio finanziario” di cui al punto b) potranno beneficiare anche coloro che, disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.
Per gli stessi la Giunta Comunale potrà prevedere un piano di rientro di quanto erogato a titolo di anticipo, nel momento in cui le condizioni di difficoltà economiche degli interessati cessino di sussistere.
Il richiedente non potrà beneficiare di entrambi gli interventi, “sussidio” ed “ausilio finanziario”, nello stesso anno.
Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui all’art. 11 coloro i quali siano iscritti all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Borgo San Siro.
I soggetti che si vengono a trovare di passaggio nel Comune di Borgo San Siro possono beneficiare degli aiuti comunali aventi il solo scopo di consentire loro di raggiungere il Comune di Residenza, cui compete l’intervento assistenziale.
Per beneficiare degli aiuti di carattere economico di cui al “minimo vitale” occorre rientrare nelle condizioni di cui all’art. 10 del presente regolamento, fatto salvo che per l’ausilio finanziario.
I servizi parascolastici di trasporto alunni alla
scuola elementare viene erogato gratuitamente dal Comune su richiesta degli
interessati. Il servizio mensa degli alunni delle scuole elementari e materne
viene gestito dall’Ente Morale Asilo Cantoni e le tariffe vengono determinate
annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’ente suddetto.
Il servizio doposcuola alle scuole elementari viene
erogato dal Comune.
Sono inoltre oggetto di questo regolamento anche i
servizi che i residenti del Comune di Borgo San Siro usufruiscono presso altri
Comuni (centri estivi, trasporto alle scuole medie inferiori ecc.), nonché i
servizi previsti all’art. 2 del presente regolamento.
Le agevolazioni previste da
questo Regolamento non riguardano i servizi erogati da istituti privati o che
applichino rette e tariffe già differenziate in base al reddito.
Il Comune di Borgo San Siro, sulla base dell’ISEE
del nucleo familiare calcolato secondo quanto disposto dall’art. 4 e seguenti
del presente regolamento, pone le seguenti condizioni per garantire l’esenzione
dal pagamento di dette tariffe:
|
ISEE |
Percentuale di esenzione |
|
Inferiore a €. 3.600,00 |
Esenzione totale |
|
Da €. 3.601,00 a €. 4.500,00 |
50% |
|
Da €. 4.501,00 a
€. 8.000,00 |
30% |
|
Da €. 8.001,00
a €. 10.000,00 |
10% |
Oltre €. 10.000,00 non si ha diritto ad alcuna
percentuale di esenzione.
Art. 15
– Tutela dei minori e diritto allo studio
Limitatamente a gravi
casi di difficoltà – indigenza sociale comprovata, e per garantire il diritto
allo studio e la tutela dei minori, il Comune può intervenire sulla base di
specifica documentazione prodotta dalla Assistente Sociale anche non tenendo
conto di quanto previsto dall’art. 14 del presente regolamento.
Quando l’assistenza economica riconducibile al
capitolo IV del presente regolamento riguardi persone che si trovino di
passaggio nel Comune, l’intervento è effettuato con la dovuta immediatezza
dall’Economo comunale sulla base di una valutazione contingente del bisogno da
parte dell’Ufficio Servizi Sociali.
In tal caso si prescinde dall’istruttoria formale
della pratica e dall’accertamento dei requisiti economici di cui all’art. 10
del presente regolamento.
In genere,salvo in più gravi e diverse situazioni,
l’assistenza economica di cui al presente articolo consiste in un aiuto di carattere
alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora
abituale.
Qualunque
informazione relativa alla persone, di cui il servizio sociale comunale venga a
conoscenza in ragione dell’applicazione del presente regolamento, è trattata
per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune nel
rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali (legge
675/96 e successive modifiche D.lgs n. 135/99).
E’
altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche
amministrazioni o a privati quanto ciò sia indispensabile per assicurare la
richiesta di prestazione sociale.
Le
norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi
assistenziali che verranno assunti in carico al Servizio Sociale comunale
successivamente alla data esecutività della delibera di approvazione, fatto
salvo i criteri specificati nell’ambito dei servizi parascolastici che verranno
applicati a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004.