REALIZZAZIONE DI INTERVENTI

E  PRESTAZIONI DI SERVIZI

IN CAMPO SOCIALE

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE UNIFICATI

E AMBITI DI APPLICAZIONE DELL’INDICATORE

DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

 

 

Approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 27.11.2003


 

INDICE

PARTE PRIMA.. 3

Criteri generali 3

Capo I – Finalità ed ambiti di applicazione. 3

Art. 1 – Oggetto del regolamento. 3

Art. 2 – Ambiti di applicazione. 3

Capo II – Indicatore della situazione economica. 4

Art. 3 – Disposizioni generali 4

Art. 4 – Criteri per la determinazione della situazione economica. 4

Art. 5 – Definizione e calcolo del reddito. 4

Art. 6 – Definizione e calcolo del patrimonio. 5

Art. 7 – Coefficiente del nucleo familiare. 5

Capo III – Accesso ai Servizi 6

Art. 8 – Modalità di presentazione della domanda. 6

Art. 9 – Parenti tenuti agli alimenti. 6

PARTE SECONDA.. 7

Servizi Sociali e Assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti 7

Capo  IV – sostegno alle condizioni economiche e sociali di soggetti in stato di bisogno – minimo vitale  7

Art. 10 – Definizione. 7

Art. 11 – Caratteristiche degli interventi. 7

Art. 12 – Destinatari. 7

PARTE TERZA.. 8

Servizi Socio-Educativi a domanda individuale.. 8

Capo V – servizi parascolastici 8

Art. 13 – Definizione. 8

Art. 14 – Partecipazione dell’utente al costo dei servizi 8

Capo VI – disposizioni diverse. 9

Art. 16 – Assistenza in casi particolari 9

Art. 17 – Utilizzo dati personali 9

Art. 18 – Decorrenza. 9

 

 


PARTE PRIMA

Criteri generali

 

 

 

 

Capo I – Finalità ed ambiti di applicazione

 

 

 

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina le attività e gli interventi che il Comune di Borgo San Siro esplica nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti ai Comuni con l’art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616  e dall’art. 13 del D. L.gs. 267/2000, al fine di concorrere all’eliminazione di situazioni che determinano nell’individuo uno stato di bisogno e di emarginazione, nel rispetto del principio di pari dignità sociale.

Il regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive integrazioni di cui al D.Lgs del 3 maggio 2000 n. 130, DPCM 242 del 04.04 2001 e DPCM 18 maggio 2001.

 

 

Art. 2 – Ambiti di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano negli ambiti di seguito specificati e, comunque, sono estese dal Comune a tutte quelle prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale:

  1. Sostegno alle condizioni economiche e sociali di soggetti in stato di bisogno – Minimo vitale.
  2. Contributi assistenziali sociali di natura economica
  3. Contributi in generi alimentari
  4. Altri aiuti, contributi e servizi che potranno al riguardo essere istituiti
  5. Riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi:

-          frequenza asili – nido per bimbi fino a tre anni presso gli Asili Nidi comunali e/o privati di altri Comuni con i quali il Comune di Borgo San Siro stipuli una convenzione;

-          trasporti scolastici per alunni delle scuole medie inferiori e superiori (obbligo scolastico) solo nel caso in cui non percepiscano già contributi regionali finalizzati e la spesa sia dimostrabile e superi  l’importo di €. 300,00 annui;

-          servizio mensa per bambini delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (fino al compimento dell’obbligo scolastico);

-          centri estivi e doposcuola;

-          soggiorni climatici marini e termali per anziani.

 

 


 

Capo II – Indicatore della situazione economica

 

 

 

Art. 3 – Disposizioni generali

Gli elementi necessari per l’applicazione dell’ISEE, configurati dalla normativa richiamata all’art. 1 comma 2 del presente regolamento e dalle successive modificazioni della stessa, costituiscono base di riferimento per la definizione di criteri relativi all’accesso a servizi e a prestazioni sociali agevolate.

Per ogni ambito di applicazione dell’ISEE, viene poi definita la percentuale di contribuzione posta a carico degli utenti o la percentuale di compartecipazione del Comune al costo dei servizi con riferimento alle diverse fasce ISEE.

Per gli interventi previsti nell’ambito del “ minimo vitale”, di cui al capo IV del presente regolamento, la soglia ISEE del nucleo familiare viene fissata in € 3.600,00, rapportata alla scala di equivalenza di cui   all’art. 7, per l’anno 2003/2004. Tale limite, per gli anni successivi al 2004, verrà aggiornato all’indice ISTAT con adozione di deliberazione di Giunta Comunale.

I contributi e le agevolazioni concesse dal Comune dovranno comunque essere compatibili con le disponibilità del bilancio ed avere assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Il presente regolamento trova applicazione negli ambiti sociali e scolastici disciplinati da precedenti disposizioni comunali.

 

 

 

Art. 4 – Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l’intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto, alla data di presentazione della richiesta, da:

-          il richiedente la prestazione agevolata;

-          i componenti la famiglia anagrafica;

-          i soggetti considerati a carico ai fini dell’IRPEF, così come definiti dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal DPCM 242/2001.

 

L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente si ottiene sommando il reddito del nucleo familiare al patrimonio del nucleo familiare e rapportando l’importo così ottenuto al coefficiente corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare stesso, così come definito nella scala di equivalenza di cui al D. lgs 109/98 e successive modifiche:

                       ISEE = (REDDITO + PATRIMONIO) / COEFFICIENTE NUCLEO FAMILIARE

 

 

 

 

Art. 5 – Definizione e calcolo del reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

-          reddito complessivo dichiarato ai fine IRPEF, quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, al netto dei redditi agrari dell’imprenditore agricolo, compresi i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera, a cui si aggiungono, per i soli imprenditori agricoli, i proventi agrari da dichiarazione IRAP.

In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, si fa riferimento all’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

-          reddito figurativo del patrimonio mobiliare calcolato applicando il tasso di rendimento medio annuo 

dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo da intendersi come specificato all’art. 3  del D.P.C.M. 221/99.

                                Per chi risiede in abitazione locata, dalla suddetta somma si detrae il canone annuo, fino a  concorrenza e per un massimo di € 5.164,57 (pari a Lire 10 milioni) previa dichiarazione degli estremi del contratto di affitto da parte dell’interessato.

 


 

 

Art. 6 – Definizione e calcolo del patrimonio.

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a)       patrimonio immobiliare costituito dal valore di fabbricati, terreni edificabili e terreni agricoli intestate a persone facenti parte del nucleo familiare, così come definito ai fini ICI al 31.12 dell’anno precedente la data della dichiarazione al netto dell’ammontare di eventuali debiti residui, alla stessa data, per mutui contratti per l’acquisto di tali immobili o per la costruzione e la ricostruzione di fabbricati.

Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà è possibile detrarre, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore catastale della casa di abitazione nel limite di € 51645,69 (pari a Lire 100 milioni). Questa detrazione è alternativa a quella per i canoni di locazione di cui all’art.5.

b)       patrimonio mobiliare costituito dal patrimonio mobiliare posseduto al 31.12 dell’anno precedente la data di -

dichiarazione (come definito all’art. 3, commi 2, 3,4, del D.P. C. M. 221/99).

 

Al patrimonio mobiliare così calcolato si applica la franchigia di € 15.493,71 (pari a Lire 30 milioni). Alla complessiva situazione patrimoniale si applica lo specifico coefficiente del 20%:

 

       INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE = (PATRIMONIO IMMOBILIARE + (PATRIMONIO MOBILIARE – FRANCHIGIA)) x 0,20         

 

 

 

 

Art. 7 – Coefficiente del nucleo familiare.

Qualora l’individuo che richiede la prestazione sociale agevolata appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all’intero nucleo familiare secondo la scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs 109/98, così come modificata dalle successive disposizioni di legge.

SCALA DI EQUIVALENZA

n. componenti il nucleo                                  parametri

 

1                                                                                             1,00

2                                                                                             1,57

3                                                                                             2,04

4                                                                                             2,46

5                                                                                             2,85

 

 

Parametri aggiuntivi:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente

+ 0,2   in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore

+ 0,5   per ogni componente con handicap permanente riconosciuto (art. 3 comma 3 Legge n.104 / 92) o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa ( in cui vanno ricompresi gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 1° alla 5° ).

+ 0,2   presenza di figli minori e di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi l’anno.

 


 

Capo III – Accesso ai Servizi

 

 

 

Art. 8 – Modalità di presentazione della domanda.

La domanda per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento va presentata al Comune di Borgo San Siro, presso l’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici, corredata da una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, resa ai sensi delle disposizioni di legge emanate in materia.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, conforme a quanto disposto dalla normativa vigente,verrà messo a disposizione dagli uffici competenti che predisporranno inoltre il personale preposto alla compilazione fissando eventuali appuntamenti per effettuare ciò.

Il richiedente dovrà dichiarare,inoltre, l’eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell’art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all’intero nucleo familiare.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentono l’identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l’istruttoria della domanda, di eseguire visite domiciliari allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto e di stipulare convenzioni e protocolli di intesa operativi con la Guardia di Finanza e con altri Uffici preposti per l’effettuazione dei controlli.

Qualora il richiedente si rifiuti di presentare uno qualunque tra i documenti richiesti dagli uffici comunali per gli opportuni controlli, la domanda verrà ricusata.

I controlli sulle dichiarazioni ISEE possono essere effettuati anche tramite scambio di dati e informazioni con altre pubbliche amministrazioni.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio,il competente ufficio del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.  

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d’ufficio,anche su iniziativa di Enti e/o Organizzazioni del Volontariato.

 

 

Art. 9 – Parenti tenuti agli alimenti.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un assunzione diretta di responsabilità nel far fronte, anche in parte, alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta che siano in grado di intervenire economicamente in favore dell’interessato, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti sarà calcolata come specificato all’art. 4 e seguenti del presente regolamento.

Qualora i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all’obbligo, vi si astengano, il comune si attiverà comunque in via surrogatoria verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti obbligati, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato, ferme restando la normativa e ogni disposizione di legge riferita a soggetti che presentino handicap grave e permanente e secondo quanto previsto dal DPCM 14 febbraio 2002 in materia di Sistema Integrato di Interventi assistenziali Socio-Sanitari.

 

 

 

 

 

 

 


 

PARTE SECONDA

Servizi Sociali e Assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti

 

 

 

 

Capo  IV – sostegno alle condizioni economiche e sociali di soggetti in stato di bisogno – minimo vitale

 

 

 

Art. 10 – Definizione.

Per “ minimo vitale” si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari, di carattere biofisico e sociale (alimentazione,abbigliamento,salute,igiene della persona e della casa,affitto,riscaldamento,scolarizzazione,rapporti sociali). E’ una misura di contrasto della povertà e dell’esclusione attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone in difficoltà ed esposte al rischio della marginalità ed impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e dei figli.

Il Comune di Borgo San Siro assume, quale valore economico del “ minimo vitale” l’importo ISEE annuo di € 3.600,00,da rivalutarsi secondo l’indice ISTAT relativo al costo della vita.

 

 

Art. 11 – Caratteristiche degli interventi.

Il Comune di Borgo San Siro attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al mantenimento di se stesse e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio la Giunta Comunale può concedere, a coloro i quali dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale di cui all’art. 10 del presente regolamento, le seguenti  forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

 

a)       “sussidio” teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante il pagamento  diretto da parte del Comune o il rimborso al richiedente di spese ineludibili sostenute per medicinali e ticket, gas, luce, acqua,affitto, vitto o di altre spese straordinarie impreviste e non differibili, debitamente documentate;

b)      “ausilio finanziario” teso al superamento di un particolare e momentaneo stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuto a cause straordinarie mediante l’elargizione di un contributo.

 

Dell’“ausilio finanziario” di cui al punto b) potranno beneficiare anche coloro che, disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

Per gli stessi la Giunta Comunale potrà prevedere un piano di rientro di quanto erogato a titolo di anticipo, nel momento in cui le condizioni di difficoltà economiche degli interessati cessino di sussistere.

Il richiedente non potrà beneficiare di entrambi gli interventi, “sussidio” ed “ausilio finanziario”, nello stesso anno.

 

Art. 12 – Destinatari.

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui all’art. 11 coloro i quali siano iscritti all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Borgo San Siro.

I soggetti che si vengono a trovare di passaggio nel Comune di Borgo San Siro possono beneficiare degli aiuti comunali aventi il solo scopo di consentire loro di raggiungere il Comune di Residenza, cui compete l’intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico di cui al “minimo vitale” occorre rientrare nelle condizioni di cui all’art. 10 del presente regolamento, fatto salvo che per l’ausilio finanziario.

 


 

PARTE TERZA

Servizi Socio-Educativi

a domanda individuale

 

 

 

 

Capo V – servizi parascolastici e sociali

 

 

 

Art. 13 – Definizione

I servizi parascolastici di trasporto alunni alla scuola elementare viene erogato gratuitamente dal Comune su richiesta degli interessati. Il servizio mensa degli alunni delle scuole elementari e materne viene gestito dall’Ente Morale Asilo Cantoni e le tariffe vengono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’ente suddetto.

Il servizio doposcuola alle scuole elementari viene erogato dal Comune.

Sono inoltre oggetto di questo regolamento anche i servizi che i residenti del Comune di Borgo San Siro usufruiscono presso altri Comuni (centri estivi, trasporto alle scuole medie inferiori ecc.), nonché i servizi previsti all’art. 2 del presente regolamento.

Le agevolazioni previste da questo Regolamento non riguardano i servizi erogati da istituti privati o che applichino rette e tariffe già differenziate in base al reddito.

 

 

Art. 14 – Partecipazione dell’utente al costo dei servizi

Il Comune di Borgo San Siro, sulla base dell’ISEE del nucleo familiare calcolato secondo quanto disposto dall’art. 4 e seguenti del presente regolamento, pone le seguenti condizioni per garantire l’esenzione dal pagamento di dette tariffe:

ISEE

Percentuale di esenzione

Inferiore a €. 3.600,00

Esenzione totale

Da €. 3.601,00 a €. 4.500,00

50%

Da €. 4.501,00 a  €.  8.000,00

30%

Da €. 8.001,00  a €. 10.000,00

10%

 

Oltre €. 10.000,00 non si ha diritto ad alcuna percentuale di esenzione.

 

 

Art. 15 – Tutela dei minori e diritto allo studio

Limitatamente a gravi casi di difficoltà – indigenza sociale comprovata, e per garantire il diritto allo studio e la tutela dei minori, il Comune può intervenire sulla base di specifica documentazione prodotta dalla Assistente Sociale anche non tenendo conto di quanto previsto dall’art. 14 del presente regolamento.

 


 

Capo VI – disposizioni diverse

 

 

 

Art. 16 – Assistenza in casi particolari

Quando l’assistenza economica riconducibile al capitolo IV del presente regolamento riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l’intervento è effettuato con la dovuta immediatezza dall’Economo comunale sulla base di una valutazione contingente del bisogno da parte dell’Ufficio Servizi Sociali.

In tal caso si prescinde dall’istruttoria formale della pratica e dall’accertamento dei requisiti economici di cui all’art. 10 del presente regolamento.

In genere,salvo in più gravi e diverse situazioni, l’assistenza economica di cui al presente articolo consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

 

 

Art. 17 – Utilizzo dati personali

Qualunque informazione relativa alla persone, di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell’applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali (legge 675/96 e successive modifiche D.lgs n. 135/99).

E’ altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quanto ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

 

 

Art. 18 – Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico al Servizio Sociale comunale successivamente alla data esecutività della delibera di approvazione, fatto salvo i criteri specificati nell’ambito dei servizi parascolastici che verranno applicati a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004.